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Document 62014CC0359
Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 24 September 2015.
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 24 settembre 2015.
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 24 settembre 2015.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:630
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 24 settembre 2015 ( 1 )
Cause riunite C‑359/14 e C‑475/14
ERGO Insurance SE, tramite la sua filiale ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
contro
If P&C Insurance AS, tramite la sua filiale If P&C Insurance AS filialas
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania)]
e
AAS Gjensidige Baltic, tramite la sua filiale AAS «Gjensidige Baltic» Lietuvos filialas
contro
UAB DK «PZU Lietuva»
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania)]
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Determinazione della legge applicabile — Ambito di applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II — Direttiva 2009/103/CE — Incidente causato da una motrice con agganciato un rimorchio, ciascun veicolo coperto da assicurazione della responsabilità civile presso una diversa società assicuratrice — Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello in cui erano stati stipulati i contratti relativi all’assicurazione della responsabilità civile»
1. |
Una motrice con agganciato un rimorchio è coinvolta in un incidente stradale in uno Stato membro, ma entrambi i veicoli sono immatricolati in un altro Stato membro in cui sono coperti da assicurazione della responsabilità civile con due diverse società assicuratrici. L’assicuratore della motrice (il veicolo trainante) paga in toto il risarcimento del danno dovuto alla vittima in ragione dell’incidente. Esso agisce poi contro l’assicuratore del rimorchio (il veicolo trainato) al fine di recuperare parte dell’importo versato (azione di regresso). |
2. |
Nell’ambito delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, i due giudici del rinvio chiedono se un’azione siffatta ricada nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione che determinano la legge applicabile in materia civile e commerciale e, in caso affermativo, quali norme trovino applicazione. La causa C‑359/14 trae origine dal rinvio pregiudiziale proposto dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (giudice distrettuale della città di Vilnius), mentre la causa C‑475/14 è un rinvio sollevato dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania). Entrambi i rinvii sollevano questioni importanti circa la portata e l’interpretazione della normativa dell’Unione in materia di armonizzazione delle regole di conflitto, ossia i regolamenti Roma I ( 2 ) e Roma II ( 3 ). Si chiede anche se la direttiva 2009/103/CE ( 4 ) introduca, in tale contesto, regole speciali ai fini della determinazione della legge applicabile rispetto agli incidenti automobilistici. |
Contesto normativo
Il sistema di armonizzazione del diritto internazionale privato in materia civile e commerciale
3. |
Nel contesto dell’armonizzazione, tra gli Stati membri, del diritto privato internazionale in materia civile e commerciale, la convenzione di Bruxelles ( 5 ) fissava regole volte a individuare lo Stato i cui giudici sono competenti a conoscere e dirimere una controversia transnazionale. La convenzione in parola è stata superata dal regolamento «Bruxelles I» ( 6 ). La convenzione di Roma ( 7 ) è stata stipulata per portare avanti il processo di armonizzazione. Il successivo passaggio è stato l’adozione di due regolamenti (noti come Roma I e Roma II) al fine di garantire che in situazioni che comportano un conflitto di leggi trovassero applicazione, in tutta l’Unione europea, le medesime regole di designazione della legge nazionale che governa il procedimento quale che sia lo Stato membro del giudice adito. Tra gli obiettivi principali dei regolamenti Roma I e Roma II rientrano la garanzia del corretto funzionamento del mercato interno, la maggiore prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze ( 8 ). |
4. |
Esistono taluni principi comuni a entrambi i regolamenti, compreso l’obiettivo di garantire che il campo di applicazione materiale e l’interpretazione siano coerenti tra loro e con il regolamento Bruxelles I ( 9 ). È altresì compatibile con i due regolamenti la definizione di altre disposizioni di diritto dell’UE che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi ( 10 ). |
Roma I
5. |
Il regolamento Roma I si applica «in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale» ( 11 ). |
6. |
La regola generale prevede che i contratti siano disciplinati dalla legge scelta dalle parti ( 12 ). |
7. |
In mancanza di una scelta delle parti, la legge che disciplina il contratto è determinata in linea di principio dalle regole generali previste nell’articolo 4. L’articolo 4, paragrafo 1, fissa regole per la determinazione della legge applicabile ad alcune tipologie specifiche di contratto. Le altre tipologie di contratto o i contratti misti sono disciplinati, in base all’articolo 4, paragrafo 2, dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. In condizioni diverse, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto (articolo 4, paragrafi 3 e 4). |
8. |
Altre specifiche tipologie di contratto sono trattate negli articoli da 5 a 8. L’articolo 7 verte sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione. L’articolo 7, paragrafo 3, stabilisce che per i contratti del tipo qui in esame le parti possono scegliere solo determinate leggi a norma dell’articolo 3. Queste comprendono la legge del paese nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto [articolo 7, paragrafo 3, lettera a)] e la legge del paese di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza [articolo 7, paragrafo 3, lettera b)]. Il paragrafo 4 dell’articolo 7 fissa delle regole aggiuntive per i contratti di assicurazione che coprono i rischi per i quali uno Stato membro impone un obbligo di assicurazione ( 13 ). |
