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Document 62013CJ0020

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015.
Daniel Unland contro Land Berlin.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 – Discriminazione diretta basata sull’età – Stipendio di base dei giudici – Regime transitorio – Nuovo inquadramento e successivo avanzamento di carriera – Perpetuazione della disparità di trattamento – Giustificazioni.
Causa C-20/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:561

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 settembre 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 — Discriminazione diretta basata sull’età — Stipendio di base dei giudici — Regime transitorio — Nuovo inquadramento e successivo avanzamento di carriera — Perpetuazione della disparità di trattamento — Giustificazioni»

Nella causa C‑20/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania), con decisione del 12 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2013, nel procedimento

Daniel Unland

contro

Land Berlin,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), J.L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos, giudici

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 aprile 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Unland, da M. Quaas, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da T. Maxian Rusche, D. Martin e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale e la domanda complementare vertono sull’interpretazione degli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di una controversia sorta tra il sig. Unland e il Land Berlin e relativa alle modalità di nuovo inquadramento e avanzamento di carriera dei giudici del distretto di quest’ultimo nell’ambito del nuovo regime retributivo applicabile agli stessi.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4

L’articolo 2 della direttiva in parola recita:

«1.   Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

a)

sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

(...)».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», precisa che la medesima si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene segnatamente «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».

6

L’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva così recita:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a)

la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b)

la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 16, lettera a), della direttiva 2000/78 gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che «tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate (…)».

Il diritto tedesco

La previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici

8

La legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici (Bundesbesoldungsgesetz), nella sua versione in vigore il 31 agosto 2006 (in prosieguo: la «previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici»), è rimasta applicabile ai dipendenti pubblici e ai giudici federali sino al 30 giugno 2011, e ai dipendenti pubblici e giudici regionali del Land Berlin sino al 31 luglio 2011, nella sua versione transitoria per Berlino [Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin; in prosieguo: la «BBesG Bln, versione previgente»].

9

L’articolo 38 della previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici, intitolato «Calcolo dello stipendio di base», disponeva quanto segue:

«(1)   Fatti salvi i casi in cui il sistema retributivo prevede stipendi fissi, lo stipendio di base viene calcolato in ragione dei livelli di anzianità anagrafica. Lo stipendio di base previsto per un determinato livello di anzianità anagrafica spetta a partire dal primo giorno del mese in cui è raggiunta l’età in questione.

(2)   Se il giudice o il pubblico ministero viene assunto dopo il compimento del 35° anno, ai fini del calcolo dello stipendio di base viene presa in considerazione, fino ai 35 anni compiuti, l’età effettiva, a cui va aggiunto un numero di anni pari alla metà degli anni interi decorsi tra il compimento del 35° anno da parte del giudice o del pubblico ministero e l’età compiuta al momento dell’assunzione [...].

(3)   I giudici e i pubblici ministeri che non hanno ancora compiuto il 27° anno percepiscono lo stipendio di base di entrata previsto per la loro classe retributiva fino al raggiungimento dell’età prevista per avanzare nei livelli di anzianità anagrafica.

(4)   Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 2, secondo e terzo periodo, l’anzianità anagrafica viene aumentata di un periodo di durata pari alla metà del periodo in cui non sussiste alcun diritto alla retribuzione se successivo al compimento del 35° anno [...].».

La nuova legge sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin

10

Ai sensi della legge di riforma del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin (Gesetz zur Besoldungsneuregelung für das Land Berlin – Berliner Besoldungsneuregelungsgesetz), del 29 giugno 2011, i giudici del Land Berlin che erano già in servizio alla data del 1o agosto 2011 (in prosieguo: i «giudici già in servizio») sono sottoposti a norme diverse da quelle applicabili ai giudici entrati in servizio dopo tale data (in prosieguo: i «nuovi giudici»).

– La normativa regionale sul sistema retributivo dei nuovi giudici

11

L’articolo 1, paragrafo 1, della legge di riforma del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin ha modificato la BBesG Bln, previgente versione. La retribuzione dei nuovi giudici è pertanto disciplinata dalla nuova versione di quest’ultima legge (in prosieguo: la «BBesG Bln, nuova versione»). Le norme rilevanti così recitano:

«Articolo 38: Calcolo dello stipendio di base

(1)   Salvi i casi in cui il sistema retributivo prevede stipendi fissi, lo stipendio di base dei giudici e dei pubblici ministeri è determinato per livelli. L’avanzamento in un livello direttamente superiore avviene in funzione dell’esperienza acquisita.

