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Document 62013CN0542

    Causa C-542/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 17 ottobre 2013 — Mohamed M’Bodj/Conseil des ministres

    GU C 367 del 14.12.2013, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 367/26


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 17 ottobre 2013 — Mohamed M’Bodj/Conseil des ministres

    (Causa C-542/13)

    2013/C 367/47

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour constitutionnelle

    Parti

    Ricorrente: Mohamed M’Bodj

    Convenuto: Conseil des ministres

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 2, lettere e) e f), 15, 18, 28 e 29 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), debbano essere interpretati nel senso che deve poter beneficiare dell’assistenza sociale e dell’assistenza sanitaria di cui agli articoli 28 e 29 di tale direttiva non solo la persona alla quale un’autorità indipendente dello Stato membro abbia concesso, su sua richiesta, lo status di protezione sussidiaria, ma anche lo straniero autorizzato da un’autorità amministrativa di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di tale Stato membro e che soffra di una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la vita o l’integrità fisica o un rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel suo paese d’origine o nel paese in cui risiede.

    2)

    Qualora alla prima questione pregiudiziale si risponda che le due categorie di persone ivi descritte devono poter beneficiare dell’assistenza sociale e dell’assistenza sanitaria ivi contemplate, se gli articoli 20, paragrafo 3, 28, paragrafo 2, e 29, paragrafo 2, di tale medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo in capo agli Stati membri di tener conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali le persone disabili, implica che debbano essere concessi a queste ultime gli assegni previsti dalla legge del 27 febbraio 1987 relativa agli assegni per le persone disabili, considerato che un’assistenza sociale che tenga conto della disabilità può essere concessa sul fondamento della legge organica dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale.


    (1)  GU L 304, pag. 12.


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