9. |
L’articolo 15, rubricato «Surrogazione legale», prevede quanto segue: «Qualora, in virtù di un’obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti». |
10. |
A norma dell’articolo 16, «[q]ualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore». |
Roma II
11. |
Il regolamento Roma II si applica, «in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale (…)» ( 14 ). |
12. |
Il capo II reca il titolo «Illeciti». L’articolo 4, paragrafo 1, fissa la norma generale secondo cui «la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto». Regole per specifiche obbligazioni extracontrattuali sono elencate negli articoli da 5 a 12 ( 15 ). |
13. |
L’articolo 18 prevede che la parte lesa può agire direttamente contro l’assicuratore della persona tenuta al risarcimento. Esso stabilisce quanto segue: «La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione». |
14. |
Il capo V contiene alcune norme comuni, comprese disposizioni che disciplinano la surrogazione, nell’articolo 19, e le azioni in caso di responsabilità solidale, nell’articolo 20. Le disposizioni in parola rispecchiano la formulazione degli articoli 15 e 16 del regolamento Roma I. |
Direttiva 2009/103
15. |
La direttiva 2009/103 codifica le direttive riguardanti l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. In base alla direttiva, i veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria devono essere assicurati per la circolazione in tutta l’Unione europea. Assumono rilievo i considerando della direttiva di seguito citati. In base al considerando 12, l’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa costituisce un elemento fondamentale per la protezione delle vittime. Il considerando 26 stabilisce che «[n]ell’interesse dell’assicurato, è opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest’ultima sia superiore». |
16. |
Per veicolo si intende «qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati» ( 16 ). |
17. |
Il principio generale di cui all’articolo 3 è che ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione ( 17 ). |
18. |
L’articolo 14 dispone quanto segue: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:
|
Legge lituana
19. |
L’articolo 16 della legge n. 1X-378 del 14 giugno 2001 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli reca il titolo «Principi in materia di pagamento dell’indennizzo». L’articolo 16, paragrafo 1, richiede che l’assicuratore responsabile o l’Ufficio versi un indennizzo se l’utilizzatore dell’autoveicolo incorre nella responsabilità civile per danni causati a un terzo. L’indennizzo è versato in conformità della normativa che regola l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli dello Stato in cui è avvenuto l’incidente stradale. A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, la regola generale prevede che l’indennizzo per i danni causati da un veicolo trainato siano liquidati sulla base del contratto di assicurazione che copre il veicolo trainante a condizione che i due veicoli siano agganciati durante l’incidente stradale. L’indennizzo avviene in forza del contratto che copre il veicolo trainato solo in caso di sganciamento dei veicoli e se il danno cagionato ingenera una responsabilità civile a carico dell’utilizzatore del veicolo trainato. |
Diritto tedesco
20. |
Il giudice del rinvio nella causa C‑475/14 spiega che la legge lituana e la legge tedesca applicano principi diversi nel disciplinare la ripartizione della responsabilità tra l’assicuratore della motrice e quello del rimorchio nei casi in cui il danno in un incidente stradale è causato dall’utilizzo dei suddetti veicoli agganciati. Nella normativa lituana, la posizione è quella esposta supra. In base al diritto tedesco, tuttavia, l’assicuratore del veicolo trainante e quello del veicolo trainato coprono ciascuno il 50% del danno causato dai veicoli agganciati a prescindere dal fatto che il veicolo trainato si sia sganciato dal veicolo trainante durante l’incidente e fatto salvo un diverso accordo tra i suddetti assicurati ( 18 ). La legge lituana e quella tedesca divergono inoltre quanto ai termini di prescrizione della proposizione dell’azione di regresso. |
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
Causa C‑359/14
21. |
Il 1o settembre 2011, nella zona di Mannheim (Germania), una motrice con agganciato un rimorchio, svoltando in una strada stretta, è scivolata fuori strada e si è ribaltata, provocando un danno quantificato in EUR 2247,45 (LTL 7760,02). La polizia di Cochem (Germania) ha stabilito che la responsabilità per l’incidente e i danni causati era del conducente della motrice. Al momento dell’incidente, la responsabilità civile del proprietario o utilizzatore legittimo della motrice era coperta da assicurazione obbligatoria presso la ERGO SE (in prosieguo: la «ERGO»), mentre il rimorchio era assicurato da una filiale della If P&C Insurance AS (in prosieguo: la «If P&C»). Entrambe le società di assicurazione svolgono abitualmente la propria attività in Lituania. La ERGO ha pagato il risarcimento del danno derivante dall’incidente. Essa ha poi avviato un procedimento giudiziario in Lituania, affermando che la If P&C avrebbe dovuto assumersi la responsabilità solidale del danno verificatosi. |
22. |