(2)   All’atto della prima nomina che dà diritto a una retribuzione nell’ambito di applicazione della presente legge, viene generalmente fissato uno stipendio di base del livello 1, salvo che determinati periodi vengano riconosciuti a norma dell’articolo 38a, paragrafo 1 che segue. Il livello viene stabilito mediante atto amministrativo scritto con decorrenza dal primo giorno del mese in cui la nomina diviene efficace.

(3)   Lo stipendio di base viene incrementato al termine di tre anni di esperienza nel livello 1, successivamente al termine di due anni di esperienza, rispettivamente, nei livelli da 2 a 4, e poi al termine di tre anni di esperienza, rispettivamente, nei livelli da 5 a 7. Salva diversa previsione dell’articolo 38a, paragrafo 2, che segue, i periodi per i quali non sussiste alcun diritto a retribuzione ritardano l’avanzamento per un periodo di pari durata.

(...)».

– La normativa sul sistema retributivo dei giudici già in servizio

12

In conformità all’articolo II, paragrafo 1, della legge di riforma del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin, la legge recante una disciplina transitoria del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin (Berliner Besoldungsüberleitungsgesetz; in prosieguo: la «BerlBesÜG»), del 29 giugno 2011, definisce le modalità d’inquadramento nel nuovo sistema dei giudici già in servizio, nonché le misure transitorie applicabili a detti giudici.

13

L’articolo 2 della BerlBesÜG, intitolato «Inquadramento nei livelli e livelli di transizione nelle categorie dei regimi retributivi A», così dispone:

«(1)   I dipendenti pubblici vengono inquadrati, al 1o agosto 2011, alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti, secondo la funzione svolta al 31 luglio 2011, nei livelli o nei livelli di transizione previsti per lo stipendio di base a norma dell’allegato 3 della [legge di riforma del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin], con riconoscimento dello stipendio di base che competerebbe loro, al 1o agosto 2011, a norma del Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2010/2011 dell’8 luglio 2010 [in prosieguo: “legge sull’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il Land Berlin 2010/2011”] (GVBl. pag. 362, 2011 pag. 158). Il primo periodo è applicabile per analogia ai dipendenti pubblici collocati in aspettativa non retribuita; ai fini del loro inquadramento viene fatto riferimento alla funzione che sarebbe riconosciuta loro in caso di cessazione dell’aspettativa al 31 luglio 2011 e allo stipendio di base corrispondente.

(2)   L’inquadramento del dipendente pubblico avviene, conformemente al precedente paragrafo 1, nel livello o nel livello di transizione che corrisponde allo stipendio di base arrotondato all’unità superiore. Se ciò non è possibile, l’inquadramento avviene nel livello o nel livello di transizione immediatamente superiore [...]».

14

L’articolo 5 della BerlBesÜG, intitolato «Inquadramento nei livelli e livelli di transizione nei livelli R1 e R2», così dispone:

«I magistrati destinatari di compensi in base alle classi retributive R 1 e R 2 vengono inquadrati, secondo la funzione svolta al 31 luglio 2011, nei livelli o nei livelli di transizione previsti per lo stipendio di base a norma dell’allegato 4 [della legge di riforma del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin], con riconoscimento dello stipendio di base che competerebbe loro, al 1o agosto 2011, a norma [della legge sull’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il Land Berlin 2010/2011]. Si applicano in via analogica l’articolo 2, paragrafo 1, secondo periodo, e paragrafi da 2 a 4».

