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Document 62013CN0499

    Causa C-499/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2013 — Marian Macikowski — Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

    GU C 367 del 14.12.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 367/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2013 — Marian Macikowski — Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

    (Causa C-499/13)

    2013/C 367/38

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: Marian Macikowski — Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

    Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se alla luce del sistema d’imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (GU 2006, L 347, come modificata), in prosieguo: la «direttiva», in particolare degli articoli 9 e 193 in combinato disposto con l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale come quella dell’articolo 18 della legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054, come modificata), in prosieguo: la «legge sull’IVA», che introduce deroghe ai principi generali di tale imposta, riguardanti innanzitutto i soggetti tenuti al suo calcolo ed alla riscossione dell’imposta, mediante la creazione dell’istituto di sostituto d’imposta, ovvero di un soggetto che è tenuto, in luogo del soggetto passivo, a calcolare l’importo dell’imposta, a riscuoterla dal soggetto passivo ed a pagarla, entro un determinato termine, all’autorità fiscale.

    2)

    In caso di risposta positiva alla prima questione:

    a)

    Se alla luce del principio di proporzionalità, principio generale del diritto dell’Unione, sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale, come quella dell’articolo 18 della legge sull’IVA, dalla quale risulta, tra l’altro, che l’imposta sulla cessione di beni immobili, effettuata in un procedimento esecutivo, dei beni di proprietà del debitore o da quest’ultimo detenuti in violazione delle disposizioni vigenti, viene calcolata, riscossa e pagata dall’ufficiale giudiziario che compie gli atti esecutivi il quale, in qualità di sostituto d’imposta, risponde per l’omesso adempimento di tale obbligo.

    b)

    Se alla luce degli articoli 206, 250 e 252 della direttiva nonché del conseguente principio di neutralità, sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale, come quella dell’articolo 18 della legge sull’IVA, la quale prevede che il sostituto d’imposta indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e pagare l’importo dell’imposta sui beni e sui servizi su una cessione dei beni di proprietà del soggetto passivo o da quest’ultimo detenuti in violazione delle disposizioni vigenti, effettuata in un procedimento esecutivo, nel corso del periodo d’imposta del soggetto passivo, per un importo pari al prodotto delle entrate derivanti dalla vendita dei beni, al netto dell’imposta sui beni e sui servizi nonché della relativa aliquota d’imposta, senza la detrazione da tale importo dell’imposta pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta dal soggetto passivo.


    (1)  GU L 347, pag. 1.


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