Il Vilniaus miesto apylinkės teismas spiega che la Corte suprema di Lituania ha stabilito che il rapporto giuridico tra l’assicuratore di una motrice e l’assicuratore di un rimorchio ad essa agganciato è – nel caso di questioni relative al diritto di regresso del primo assicuratore contro il secondo – di natura contrattuale. Esso ritiene, tuttavia, che tale posizione non sia certa in quanto le nozioni di rapporti contrattuali ed extracontrattuali nel diritto dell’UE hanno carattere autonomo. Non sussiste inoltre alcun accordo scritto o verbale tra i due assicuratori. Date le circostanze, non è quindi chiaro se la legge applicabile alla presente fattispecie (legge tedesca o legge lituana) debba essere determinata in linea con il regolamento Roma II. |
Causa C‑475/14
23. |
Il 21 gennaio 2011 si è verificato in Germania un incidente stradale, nel corso del quale una motrice agganciata con un rimorchio ha causato un danno alla proprietà di terzi. All’epoca dell’incidente, la responsabilità civile del proprietario o utilizzatore legittimo della motrice era coperta dalla filiale lituana della AAS Gjensidige Baltic (in prosieguo: la «Gjensidige Baltic»), mentre il rimorchio era assicurato presso la UAB DK PZU Lietuva. A seguito della richiesta presentata dai rappresentanti tedeschi della vittima, la Gjensidige Baltic pagava un risarcimento pari a EUR 1254,36, (LTL 4331,05). La Gjensidige Baltic chiedeva poi di recuperare metà di tale indennizzo, ammontante a EUR 672,02 (LTL 2165,53), dall’assicuratore della motrice. Insorgeva un contenzioso vertente sulla legge (tedesca o lituana) applicabile al diritto di regresso della Gjensidige Baltic e sulla questione se l’assicuratore risponda da solo o congiuntamente con la UAB DK PZU Lietuva. |
24. |
Il giudice distrettuale della città di Vilnius accoglieva la domanda della Gjensidige Baltic. Esso riteneva che, visto che il danno era derivato da un incidente verificatosi in Germania, il diritto tedesco trovava applicazione all’obbligazione extracontrattuale derivante dall’illecito a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. La sentenza in parola veniva annullata dal Vilniaus apygardos teismas (tribunale regionale di Vilnius). La Gjensidige Baltic proponeva quindi un ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema della Lituania. Quest’ultima ritiene che la controversia dinanzi ad essa pendente riguardi primariamente la questione della classificazione dei rapporti in essere tra gli assicuratori del veicolo trainante e del veicolo trainato e della legge (tedesca o lituana) applicabile a tali rapporti. |
25. |
Il giudice del rinvio ritiene importante stabilire se l’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103 debba essere preso in considerazione come norma di determinazione della legge applicabile non soltanto nei casi che riguardano la protezione delle vittime degli incidenti stradali, ma anche quando si discute dell’azione di regresso di un assicuratore in presenza di un incidente che coinvolge un veicolo trainante e un veicolo trainato utilizzati congiuntamente. |
26. |
Nell’ambito delle due cause in parola sono state sottoposte alla Corte le questioni pregiudiziali di seguito indicate. Nella causa C‑359/14, il Vilniaus miesto apylinkės teismas chiede quanto segue: Nella causa C‑475/14 il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas chiede: |
27. |
Nella causa C‑359/14 hanno presentato osservazioni scritte la ERGO, la If P&C, i governi tedesco e lituano e la Commissione europea. Nella causa C‑475/14 hanno presentato osservazioni scritte la Gjensidige Baltic, la Lituania e la Commissione. Le due cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza. Non essendone stata fatta domanda, non si è tenuta udienza. |
Analisi
Considerazioni preliminari
28. |
La If P&C e il governo lituano osservano che la Lituania ha aderito alla convenzione dell’Aja sulla legge applicabile agli incidenti stradali ( 19 ). Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 5, della convenzione in parola afferma che essa non si applica ai diritti di regresso e alle surrogazioni nella misura in cui concernono gli assicuratori. La convenzione non è quindi rilevante ai fini della determinazione della legge applicabile nel caso di specie. |
Direttiva 2009/103
29. |
Nella causa C‑475/14 il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas chiede, con la sua prima questione, se l’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103 stabilisca una specifica norma di conflitto di leggi applicabile alle azioni di regresso. La questione assume rilievo anche ai fini della causa C‑359/14 pur non essendo stata ivi sollevata dal Vilniaus miesto apylinkės teismas. |
30. |
La Gjensidige Baltic afferma che l’articolo 14, lettera b), stabilisce una siffatta lex specialis. |
31. |
Non concordo con questa posizione. |
32. |
Dalla formulazione e dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva risulta chiaramente che l’articolo 14, lettera b), non fissa regole speciali per la determinazione della legge applicabile nelle azioni di regresso tra gli assicuratori. |
33. |
In primis, come osserva correttamente la Commissione, la direttiva non armonizza le regole per la determinazione della legge applicabile nelle controversie in materia di incidenti automobilistici. L’obiettivo generale della direttiva è piuttosto quello di assicurare la protezione alle vittime di incidenti garantendo l’esistenza di una copertura assicurativa ( 20 ). |
34. |
In secondo luogo, le lettere a) e b) dell’articolo 14 dovrebbero essere lette congiuntamente. Per quanto attiene ai contratti di assicurazione, l’articolo 14 richiede agli Stati membri di garantire che un singolo premio copra l’intero territorio dell’Unione europea per la durata del contratto e di garantire, sulla base di detto unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest’ultima sia superiore ( 21 ). Il testo si occupa soltanto della portata territoriale e del livello di copertura che l’assicuratore deve fornire così da garantire un’adeguata protezione alle vittime degli incidenti stradali. |