15

L’articolo 6 della BerlBesÜG, relativo all’avanzamento successivo, così dispone:

«(1)   In caso di inquadramento in un livello dello stipendio di base dell’allegato 4 [della legge di riforma del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin] in ragione dello stipendio di base a partire dal livello di anzianità anagrafica 3 delle classi retributive R 1 e R 2, che competerebbe al 1o agosto 2011 a norma [della legge sull’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il Land Berlin 2010/2011], il corrispondente livello immediatamente superiore o, in caso di nuovo inquadramento in uno dei livelli di transizione previsti all’allegato 4, il livello di destinazione relativo a tale livello di transizione, viene raggiunto nel momento in cui sarebbe stato raggiunto il livello immediatamente superiore di anzianità anagrafica a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, [della BBesG Bln, versione previgente]. Con questo avanzamento inizia a decorrere il periodo di esperienza lavorativa rilevante ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo periodo, [della BBesG Bln, nuova versione].

(2)   In deroga a quanto previsto al paragrafo 1 che precede, in caso di inquadramento in ragione dello stipendio di base secondo i livelli di anzianità anagrafica 1 e 2 della classe retributiva R 1 (che competerebbe al 1o agosto 2011 a norma [della legge sull’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti pubblici per il Land Berlin 2010/2011]), il periodo di esperienza lavorativa rilevante in forza dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo periodo, [della BBesG Bln, nuova versione], inizia a decorrere con l’inquadramento nel livello 1 dello stipendio di base dell’allegato 4 [della legge di riforma del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin].

(3)   In deroga a quanto previsto dalle disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2, i periodi di esperienza lavorativa vengono ridotti, a partire dal livello 5, di un anno ciascuno in caso di nuovo inquadramento nel livello di transizione al livello 4 o in caso di inquadramento nel livello o livello di transizione superiore al livello di transizione 4.

(4)   In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, in caso di inquadramento, nelle ipotesi disciplinate al paragrafo 2, nel livello 1 dell’allegato 4 [della legge di riforma del sistema retributivo dei dipendenti pubblici del Land Berlin] e in caso di inquadramento nel livello 2 dell’allegato 4 [della stessa legge], in funzione dello stipendio di base del livello di anzianità anagrafica 4 della classe retributiva R 1, che competerebbe al 1o agosto 2011 ai sensi [della legge sull’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il Land Berlin 2010/2011], il periodo di esperienza lavorativa nel livello 4 viene prolungato di un anno».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Il sig. Unland, nato il 19 febbraio 1976, è giudice in carica nel Land Berlin. È stato assunto nel periodo di vigenza della previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici, all’età di 29 anni ed è stato nuovamente inquadrato il 1o agosto 2011 nel nuovo sistema retributivo in accordo alle disposizioni della BerlBesÜG.

17

Con lettera del 17 dicembre 2009 il ricorrente chiedeva al Land Berlin che gli venisse riconosciuta, con efficacia retroattiva per gli anni non ancora prescritti, la retribuzione in base al livello massimo della sua classe retributiva. Il Zentrale Besoldungs- und Vergütungsstelle der Justiz (ufficio centrale dell’autorità giudiziaria competente in materia di retribuzioni e compensi) respingeva tale richiesta con provvedimento del 12 gennaio 2010. Successivamente, anche il reclamo proposto dal ricorrente avverso detto provvedimento veniva respinto dalla presidente del Kammergericht con decisione del 7 maggio 2010.

18

Il ricorrente ha quindi proposto un ricorso, il 5 giugno 2010, dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Germania), nel quale ha sostenuto di essere vittima di una discriminazione basata sull’età, derivante dalla norma che fa dipendere la retribuzione dall’età. Egli ritiene, in particolare, che siano contrari al diritto dell’Unione non solo la previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici, ma anche le modalità di inquadramento nel nuovo sistema retributivo e chiede, conseguentemente, di ricevere la retribuzione in base al livello massimo della sua classe retributiva. Chiede tale retribuzione per il futuro e anche, retroattivamente, a titolo di conguaglio per un periodo che risalga almeno al 2009.

19

A tal proposito, il giudice del rinvio si chiede se le normative nazionali di cui al procedimento principale siano compatibili con il diritto dell’Unione, e più nello specifico con la direttiva 2000/78, in quanto dette normative potrebbero dare origine ad una discriminazione basata sull’età, vietata dalla citata direttiva.

20

Alla luce di tali considerazioni il Verwaltungsgericht Berlin ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei giudici del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui lo stipendio di base di un giudice in sede di instaurazione del rapporto di lavoro e il suo successivo incremento dipendono […] dalla sua età, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale e/o le competenze sociali.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento danni al suo tempestivo esercizio da parte dei giudici.

