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Document 62013TA0274
Case T-274/13: Judgment of the General Court of 4 December 2015 — Emadi v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran — Freezing of funds — Restrictions on the entry into and transit through European Union territory — Legal base — Obligation to state reasons — Right to be heard — Error of assessment — Ne bis in idem — Freedom of expression — Freedom of the media — Freedom to choose an occupation — Free movement — Right to property)
Causa T-274/13: Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Emadi/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran — Congelamento dei fondi — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Base giuridica — Obbligo di motivazione — Diritto al contraddittorio — Errore di valutazione — Ne bis in idem — Libertà di espressione — Libertà dei media — Libertà professionale — Libera circolazione — Diritto di proprietà»)
Causa T-274/13: Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Emadi/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran — Congelamento dei fondi — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Base giuridica — Obbligo di motivazione — Diritto al contraddittorio — Errore di valutazione — Ne bis in idem — Libertà di espressione — Libertà dei media — Libertà professionale — Libera circolazione — Diritto di proprietà»)
GU C 27 del 25.1.2016, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/32 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Emadi/Consiglio
(Causa T-274/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran - Congelamento dei fondi - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Base giuridica - Obbligo di motivazione - Diritto al contraddittorio - Errore di valutazione - Ne bis in idem - Libertà di espressione - Libertà dei media - Libertà professionale - Libera circolazione - Diritto di proprietà»))
(2016/C 027/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hamid Reza Emadi (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente T. Walter, successivamente J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. L. Iriarte Ángel, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. Pulles, successivamente R. Marx, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione 2013/124/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 57), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 9), in terzo luogo, della decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 25), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Hamid Reza Emadi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Stiftung Organisation Justice for Iran sopporterà le proprie spese. |