35. |
Non vi sono quindi margini per ritenere che il testo possa essere esteso al punto da integrare una regola speciale di determinazione della legge applicabile alle controversie tra compagnie assicurative in materia di azioni di regresso. In parole semplici, né il testo, né l’obiettivo della direttiva avvalora una tale lettura. |
Osservazioni generali sui regolamenti Roma I e Roma II
36. |
Le parti adottano un approccio tra loro diverso quanto alla questione se la legge applicabile all’azione di regresso debba essere determinata in base alle disposizioni del regolamento Roma I o Roma II. Le loro posizioni divergono essenzialmente laddove esse fanno risalire l’azione di regresso a un rapporto contrattuale (i contratti di assicurazione) oppure a un rapporto extracontrattuale (l’incidente stradale). |
37. |
Nella causa C‑359/14, tre parti (la If P&C, la Germania e la Commissione) affermano che, posto che l’azione di regresso trae origine ed è collegata a) al contratto tra il titolare della polizza e l’assicuratore del veicolo trainante e b) al contratto tra il titolare della polizza e l’assicuratore del veicolo trainato, l’azione di regresso è di natura contrattuale. La legge applicabile dovrebbe pertanto essere determinata sulla base del regolamento Roma I e troverebbe così applicazione la normativa lituana. La If P&C ritiene che la fattispecie sia disciplinata dall’articolo 7 del regolamento Roma I, che si occupa specificamente di contratti di assicurazione. La Germania afferma che trova applicazione l’articolo 16 del regolamento Roma I in materia di responsabilità solidale. |
38. |
La Commissione osserva che, nel contesto dell’articolo 5 della convenzione di Bruxelles, la nozione di «materia di delitti o quasi-delitti» è «residuale» in quanto essa emerge dopo aver considerato la «materia contrattuale». La Commissione afferma che la domanda dell’assicuratore ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 e dell’articolo 16 del regolamento Roma I. Dall’articolo 16 (che disciplina la responsabilità solidale) si evince che quando un creditore vanta un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido, i debitori non devono essere legati da un rapporto contrattuale. Affinché una situazione che implica una responsabilità solidale ricada nell’ambito di applicazione del regolamento Roma I è quindi sufficiente che esistano rapporti contrattuali tra ciascun debitore e il suo creditore. |
39. |
La ERGO afferma che trova applicazione il regolamento Roma II. Dall’incidente stradale traggono origine rapporti extracontrattuali che legano il soggetto responsabile e la vittima. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II trova quindi applicazione la legge tedesca e l’azione di regresso è disciplinata dalle disposizioni sulla responsabilità solidale di cui all’articolo 20 del regolamento Roma II. Il governo lituano osserva che la nozione di obbligazioni extracontrattuali dovrebbe essere interpretata in modo estensivo e che il rapporto tra assicuratori è più vicino a un rapporto extracontrattuale. |
40. |
Nella causa C‑475/14 la Gjensidige Baltic afferma che il rapporto giuridico in essere tra l’assicuratore del veicolo trainante e quello del veicolo trainato trae origine dall’incidente stradale e ricade quindi nell’ambito di applicazione del regolamento Roma II. L’articolo 20 del regolamento in parola (vertente sulla responsabilità solidale dei debitori) determina quindi la legge applicabile all’azione di regresso tra gli assicuratori. La Lituania e la Commissione assumono, rispettivamente, la stessa posizione che nella causa C‑359/14. |
41. |
Un’azione di regresso proposta da un assicuratore di un veicolo trainante nei confronti dell’assicuratore del veicolo trainato nasce da un rapporto contrattuale o da un rapporto extracontrattuale? Quantomeno i punti di seguito indicati sembrano non essere controversi. |
42. |
In primis, l’espressione «obbligazione contrattuale» non è definita nel regolamento Roma I. |
43. |
In secondo luogo, i rispettivi ambiti di applicazione oggettivi del regolamento Roma I e del regolamento Roma II dovrebbero essere coerenti tra loro e con il regolamento Bruxelles I ( 22 ). |
44. |
In terzo luogo, la Corte è chiamata a stabilire se siano le disposizioni del regolamento Roma I o quelle del regolamento Roma II a determinare la legge applicabile nei casi in cui due o più assicuratori potrebbero essere chiamati in solido, dal punto di vista dei contratti di assicurazione, a risarcire una vittima che ha subito un danno in ragione di un illecito commesso dall’assicurato e uno dei suddetti assicuratori ha risarcito il danno integralmente e chiede un contributo da parte dell’altro (o degli altri). Benché la giurisprudenza sul regolamento Bruxelles I riguardante la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni non possa trovare automatica applicazione, la Corte può comunque trarre da essa un qualche aiuto. |
45. |
Ritengo che assumano rilievo i seguenti principi tratti dalla giurisprudenza formatasi sul regolamento Bruxelles I. |
46. |
In primis, le nozioni di «materia contrattuale» e «materia di delitti o quasi-delitti» di cui all’articolo 5, punti 1 e 3, rispettivamente, del regolamento Bruxelles I devono essere interpretate in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi del medesimo regolamento ( 23 ). Lo stesso deve valere per le nozioni di «obbligazioni contrattuali» nel regolamento Roma I e «obbligazioni extracontrattuali» nel regolamento Roma II. |