6)

In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3: se dall’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i giudici già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell’importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall’esperienza professionale complessiva del giudice, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell’età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7)

In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione dai giudici già in servizio, ma (anche) l’aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell’ambito della rispettiva categoria retributiva, e di riconoscere ai nuovi giudici una retribuzione superiore rispetto ai giudici già in servizio.

Se la perdurante discriminazione dei giudici già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l’inquadramento individuale dei giudici già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8)

Qualora, nell’ambito della settima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i giudici già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei giudici già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

9)

In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3 e di risposta negativa alla sesta questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma di una legge recante disposizioni transitorie secondo cui i giudici già in servizio che al momento della transizione hanno raggiunto una determinata età beneficiano, a partire da un determinato livello retributivo, di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici già in servizio che abbiano, alla data di transizione, un’età inferiore, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

10)

In caso di risposta affermativa anche alla nona questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare non i diritti acquisiti alla data di transizione, ma soltanto l’aspettativa di reddito prevista, in base alla previgente normativa sulla retribuzione, nel quadro della rispettiva categoria retributiva.

11)

Qualora, nell’ambito della decima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i giudici già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dal riconoscimento, in modo retroattivo e continuativo, ai giudici già in servizio, dello stesso avanzamento di retribuzione dei giudici privilegiati indicati alla questione 9».

21

Con lettera del 25 giugno 2014, la cancelleria della Corte ha trasmesso al giudice del rinvio una copia della sentenza Specht e a. (da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005), invitandolo a indicare se, alla luce di tale sentenza, intendesse mantenere le sue questioni pregiudiziali.

22

Con decisione del 19 dicembre 2014, pervenuta alla Corte il 29 dicembre 2014, il giudice del rinvio ha confermato di voler mantenere le sue questioni e ha riformulato la terza questione come segue:

«In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione».

23

Alla luce di ciò, la Corte è chiamata a pronunciarsi su tutte le questioni inizialmente poste, tra cui la terza questione, così come riformulata.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/78 debba essere interpretata nel senso che le condizioni di retribuzione dei giudici rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva.

25

Tale questione verte sul campo di applicazione materiale e personale della direttiva 2000/78.

26

Con riferimento all’ambito di applicazione materiale di tale direttiva, il giudice del rinvio chiede lumi sulla relazione tra, da un lato, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, ai sensi del quale, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione, detta direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene all’occupazione e alle condizioni di lavoro, espressione che comprende in particolare le condizioni di licenziamento e la retribuzione, e, dall’altro, l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, il quale prevede un’eccezione alla competenza dell’Unione in materia di politica sociale laddove l’Unione non è autorizzata a intervenire in materia di retribuzioni.

27

Come rilevato dalla Corte nella sentenza Specht e a. (da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punti 34 e 35), si deve distinguere il termine «retribuzione», ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, dallo stesso termine che figura all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, poiché quest’ultimo termine rientra nelle condizioni di lavoro e non riguarda direttamente la fissazione dell’importo della retribuzione. Pertanto, le norme nazionali che disciplinano le modalità di inquadramento nei livelli e categorie di retribuzione non possono essere escluse dall’ambito di applicazione materiale della direttiva 2000/78.

28

Con riferimento all’ambito d’applicazione personale di tale direttiva, è sufficiente ricordare che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima prevede espressamente che essa si applichi, in particolare, a tutte le persone rientranti nel settore pubblico, ivi compresi gli organi pubblici. Inoltre, è incontestato che la carica di giudice rientra nell’ambito del settore pubblico.

29

Occorre pertanto rispondere alla prima questione che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 dev’essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alla retribuzione dei giudici rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Sulla seconda e terza questione

30

Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nell’ambito di ciascuna categoria di funzioni, il livello dello stipendio di base di un giudice è determinato, al momento dell’assunzione, in base all’età di quest’ultimo.

