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Document 62013TA0274

    Causa T-274/13: Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Emadi/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran — Congelamento dei fondi — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Base giuridica — Obbligo di motivazione — Diritto al contraddittorio — Errore di valutazione — Ne bis in idem — Libertà di espressione — Libertà dei media — Libertà professionale — Libera circolazione — Diritto di proprietà»)

    GU C 27 del 25.1.2016, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 27/32


    Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Emadi/Consiglio

    (Causa T-274/13) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran - Congelamento dei fondi - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Base giuridica - Obbligo di motivazione - Diritto al contraddittorio - Errore di valutazione - Ne bis in idem - Libertà di espressione - Libertà dei media - Libertà professionale - Libera circolazione - Diritto di proprietà»))

    (2016/C 027/36)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Hamid Reza Emadi (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente T. Walter, successivamente J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. L. Iriarte Ángel, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. Pulles, successivamente R. Marx, avvocati)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione 2013/124/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 57), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 9), in terzo luogo, della decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 25), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Hamid Reza Emadi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    3)

    La Stiftung Organisation Justice for Iran sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 207 del 20.7.2013.


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