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Document 62014CA0559

    Causa C-559/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa- Lettonia) – Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari — Nozione di «ordine pubblico»)

    GU C 260 del 18.7.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 260/4


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa- Lettonia) – Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited

    (Causa C-559/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari - Nozione di «ordine pubblico»))

    (2016/C 260/05)

    Lingua processuale: il lettone

    Giudice del rinvio

    Augstākā tiesa

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Rūdolfs Meroni

    Convenuta: Recoletos Limited

    con l’intervento di: Aivars Lembergs, Olafs Berķis, Igors Skoks, Genādijs Ševcovs

    Dispositivo

    L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice.


    (1)  GU C 89 del 16.3.2015.


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