31

Oltre a quanto previsto dall’articolo 38, paragrafo 1, della previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici, che prevede che lo stipendio di base viene calcolato in ragione dei livelli di anzianità anagrafica, si evince dal paragrafo 2 del medesimo articolo che, se il giudice o il pubblico ministero vengono assunti dopo il compimento del 35° anno, ai fini del calcolo dello stipendio di base viene presa in considerazione, fino ai 35 anni compiuti, l’età effettiva, a cui va aggiunto un numero di anni pari alla metà degli anni interi decorsi tra il compimento del 35° anno da parte del giudice o del magistrato e la data dell’assunzione. Il paragrafo 3 di detto articolo, prevedeva, inoltre, che i giudici e i pubblici ministeri che non avessero ancora compiuto il 27° anno avrebbero percepito lo stipendio di base di entrata previsto per la loro classe retributiva fino al raggiungimento dell’età prevista per progredire nei livelli di anzianità anagrafica.

32

Lo stipendio di base dei giudici era pertanto fissato, al momento dell’assunzione, esclusivamente in funzione del livello di anzianità anagrafica a cui gli stessi appartenevano.

33

Nella sua sentenza Specht e a. (da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005), la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche alle seconda e terza questione posta nella presente causa e, di conseguenza, la risposta fornita dalla Corte nella citata sentenza è pienamente trasponibile alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel procedimento principale.

34

Infatti, ai punti da 39 a 51 di detta sentenza la Corte ha esaminato se la previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici rappresentasse una discriminazione ai sensi degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 e ha concluso in senso affermativo, sulla base del rilievo che l’inquadramento dei dipendenti pubblici, al momento dell’assunzione, in un livello dello stipendio di base secondo l’età di questi ultimi eccedeva quanto necessario per raggiungere l’obiettivo legittimo perseguito da detta legge.

35

La circostanza che le disposizioni di cui trattasi nel procedimento principale abbiano per obiettivo di ricompensare l’esperienza professionale e/o le competenze sociali dei giudici è irrilevante a tal proposito.

36

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda e terza questione dichiarando che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il livello dello stipendio di base di un giudice è determinato, al momento dell’assunzione, unicamente in base all’età di quest’ultimo.

Sulla sesta e settima questione

37

Con la sesta e settima questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisce le modalità di nuovo inquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, dei giudici già in servizio prevedendo che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del giudice. Il giudice del rinvio, in particolare, chiede se la disparità di trattamento cui questa normativa darebbe origine possa essere giustificata dall’obiettivo della tutela dei diritti acquisiti.

38

Discende dall’articolo 5 della BerlBesÜG che, ai fini del nuovo inquadramento dei giudici già in servizio in un livello o in un livello transitorio del nuovo sistema, rileva soltanto lo stipendio di base precedente. Il nuovo inquadramento dei giudici già in servizio nel nuovo sistema retributivo si effettua esclusivamente in funzione del livello di anzianità anagrafica acquisito nel previgente sistema.

39

Si deve osservare che il citato articolo potrebbe perpetuare la disparità di trattamento tra i giudici in funzione dell’età nell’ambito del nuovo sistema di retribuzione.

40

Infatti, le misure di nuovo inquadramento introdotte da una disposizione quale l’articolo 5 della BerlBesÜG, in virtù delle quali il nuovo inquadramento è basato sulla retribuzione in precedenza percepita dai dipendenti pubblici già in servizio, anch’essa basata sull’età, perpetua una situazione discriminatoria in conseguenza della quale dei giudici percepiscono una retribuzione inferiore a quella percepita da altri giudici, sebbene versino in situazioni analoghe, e ciò unicamente a motivo dell’età che essi avevano al momento dell’assunzione (v., in tal senso, sentenza Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punti da 56 a 58).

41

Occorre quindi verificare se tale disparità di trattamento basata sull’età possa essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

42

Da un lato, per quanto concerne l’obiettivo di preservare i diritti acquisiti invocato dal giudice del rinvio, si deve constatare che la tutela dei diritti acquisiti da una categoria di persone costituisce un motivo imperativo di interesse generale (sentenza Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punto 64 e giurisprudenza citata).

