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Document 62013TN0470
Case T-470/13: Action brought on 30 August 2013 — Merck v Commission
Causa T-470/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Merck/Commissione
Causa T-470/13: Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Merck/Commissione
GU C 325 del 9.11.2013, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 325 del 9.11.2013, p. 44–45
(HR)
9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/46 |
Ricorso proposto il 30 agosto 2013 — Merck/Commissione
(Causa T-470/13)
2013/C 325/74
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: B. Bär-Bouyssière, K. Lillerud, L. Voldstad, B. Marschall, P. Sabbadini, R. De Travieso, M. Holzhäuser, S. O, avvocati, M. Marelus, solicitor, R. Kreisberger e L. Osepciu, barristers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, procedimento COMP/39.226 — Lundbeck, e gli articoli 2, paragrafo 5, 3 e 4 nella parte in cui concernono la Merck; |
— |
in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alla Merck; e |
— |
in entrambi i casi accordare alla Merck il rimborso delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tredici motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente interpretato il concetto di restrizione per oggetto ai sensi dell’articolo 101. |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la teoria della Commissione riguardo al pregiudizio era sostanzialmente erronea. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’approccio della Commissione contrasta con il principio della certezza del diritto. |
4) |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore non avendo preso in considerazione, o avendolo fatto in modo inadeguato, il contesto di fatto, economico e di diritto, che mostrava che, in assenza degli accordi, la GUK non avrebbe immesso in commercio più velocemente il citalopram nel Regno Unito o in altri mercati del SEE. |
5) |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente valutato la portata degli accordi tra la Lundbeck e la GUK. |
6) |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto e di fatto nel constatare che la Lundbeck e la GUK erano concorrenti potenziali. |
7) |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’affermare che la GUK aveva un’intento anticoncorrenziale nell’aderire agli accordi per il Regno Unito e il SEE. |
8) |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di fatto nelle sue constatazioni circa l’entità e lo scopo del trasferimento di denaro («value transfer») tra la Lundbeck e la GUK. |
9) |
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente esaminato gli argomenti dedotti dalle parti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. |
10) |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha debitamente tenuto conto degli elementi di prova forniti dalla Merck che confutavano la presunzione di influenza decisiva e ha, pertanto, commesso un errore di fatto e di diritto nell’affermare che la presunzione non era stata confutata. |
11) |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione dovrebbe essere annullata per l’irragionevole durata del procedimento. |
12) |
Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il diritto delle parti ad essere sentite. |
13) |
Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente valutato le ammende. |