47. |
Occorre poi ricordare che, visto che il regolamento Bruxelles I sostituisce la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione data dalla Corte delle disposizioni di quest’ultima è valida anche per le disposizioni del regolamento Bruxelles I ( 24 ). |
48. |
Inoltre, è giurisprudenza consolidata che la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti di un’altra e sulla quale si fonda l’azione del ricorrente ( 25 ). La nozione di «obbligazione contrattuale» ai fini del regolamento Roma I dovrebbe quindi avere la medesima base. |
49. |
Infine, la nozione di «materia di delitti o quasi-delitti» di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I copre tutte le azioni dirette a stabilire la responsabilità del convenuto e che non riguardano la «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento in parola ( 26 ). Come osserva correttamente la Commissione, la nozione di materia extracontrattuale è residuale. La stessa logica troverebbe applicazione nel distinguere tra obbligazioni contrattuali disciplinate dal regolamento Roma I ed obbligazioni extracontrattuali disciplinate dal regolamento Roma II. |
50. |
Inizierò quindi con l’esaminare se l’azione di regresso di un assicuratore abbia natura essenzialmente contrattuale. Solo se non rientra pienamente nella categoria in parola, essa può essere considerata come avente carattere extracontrattuale. |
Roma I
51. |
Nella causa C‑359/14 il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento Roma I comporti che la legge tedesca debba trovare applicazione nel procedimento principale (prima questione). Nella causa C‑475/14 il giudice del rinvio vuole sapere se i rapporti contrattuali tra l’assicuratore rispettivamente della motrice e del rimorchio diano origine a obbligazioni contrattuali ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma I. In tal caso, esso chiede se, nello stabilire la legge applicabile, occorra fare riferimento all’articolo 7 del regolamento in parola (seconda questione). |
52. |
Due aspetti risultano chiaramente dalle domande di pronuncia pregiudiziale. In primis, in ciascuno dei casi non c’è alcun rapporto contrattuale tra i due assicuratori. Non c’è quindi nulla cui possano applicarsi la disposizione in materia di libertà di scelta di cui all’articolo 3 e le regole disciplinanti la legge applicabile in mancanza di scelta di cui all’articolo 4 del regolamento Roma I; anche l’articolo 7 è privo di rilievo. In secondo luogo, è indubbio che esistono contratti di assicurazione tra gli assicurati dei veicoli trainanti e trainati e i rispettivi assicuratori. |
53. |
Né nella causa C‑359/14 né nella causa C‑475/14 si rinvengono elementi nel senso che i contratti in parola sono disciplinati dalla legge lituana. Ove si renda necessario determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione, ciò deve avvenire nel rispetto degli articoli 3, 4 e/o 7. Benché si tratti, in definitiva, di una questione rimessa al giudice nazionale, gli elementi di cui dispone la Corte suggeriscono che – verosimilmente – sia il diritto lituano ad essere applicabile ( 27 ). |
54. |
Per quanto attiene all’azione di regresso dell’assicuratore, ritengo comunque che la legge applicabile dovrebbe essere determinata, per le ragioni di seguito illustrate, nel rispetto delle disposizioni del regolamento Roma I. |
55. |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I stabilisce che «[i]l presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale». La suddetta formulazione può coprire casi come quelli oggetto del procedimento principale. |
56. |
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I ( 28 ) utilizza una formulazione leggermente diversa, ossia «(…) in materia contrattuale (…)». Tuttavia, l’ambito di applicazione delle misure di armonizzazione di diritto privato internazionale in materia civile e commerciale dovrebbe essere corrispondente ( 29 ). Il significato da riconoscere all’espressione «obbligazioni contrattuali» nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I stabilisce l’ambito di applicazione oggettivo del regolamento in parola. È quindi legittimo cercare un ausilio nella giurisprudenza vertente sul regolamento Bruxelles I. |
57. |
La Corte ha stabilito che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I non esige la conclusione di un contratto, nondimeno è indispensabile, affinché si applichi tale disposizione, individuare un’obbligazione, dato che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale del giudice nazionale è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. La regola di competenza speciale fissata nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), «presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente» ( 30 ). Interpretare la norma senza presupporre una simile condizione significherebbe andare oltre le situazioni previste dal regolamento Bruxelles I. |
58. |
Ritengo che i suddetti criteri per riscontrare l’esistenza di una «materia contrattuale» (e, necessariamente, l’esistenza di «obbligazioni contrattuali») siano qui soddisfatti. Ogni assicuratore è legato al suo assicurato da un contratto dal quale scaturiscono obbligazioni reciproche. Gli obblighi dell’assicuratore comprendono la fornitura all’assicurato di una copertura assicurativa per la responsabilità civile. Gli obblighi dell’assicurato comprendono il pagamento del premio. Nessun elemento depone a favore della tesi che gli obblighi in parola non siano stati assunti liberamente da una delle parti nei confronti dell’altra. Si tratta, in parole povere, chiaramente di «materia contrattuale» e di «obbligazioni contrattuali» nella misura in cui esse riguardano le parti succitate. |
