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Document 62013CN0295

Causa C-295/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Darmstadt (Germania) il 28 maggio 2013 — Avv. H., in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH/H. K.

GU C 226 del 3.8.2013, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 226 del 3.8.2013, p. 2–2 (HR)

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Darmstadt (Germania) il 28 maggio 2013 — Avv. H., in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH/H. K.

(Causa C-295/13)

(2013/C 226/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Darmstadt

Parti

Ricorrente: Avv. H., in veste di curatore fallimentare della G.T. GmbH

Resistente: H. K.

Questioni pregiudiziali

Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b). 2 dell’articolo 5, punto 1, lettera a), dell’articolo 5, punto 1, lettera b), dell’articolo 5, punto 3 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007 (1) (in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»), nonché, dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (2) (in prosieguo: il «regolamento sulle procedure di insolvenza»):

1)

Se i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio della società debitrice siano competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell’amministratore della società medesima, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza ovvero successivamente all’accertamento della situazione di decozione economica.

2)

Sei giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio della società debitrice siano competenti a pronunciarsi in merito ad un’azione promossa dal curatore fallimentare nei confronti dell’amministratore della società medesima, volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all’insorgere dell’insolvenza ovvero successivamente all’accertamento della situazione di decozione economica, nel caso in cui l’amministratore non risieda in un altro Stato membro dell’Unione europea, bensì in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II?

3)

Se l’azione promossa dal curatore fallimentare, quale descritta supra sub 1), ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle procedure di insolvenza.

4)

Qualora l’azione promossa dal curatore fallimentare, quale descritta supra sub 1), non ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle procedure di insolvenza e/o la competenza del giudice in materia non si estenda ad un amministratore residente in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano II

se si tratti di una procedura fallimentare ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Lugano II.

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione:

a)

Se il giudice dello Stato membro in cui abbia sede la società debitrice sia competente a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), della Convenzione di Lugano II, in merito ad un’azione promossa dal curatore fallimentare, quale descritta supra sub 1);

α)

se si tratti di un’azione in materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), della Convenzione di Lugano II;

ß)

se si tratti di un’azione riguardante la prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), della Convenzione di Lugano II;

b)

se si tratti di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi ovvero di diritti derivanti da un siffatto illecito che costituiscano oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Lugano II.


(1)  GU 2009, L 147, pag. 5.

(2)  GU L 160, pag. 1.


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