43

Dall’altro lato, la Corte ha già rilevato che una legge come la BerlBesÜG risulta di natura idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, consistente nel garantire il mantenimento dei diritti acquisiti (sentenza Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punti da 65 a 68). La Corte ha quindi considerato che il legislatore nazionale non aveva oltrepassato quanto necessario a raggiungere l’obiettivo perseguito adottando le misure transitorie derogatorie realizzate con la BerlBesÜG (sentenza Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punti da 69 a 85).

44

Nessuno degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte è tale da incidere su tali rilievi.

45

Come emerge dagli elementi sottoposti alla Corte, il nuovo inquadramento dei giudici non si differenzia da quello attuato per i dipendenti pubblici del Land Berlin per quanto riguarda il metodo scelto e l’obiettivo perseguito. Infatti, la BerlBesÜG ha introdotto regole applicabili allo stesso modo ai giudici, ai pubblici ministeri e ai dipendenti pubblici ai fini del loro nuovo inquadramento.

46

Così, con l’adozione della BerlBesÜG il legislatore nazionale ha riorganizzato il sistema di retribuzione dei dipendenti pubblici e dei giudici del Land Berlin. Detta legge prevede, ai fini del mantenimento dei diritti acquisiti dei giudici già in servizio, una deroga temporanea per loro, in virtù della quale detti giudici sono stati subito nuovamente inquadrati in un livello o in livello transitorio (v., in tal senso, sentenza Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punti 72 e 73).

47

Inoltre, poiché l’articolo 38 della previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici si applicava ad ogni giudice del Land Berlin al momento della sua assunzione, gli aspetti discriminatori che ne discendevano riguardavano potenzialmente tutti detti giudici (v., in tal senso, sentenza Specht e a., da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005, punto 96). Pertanto, occorre concludere per l’assenza di un sistema di riferimento valido nell’ambito della previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici, e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel procedimento principale, per l’inesistenza tanto di una categoria di «giudici giovani» in situazione di svantaggio a causa di detta legge e della BerlBesÜG, quanto di una categoria di «giudici più anziani» avvantaggiati da dette leggi.

48

Peraltro, le modalità di un simile nuovo inquadramento devono essere considerate compatibili con l’obbligo gravante sullo Stato membro, ex articolo 16, lettera a), della direttiva 2000/78, di adottare le misure necessarie perché siano abrogate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento.

49

Pertanto, occorre rispondere alla sesta e settima questione dichiarando che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisce le modalità di nuovo inquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, dei giudici già in servizio prevedendo che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del giudice, nei limiti in cui la disparità di trattamento originata da questa normativa può essere giustificata dall’obiettivo della tutela dei diritti acquisiti.

Sulle questioni nona e decima

50

Con le questioni nona e decima, che conviene esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema. Il giudice del rinvio, in particolare, vuole sapere se la disparità di trattamento originata da detta normativa possa essere giustificata.

51

Occorre osservare che, con l’articolo 6 della BerlBesÜG, il legislatore tedesco ha introdotto una distinzione in ragione del livello di anzianità anagrafica raggiunto alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, e ciò tanto in relazione alla data stabilita per il successivo avanzamento di livello quanto in relazione al calcolo degli ulteriori periodi di esperienza lavorativa.

52

Infatti, per quanto attiene al primo avanzamento di livello all’interno del nuovo sistema retributivo, emerge dalle osservazioni formulate dal giudice del rinvio che, in virtù dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2 della BerlBesÜG, il periodo di esperienza lavorativa al momento del nuovo inquadramento comincia a decorrere ex novo per i giudici che, nel sistema previgente, andavano inquadrati nel livello di anzianità anagrafica 1 o 2 alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, ossia i giudici che a tale data avevano meno di 31 anni. Di contro, per i giudici che sono stati nuovamente inquadrati quantomeno in ragione della retribuzione di base corrispondente al livello di anzianità anagrafica 3, ossia quelli che avevano 31 anni compiuti, l’avanzamento successivo di livello avviene nel momento in cui in base al previgente sistema avrebbero raggiunto il livello immediatamente superiore di anzianità anagrafica.

53

Per quanto attiene al successivo avanzamento nel nuovo sistema retributivo, l’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della BerlBesÜG prevede, a partire dal livello 5, la riduzione dei periodi di esperienza lavorativa richiesti per l’avanzamento al livello successivo a condizione che i giudici già in servizio siano stati all’inizio nuovamente inquadrati quantomeno al livello transitorio 4 del nuovo sistema retributivo.

