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Document 62013CN0277
Case C-277/13: Action brought on 21 May 2013 — European Commission v Portuguese Republic
Causa C-277/13: Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese
Causa C-277/13: Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese
GU C 233 del 10.8.2013, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 233/2 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-277/13)
2013/C 233/02
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F.W. Bulst, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
1) |
dichiarare che lo Stato portoghese, non avendo adottato le misure necessarie per organizzare una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi a terra di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista e assistenza merci e posta, negli aeroporti di Lisbona, Porto e Faro, conformemente all’articolo 11 della direttiva 96/67/CE (1), lo Stato portoghese non si è conformato all’articolo 11 della direttiva 96/67/CE del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. |
2) |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Non avendo proceduto ad aprire il mercato dell’assistenza a terra relativamente alla selezione dei prestatori, lo Stato portoghese si trova in una situazione di violazione del diritto dell’Unione europea.
Lo Stato portoghese, avendo limitato il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra, autorizzati a fornire servizi di assistenza a bagagli, assistenza operazioni in pista e assistenza merci e posta, avrebbe dovuto organizzare una procedura di selezione ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 96/67/CE. Inoltre, il rispettivo procedimento avrebbe dovuto essere organizzato in modo da consultare previamente il comitato degli utenti e dovendo i prestatori essere selezionati per una durata massima di sette anni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/67/CE.
(1) GU L 272, pag. 36