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Document 62013TB0279

    Causa T-279/13: Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Ezz e a./Consiglio («Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Inserimento dei ricorrenti nell’elenco delle persone interessate — Base giuridica — Inosservanza dei criteri di inserimento — Errore di diritto — Errore di fatto — Diritto di proprietà — Danno alla reputazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Adattamento delle conclusioni e dei motivi — Litispendenza — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

    GU C 118 del 4.4.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/31


    Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Ezz e a./Consiglio

    (Causa T-279/13) (1)

    ((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto - Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate - Congelamento dei capitali - Inserimento dei ricorrenti nell’elenco delle persone interessate - Base giuridica - Inosservanza dei criteri di inserimento - Errore di diritto - Errore di fatto - Diritto di proprietà - Danno alla reputazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Adattamento delle conclusioni e dei motivi - Litispendenza - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))

    (2016/C 118/35)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Giza) e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza) (rappresentanti: J. Binns, solicitor, J. Lewis, QC, B. Kennelly, J Pobjoy, barristers, S. Rowe e J.-F. Bellis, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e M. Bishop, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), come modificata dalla decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013 (GU L 82, pag. 54), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 «prorogato mediante decisione del Consiglio notificata ai ricorrenti con lettera del 22 marzo 2013» del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nei limiti in cui tali atti si applicano ai ricorrenti.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz e le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


    (1)  GU C 207 del 20.7.2013.


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