54

Dal momento che, come emerge dalle osservazioni formulate dal giudice del rinvio, solo i giudici che abbiano almeno 39 anni alla data del passaggio al nuovo sistema possono godere di detta riduzione dell’intervallo al fine di progredire nei livelli, mentre i giudici che non hanno raggiunto tale età al momento del nuovo inquadramento sono esclusi dall’ambito di applicazione di detta disposizione e devono, a fortiori, attendere un anno in più per poter raggiungere il livello superiore di pertinenza, si constata che la normativa nazionale di cui al procedimento principale contiene una disparità di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

55

Occorre quindi verificare se tale disparità di trattamento basata sull’età possa essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

56

Discende, a tal proposito, dalle osservazioni del governo tedesco che l’articolo 6 della BerlBesÜG aveva lo scopo di allineare la curva di evoluzione della remunerazione dei giudici a quella dei dipendenti pubblici, che era già stata oggetto di riforma nel 1997, e, in ultima analisi, di rendere la funzione di giudice più attraente rispetto al passato, in particolare garantendo un’evoluzione più rapida della retribuzione all’inizio della carriera. Occorreva poi assicurarsi, da un lato, che nessun giudice già in servizio subisse una perdita reddituale immediata o nell’intero arco della carriera, e, dall’altro, che tutti i giudici raggiungessero all’età di 49 anni l’ultimo livello retributivo.

57

Giova ricordare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri così come, eventualmente, le parti sociali a livello nazionale dispongono di un ampio margine discrezionale nella scelta non soltanto di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzare detto scopo (v., in particolare, sentenza Palacios de la Villa, C‑411/05, EU:C:2007:604, punto 68).

58

Obiettivi come quelli oggetto della normativa nazionale di cui al procedimento principale sono, in linea di principio, tali da giustificare «oggettivamente e ragionevolmente», «nell’ambito del diritto nazionale», come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, una disparità di trattamento in ragione dell’età.

59

Occorre inoltre verificare, secondo gli stessi termini della predetta disposizione, se i mezzi impiegati per il conseguimento di tali obiettivi siano «appropriati e necessari».

60

Nelle osservazioni e attraverso le precisazioni apportate nel corso dell’udienza, il governo tedesco ha ampiamente esposto le ragioni che hanno portato all’adozione dell’articolo 6 della BerlBesÜG.

61

Detto governo, in particolare, ha dedotto in giudizio che nel caso dei giudici e dei pubblici ministeri l’arco di tempo complessivo coperto dalla scala delle retribuzioni è più breve che nel caso dei pubblici dipendenti, in quanto tiene conto della durata generalmente più lunga della formazione e dell’accesso più tardivo alla professione. Il nuovo sistema di avanzamento di carriera comprende un minor numero di livelli, ossia otto «livelli di esperienza», di modo che il giudice raggiunga più rapidamente i livelli corrispondenti a retribuzioni più elevate. Tuttavia, tenuto conto del fatto che, per ragioni di bilancio, la retribuzione dei giudici non poteva aumentare in modo sostanziale, detta progressione nella retribuzione è nuovamente rallentata negli anni intermedi. Così, a partire dal livello 5, un giudice deve d’ora innanzi pazientare un anno in più per raggiungere il livello superiore.

62

Secondo il governo tedesco, questa modifica, che favorisce i giudici di età compresa tra i 31 e i 39 anni, dev’essere intesa come un riconoscimento del fatto che l’esperienza professionale cresce in modo particolarmente significativo nei primi anni di attività, ma anche come un modo per rispondere ai bisogni dei giudici in un momento della loro vita in cui in genere, secondo detto governo, devono affrontare spese più elevate. Inoltre, la progressione dei giudici già in servizio che sono nuovamente inquadrati ad un’età relativamente elevata, ossia a partire dal livello 7 di età anagrafica del sistema previgente, sarebbe rallentata applicando la nuova curva di avanzamento. Per compensare tale effetto, la rispettiva durata dei livelli è stata ridotta di un anno per tale categoria. Il governo tedesco, in risposta ad una richiesta di precisazione avanzata dalla Corte in udienza, ha spiegato che la complessità di tale sistema deriva dalla preoccupazione del legislatore che nessuna categoria resti esclusa dai vantaggi o subisca svantaggi eccessivi in seguito all’inquadramento nel nuovo sistema retributivo.

