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Document 62013TN0008
Case T-8/13: Action brought on 4 January 2013 — ClientEarth e.a. v Commission
Causa T-8/13: Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — ClientEarth e a./Commissione
Causa T-8/13: Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — ClientEarth e a./Commissione
GU C 71 del 9.3.2013, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/25 |
Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — ClientEarth e a./Commissione
(Causa T-8/13)
2013/C 71/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito), Générations futures (Ons-en-Bray, Francia) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A. van den Biesen)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata della Commissione dell'Unione europea del 26 ottobre 2012 [Ares(2012)1271350]; |
— |
condannare la Commissione a risarcire alle ricorrenti, per un importo che il Tribunale vorrà determinare, i danni materiali e morali subiti; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti desideravano esercitare i diritti loro riconosciuti dal regolamento Aarhus [regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006] (1). Conformemente a tale regolamento hanno presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012 (2), che approva la sostanza attiva «bifenthrin», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 (3). Nella loro richiesta le ricorrenti facevano riferimento alla giurisprudenza del Tribunale, nella quale esso ha deciso un'importante questione relativa al regolamento (sentenze del Tribunale del 14 giugno 2012, T-338/08 e T-396/09). Tuttavia, la Commissione ha deciso, con la decisione del 26 ottobre 2012 impugnata nella presente causa, di dichiarare inammissibile la richiesta di riesame interno nonostante il fatto che le precedenti decisioni della Commissione che hanno portato alle due sentenze del 14 giugno 2012, le quali precedenti decisioni erano interamente simili alla decisione adottata nel presente caso, siano state annullate dal Tribunale perché esso riteneva il regolamento Aarhus parzialmente illegittimo, in quanto violava i termini della Convenzione di Aarhus (4). L’Unione europea è parte a tale Convenzione come lo sono gli Stati membri dell’UE.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1) |
Primo motivo: le ricorrenti sostengono che la Commissione ha illegittimamente omesso di rispettare le sentenze del Tribunale del 14 giugno 2012 nelle cause Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione, T-338/08, e Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, T-396/09. |
2) |
Secondo motivo: le ricorrenti sostengono che la limitazione del regolamento Aarhus agli «atti amministrativi di portata individuale» costituisce una violazione dell'obbligo dell'Unione europea derivante dalla Convenzione di Aarhus, nei limiti in cui l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 limita il concetto di «atti», come usato nell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, agli «att(i) amministrativ(i)» definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 «provvediment(i) di portata individuale». |
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 Testo rilevante ai fini del SEE.
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
(4) Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale — Dichiarazioni (GU 2005 L 124, pag. 4).