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Document 62014CA0498

Causa C-498/14 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — (Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.) / (Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.) [Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11, paragrafi 7 e 8]

GU C 73 del 2.3.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — RG (*1)/ SF (*1)

(Causa C-498/14 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Sottrazione di minori - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 11, paragrafi 7 e 8)

(2015/C 073/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RG (*1)

Convenuta: SF (*1)

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 16 del 19.1.2015.


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