59. |
Al fine di inquadrare le azioni civili su cui è incentrato il procedimento principale, può essere utile analizzare ulteriormente i rapporti tra le diverse parti coinvolte in termini più generali. |
60. |
Ipotizziamo che si verifichi un incidente stradale che coinvolge un veicolo trainante e un veicolo trainato. L’incidente arreca un danno a una vittima cui non può, in alcun modo, essere imputata la responsabilità del sinistro. Poniamo che A e B siano, rispettivamente, i titolari della polizza relativa alla motrice e al rimorchio, che X sia la vittima dell’incidente stradale e C e D siano, rispettivamente, gli assicuratori del veicolo trainante e del veicolo trainato. A e B hanno causato e/o sono responsabili del danno cagionato a X. Quest’ultimo ha pertanto una pretesa extracontrattuale nei loro confronti a titolo di illecito civile dolo o colposo. |
61. |
A e B sono parte, ciascuno di essi, di un rapporto contrattuale con i rispettivi assicuratori C e D. L’indennizzo è pagato a X in conformità dei suddetti contratti. Tuttavia, anche se X è risarcito direttamente da C e/o da D, non esiste alcun rapporto contrattuale tra X, da un lato, e C e/o D, dall’altra. L’incidente stradale e i diritti derivanti dalle polizze assicurative sono gli eventi che fanno scaturire l’obbligo di pagamento. |
62. |
Il fatto che il pagamento sia erogato a favore degli assicurati (A e B) o direttamente della vittima X non è un aspetto rilevante. Posto che l’obbligo di pagamento è radicato nel contratto, l’identità del destinatario del pagamento in parola (che si tratti dell’assicurato, della vittima o dell’assicuratore del veicolo trainante) non può modificare la natura dell’obbligazione. L’aspetto centrale dell’obbligo di indennizzo è l’obbligazione contrattuale (dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato) piuttosto che un’eventuale obbligazione extracontrattuale che lega il responsabile e la vittima derivante dal traffico stradale. Se il responsabile non fosse assicurato egli sarebbe tenuto, a titolo di responsabilità extracontrattuale, a risarcire alla vittima il danno causatole. In mancanza di un accordo diretto a fornire la relativa copertura, le compagnie assicurative non avrebbero alcuna responsabilità. Ne consegue che l’azione di regresso di un assicuratore nei confronti dell’altro (l’azione di C contro D nel mio esempio) si fonda sui contratti di assicurazione; essa è quindi intimamente connessa alle obbligazioni contrattuali dei due assicuratori rispetto ai rispettivi assicurati e ricade, di conseguenza, nell’ambito di applicazione del regolamento Roma I. |
63. |
Gli articoli 15 («Surrogazione legale») e 16 («Obbligazioni solidali») chiariscono ulteriormente se la legge applicabile all’azione di regresso ricada nell’ambito di applicazione del regolamento Roma I? |
64. |
Ritengo di no. |
65. |
L’articolo 15 stabilisce che la legge applicabile all’obbligo del terzo di soddisfare il creditore determina se e in quale misura il terzo possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti di quest’ultimo in base alla legge che disciplina i loro rapporti. L’articolo 16 riguarda i casi in cui un creditore vanta un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido. |
66. |
Osservo anzitutto che il fatto che le suddette disposizioni siano rispecchiate negli articoli 19 e 20 del regolamento Roma II suggerisce che esse non possono essere decisive al fine di stabilire ciò che è contrattuale (e quindi disciplinato dal regolamento Roma I) e ciò che è extracontrattuale (e governato quindi dal regolamento Roma II) ( 31 ). |
67. |
Purtroppo nulla nel preambolo del regolamento Roma I spiega l’origine dell’articolo 15 o dell’articolo 16 o l’obiettivo delle disposizioni in parola. La formulazione dell’articolo 15 del regolamento Roma I è simile a quella dell’articolo 13, paragrafo 1, della convenzione di Roma. La relazione redatta da Giuliano e Lagarde afferma che la «“surrogazione” nei diritti del creditore ha luogo di pieno diritto a favore di colui che, essendo tenuto con altri o per altri a saldare un debito, abbia interesse ad effettuarne il pagamento» e, posto che la convenzione si applica soltanto alle obbligazioni contrattuali, la regola in parola è limitata ai diritti di natura contrattuale ( 32 ). Gli autori della relazione spiegano che le regole in materia di surrogazione non si applicano alla surrogazione legale quando il debito da saldare è originato da responsabilità civile (ad esempio: surrogazione dell’assicuratore contro i danni nei diritti che l’assicurato vanta nei confronti dell’autore del danno). Un’ipotesi di surrogazione legale può sussistere più comunemente quando un creditore concede a un debitore un prestito assistito da fideiussione. Se il fideiussore (il terzo) paga il creditore a completo soddisfacimento del debito, egli si surroga (subentra) al creditore e vanta un diritto nei confronti del debitore. |
68. |
In entrambe le fattispecie oggetto dei procedimenti nazionali qui in esame, la situazione non è tuttavia lineare come quella che coinvolge un creditore, un debitore e un fideiussore. |
69. |
L’articolo 16 del regolamento Roma I garantisce la continuità delle legge applicabile in presenza di una responsabilità solidale nell’ambito delle obbligazioni contrattuali. Tuttavia, esso non viene in aiuto ai fini di stabilire se una particolare obbligazione iniziale abbia natura contrattuale o extracontrattuale. |
70. |
A mio avviso, nessuna delle disposizioni in parola chiarisce ulteriormente se l’azione di regresso ricada nell’ambito di applicazione del regolamento Roma I. |
71. |
