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Document 62014CA0325

Causa C-325/14: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozioni di «comunicazione» e di «pubblico» — Distribuzione di programmi televisivi — Procedimento denominato «immissione diretta»)

GU C 16 del 18.1.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/11


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Causa C-325/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Nozioni di «comunicazione» e di «pubblico» - Distribuzione di programmi televisivi - Procedimento denominato «immissione diretta»))

(2016/C 016/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: SBS Belgium NV

Convenuta: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che un organismo di diffusione radiotelevisiva non effettua un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, quando trasmette i suoi segnali portatori di programmi esclusivamente ai distributori di segnali, senza che detti segnali durante o a seguito di tale trasmissione siano accessibili al pubblico, e successivamente tali distributori inviano detti segnali ai propri rispettivi abbonati affinché questi possano guardare tali programmi, a meno che l’intervento dei distributori in questione costituisca soltanto un semplice mezzo tecnico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


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