63

Si deve osservare che l’esame del fascicolo sottoposto alla Corte non ha rivelato alcun elemento idoneo a mettere in discussione le citate osservazioni del governo tedesco. Allo stesso modo, non è stato sottoposto alla Corte alcun elemento diretto a contestare il carattere appropriato e necessario del nuovo sistema di avanzamento di carriera.

64

Peraltro, occorre osservare che l’argomento secondo cui l’articolo 6 della BerlBesÜG causerebbe un «aggravamento» della situazione dei «giudici giovani», che la previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici avrebbe già posto in una situazione di svantaggio, dev’essere respinto poiché, come constatato al punto 47 della presente sentenza, categorie di tal fatta non esistono.

65

Alla luce di tali considerazioni, occorre osservare, considerato l’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo, che l’adozione dell’articolo 6 della BerlBesÜG, a fronte degli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, non appare irragionevole.

66

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla nona e decima questione che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, nei limiti in cui la disparità di trattamento che tale normativa comporta può essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

Sulla quarta questione

67

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte quali siano le conseguenze giuridiche che esso deve trarre in caso di violazione, ad opera della previgente legge federale sul sistema retributivo dei dipendenti pubblici, del principio di non discriminazione in base all’età. Il giudice del rinvio intende chiarire se tali conseguenze discendano dalla direttiva 2000/78 o dalla giurisprudenza relativa alla sentenza Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428) e se, in quest’ultima ipotesi, siano integrati i presupposti per il sorgere della responsabilità della Repubblica federale di Germania.

68

La Corte ha già avuto modo di esaminare tale questione nella sentenza Specht e a. (da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005) e la risposta fornita in quel caso è pienamente trasponibile alla causa in esame.

69

Alla luce di quanto precede, per motivi identici a quelli enunciati ai punti da 88 a 107 della sentenza Specht e a. (da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005) si deve così rispondere alla quarta questione:

In circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell’Unione non obbliga a concedere con efficacia retroattiva ai giudici discriminati un importo pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente al livello massimo della loro classe retributiva.

Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte affinché, ai sensi del diritto dell’Unione, possa sorgere la responsabilità della Repubblica federale di Germania.

Sulla quinta questione

70

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio, in sostanza, intende accertare se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede l’obbligo per un magistrato nazionale di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell’esercizio finanziario in corso.

71

La Corte ha già avuto modo di esaminare tale questione nella sentenza Specht e a. (da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005) e la risposta fornita in quel caso è pienamente trasponibile al caso in esame.

72

Alla luce di quanto precede, per motivi identici a quelli enunciati ai punti da 111 a 114 della sentenza Specht e a. (da C‑501/12 a C‑506/12, C‑540/12 e C‑541/12, EU:C:2014:2005) si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda l’obbligo per un magistrato nazionale di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.

Sull’ottava e sull’undicesima questione

73

In considerazione delle risposte fornite alla sesta, settima, nona e decima questione, non occorre rispondere all’ottava e undicesima questione.

Sulle spese

74

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alla retribuzione dei giudici rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

 

2)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il livello dello stipendio di base di un giudice è determinato, al momento dell’assunzione, unicamente in base all’età di quest’ultimo.

 

3)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisce le modalità di nuovo inquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, dei giudici già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa prevedendo che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del giudice, nei limiti in cui la disparità di trattamento originata da questa normativa può essere giustificata dall’obiettivo della tutela dei diritti acquisiti.

 

4)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, nei limiti in cui la disparità di trattamento che tale normativa comporta può essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

 

5)

In circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell’Unione non obbliga a concedere con efficacia retroattiva ai giudici discriminati un importo pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente al livello massimo della loro classe retributiva.

Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte affinché, ai sensi del diritto dell’Unione, possa sorgere la responsabilità della Repubblica federale di Germania.

 

6)

Il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda l’obbligo per un magistrato nazionale di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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