Alla luce dell’analisi compiuta in precedenza, ritengo che, se due o più assicuratori sono responsabili in via solidale del risarcimento di una vittima che ha subito una perdita, un danno o una lesione in ragione di un atto o di un’omissione illecita da parte del loro assicurato o dei loro assicurati e uno di essi ha pagato il risarcimento e chiede il contributo da parte dell’altro o degli altri, l’obbligazione dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato o di risarcire la vittima per conto di esso dovrebbe essere classificata come contrattuale ai sensi del regolamento Roma I. La natura contrattuale dell’obbligo di indennizzo non muta a prescindere dal fatto che l’assicuratore paghi l’importo direttamente alla vittima o che uno degli assicuratori versi un importo a un altro assicuratore a titolo di contributo in tale importo. La legge applicabile deve quindi essere determinata a norma del regolamento Roma I. |
Roma II
72. |
Sono giunta alla conclusione che l’azione di regresso ricade nell’ambito del regolamento Roma I. In senso stretto, non vi è quindi alcuna necessità di esaminare il regolamento Roma II. Provvederò comunque, ad ogni buon conto, a farlo brevemente. |
73. |
Ritengo che l’azione di regresso dell’assicuratore non ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II per le seguenti ragioni. |
74. |
Le obbligazioni extracontrattuali sono, in primis, una categoria residuale. Dall’analisi da me compiuta nei paragrafi da 58 a 62 e dalla mia conclusione formulata nel paragrafo 71 risulta che il procedimento principale verte su obbligazioni contrattuali. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II non può pertanto trovare applicazione. |
75. |
In secondo luogo, la categoria generale delle obbligazioni extracontrattuali di cui all’articolo 4 del regolamento Roma II non può determinare la legge applicabile in quanto l’assicuratore del veicolo trainante e l’assicuratore del veicolo trainato non sono coinvolti in alcun evento dannoso. L’assicuratore del veicolo trainante non ha cagionato alcun danno all’assicuratore del veicolo trainato e quest’ultimo non ha neppure danneggiato il primo. Non sussistono, quindi, obbligazioni extracontrattuali tra i due assicuratori. Benché l’incidente stradale e il danno così cagionato alla vittima abbiano dato origine alla domanda o alle domande di risarcimento sulla base del contratto o dei contratti di assicurazione, gli assicuratori non erano parte di tale atto e ne sono estranei. L’unico rapporto tra di essi nasce dagli obblighi previsti nel loro o nei loro contratti di assicurazione con i rispettivi assicurati ( 33 ). In base a una giurisprudenza consolidata, «(…) una responsabilità in materia di illeciti civili dolosi o colposi può sussistere solo a condizione che sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e il fatto da cui tale danno trae origine» ( 34 ). |
76. |
In terzo luogo, l’azione di regresso dell’assicuratore non ricade in nessuna delle categorie di obbligazioni extracontrattuali disciplinate dagli articoli da 5 a 12 del regolamento Roma II. |
77. |
Che dire dell’articolo 18, che accorda una possibilità di scelta della legge quando «la parte lesa» (ossia la vittima) intende agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile «(…) se lo stabilisce la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione»? |
78. |
Mentre nessuno tra i considerando fa chiarezza circa il significato dell’articolo 18, un certo aiuto può trarsi dalla relazione che accompagna la proposta della Commissione, che, riguardo all’articolo 14 (divenuto poi l’articolo 18), afferma: «L’articolo 14 determina la legge applicabile per stabilire se il soggetto leso sia o no autorizzato ad esercitare un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile. La norma proposta instaura un ragionevole equilibrio fra gli interessi coinvolti, in quanto protegge la parte lesa, cui lascia la facoltà di scegliere, pur limitando la scelta alle due leggi di cui l’assicuratore doveva ragionevolmente preventivare l’applicazione, vale a dire la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, da un lato, e quella applicabile al contratto di assicurazione, dall’altro. In ogni caso, la portata delle obbligazioni dell’assicuratore è stabilita dalla legge applicabile al contratto di assicurazione. Come per l’articolo 7 relativo ai danni arrecati all’ambiente, la formulazione adottata permette di evitare dubbi nell’ipotesi in cui la vittima non abbia esercitato il suo diritto di opzione». |
79. |
Mi sembra che l’articolo 18 si limiti a riconoscere alla vittima la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore (invece che del responsabile) lasciando impregiudicati i parametri base della situazione. Se la vittima possa o meno agire nei confronti del responsabile è stabilito dalla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Se l’assicuratore sia o meno giuridicamente tenuto a pagare il risarcimento in luogo del responsabile dipende dalle condizioni del contratto di assicurazione come previste in base alla legge applicabile al contratto. |
80. |
Trova quindi conferma la mia opinione, ossia che il regolamento Roma II non si applica e che, di conseguenza, le disposizioni di cui all’articolo 20 sulla responsabilità solidale non sono rilevanti al fine di determinare la legge applicabile nella causa C‑359/14 o nella causa C‑475/14. |
Conclusione
81. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Vilniaus miesto apylinkės teismas nella causa C‑359/14 e dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nella causa C‑475/14 come segue:
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( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40).
( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva 2009/103» o la «direttiva»).
( 5 ) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 36). Per una versione consolidata, v. GU 1998, C 27, pag. 1.
( 6 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»). Il regolamento in parola non si applica alla Danimarca (articolo 1, paragrafo 3).
( 7 ) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU 1980, L 266, pag. 1).
( 8 ) V. considerando 6 dei regolamenti Roma I e Roma II.
( 9 ) V. considerando 7 dei regolamenti Roma I e Roma II.
( 10 ) V. considerando 40 e articolo 23 del regolamento Roma I. V. anche considerando 35 e articolo 27 del regolamento Roma II.
( 11 ) Articolo 1, paragrafo 1.
( 12 ) Articolo 3, paragrafo 1.
( 13 ) Gli elementi a disposizione della Corte non comprendono informazioni sufficientemente dettagliate sulle normative lituana e tedesca disciplinanti l’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli da consentirmi di fornire osservazioni utili sul ruolo che potrebbe svolgere l’articolo 7, paragrafo 4.
( 14 ) Articolo 1, paragrafo 1.
( 15 ) Le disposizioni in parola non coprono tuttavia le azioni in regresso come quelle che traggono origine da un incidente stradale.
( 16 ) Articolo 1, paragrafo 1. V. sentenza Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146.
( 17 ) Gli Stati membri possono, in base all’articolo 5, derogare a tale obbligo per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, a certe condizioni. Non vi è nulla nei documenti forniti alla Corte che suggerisca che l’articolo 5 assume rilievo nei procedimenti principali di cui trattasi nelle due cause qui in esame.
( 18 ) Nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nella causa C‑475/14, il giudice del rinvio richiama la sentenza n. IV 279/08 del 27 ottobre 2010 della Corte federale tedesca. La causa in parola riguardava veicoli coperti da contratti di assicurazione tedeschi soggetti alla normativa tedesca in materia di assicurazioni. Si tratta di una fattispecie diversa da quella oggetto dei procedimenti principali, vertenti su veicoli immatricolati all’estero coperti da contratti di assicurazione stipulati in un altro Stato membro.
( 19 ) V. gli atti della Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato e i documenti dell’11a sessione del 1968 (vol. III, Incidenti stradali, pag. 223).
( 20 ) Considerando 12 della direttiva.
( 21 ) V. considerando 26 della direttiva.
( 22 ) V. considerando 7 dei regolamenti Roma I e Roma II.V. altresì sentenza ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 28.
( 23 ) V. sentenza Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 18 e giurisprudenza citata.
( 24 ) V. sentenza Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 19 e giurisprudenza citata.
( 25 ) V. sentenza ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490 punto 33 e giurisprudenza citata.
( 26 ) V. inoltre sentenza Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punti 20 e 21. V. anche sentenza ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490 punto 32 e giurisprudenza citata.
( 27 ) Eventualmente, per espressa scelta delle parti (articolo 3), oppure perché il prestatore di servizi (la compagnia assicurativa) o l’assicurato hanno la residenza abituale in Lituania [rispettivamente, articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 3, lettera b)]. È anche probabile che, all’atto della stipula del contratto, il rischio fosse situato in Lituania [articolo 7, paragrafo 3, lettera a)]. Per quanto attiene alla possibile rilevanza dell’articolo 7, paragrafo 4, v. nota 13 supra.
( 28 ) La regola generale in base al regolamento Bruxelles I stabilisce che le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato membro (articolo 2). L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I introduce una norma sulla competenza speciale che deroga alla regola generale prevedendo che, in materia contrattuale, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita.
( 29 ) V. paragrafo 43 supra.
( 30 ) V. sentenza Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punti 46 e 47 e giurisprudenza citata. V. anche le mie conclusioni relative alla succitata causa, EU:C:2012:586, paragrafi da 43 a 45.
( 31 ) V. relazione introduttiva alla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), COM(2003) 427 final, pag. 26.
( 32 ) V. relazione del prof. M. Giuliano, Università di Milano, e del prof. P. Lagarde, Università di Parigi I, sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU 1980, C 282, pag. 1), articolo 13 («Surrogazione»).
( 33 ) V. paragrafo 60 supra.
( 34 ) V. sentenza ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490 punto 34 e giurisprudenza citata.