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Document 62013CC0003

    Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón del 3 aprile 2014.
    Baltic Agro AS contro Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tartu ringkonnakohus - Estonia.
    Rinvio pregiudiziale - Antidumping - Regolamento (CE) n. 661/2008 - Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia - Condizioni di esenzione - Articolo 3, paragrafo 1 - Primo cliente indipendente nell’Unione - Acquisto di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da parte di una società intermediaria - Svincolo delle merci - Domanda di annullamento delle dichiarazioni doganali - Decisione 2008/577/CE - Codice doganale - Articoli 66 e 220 - Errore - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 251 - Controllo a posteriori.
    Causa C-3/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:221

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PEDRO CRUZ VILLALÓN

    presentate il 3 aprile 2014 ( 1 )

    Causa C‑3/13

    Baltic Agro AS

    contro

    Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tartu Ringkonnakohus (Estonia)]

    «Politica commerciale comune — Dumping — Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia — Regolamento (CE) n. 2022/95 — Riesame in previsione della scadenza delle misure — Regolamento (CE) n. 661/2008 — Impegni in materia di prezzo — Decisione 2008/577/CE — Condizioni per l’esenzione dal dazio antidumping — Primo cliente indipendente — Importatore che ha acquistato fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da un esportatore russo mediante una società terza — Codice doganale dell’Unione — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Dichiarazione in dogana — Annullamento su richiesta del dichiarante dopo lo svincolo della merce — Articolo 66»

    1. 

    In questa causa la Corte è investita, in via principale, di una serie di questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione della normativa dell’Unione che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e della normativa doganale dell’Unione che disciplina le procedure per invalidare le dichiarazioni in dogana su richiesta del dichiarante, nonché di una questione pregiudiziale circa la validità delle disposizioni di cui alla suddetta normativa doganale.

    2. 

    Tali questioni sono sollevate nell’ambito di una controversia tra un importatore di nitrato di ammonio originario della Russia nei confronti dell’amministrazione doganale del suo Stato membro di stabilimento, che trae origine dal rifiuto, da parte di quest’ultima, di concedere il beneficio dell’esenzione dal dazio antidumping, prevista dalla normativa applicabile sulle merci acquistate da un produttore esportatore russo che ha sottoscritto impegni in materia di prezzo, accettati dalla Commissione europea.

    3. 

    Posto che il suddetto rifiuto, nella specie motivato in base al fatto che le importazioni di cui trattasi nel procedimento principale, realizzate avvalendosi dell’intermediazione di un’altra società, non soddisfacevano le condizioni formali per la concessione dell’esenzione previste dalla suddetta normativa, il giudice del rinvio sottopone alla Corte un quesito inerente all’interpretazione e alla portata delle disposizioni di cui alla normativa antidumping che stabiliscono le suddette condizioni formali nonché alla validità, alla luce del principio di uguaglianza, delle disposizioni della normativa doganale che ostano alla possibilità, per il suddetto importatore, di ottenere l’annullamento delle dichiarazioni in dogana concernenti l’importazione in esame e di beneficiare, in tal modo, di detta esenzione.

    I – Quadro giuridico

    A – Il diritto dell’Unione

    1. La normativa antidumping rilevante

    4.

    Il 16 agosto 1995 il Consiglio dell’Unione europea ha instituito, mediante il regolamento (CE) n. 2022/95 ( 2 ), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Il dazio antidumping iniziale è stato successivamente modificato e poi più volte prorogato, segnatamente in seguito alle richieste di riesame in previsione della scadenza delle misure o a quelle di riesame intermedio, presentate a volte dai rappresentanti della produzione comunitaria, a volte dai produttori esportatori interessati.

    5.

    Tuttavia, i vari regolamenti adottati in tale contesto non sono direttamente rilevanti per la definizione della controversia oggetto del procedimento principale. È invece il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio ( 3 ) che rileva principalmente nella fattispecie in esame.

    6.

    Gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 661/2008 impongono dazi antidumping definitivi, di diverso importo, sul nitrato di ammonio e su alcuni concimi nonché su altri prodotti contenenti il nitrato di ammonio prodotti da Eurochem e dalle società ad essa collegate da una parte, e da tutte le altre società esportatrici russe, dall’altra.

    7.

    L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 dispone quanto segue:

    «1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno proposto impegni accettati dalla Commissione e sono elencate nella decisione 2008/577/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 2, purché:

    siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo cliente indipendente nella Comunità, nonché

    siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché

    le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno».

    8.

    Mediante la decisione 2008/577/CE della Commissione ( 4 ), citata all’articolo 3 del regolamento n. 661/2008, quest’ultima ha accettato gli impegni offerti in materia di prezzo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 5 ), dai produttori esportatori di nitrato di ammonio russi «JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia, e JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding “Acron”».

    2. Il codice doganale dell’Unione

    9.

    La controversia principale solleva parimenti questioni attinenti all’interpretazione e alla validità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 6 ) e, in particolare, del suo articolo 66, che disciplina le condizioni per invalidare una dichiarazione in dogana su richiesta di un dichiarante, del suo articolo 220, paragrafo 2, che definisce le condizioni dell’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione in caso di errore dell’autorità doganale, nonché dell’articolo 251 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 ( 7 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009 ( 8 ), che definisce, in deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del codice doganale, le condizioni per invalidare una dichiarazione in dogana dopo che sia stato concesso lo svincolo delle merci.

    10.

    Pertanto, nel prosieguo, ove opportuno, si farà riferimento al contenuto di tali disposizioni.

    II – Fatti all’origine della controversia principale

    11.

    La controversia principale trae origine da una decisione del Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (autorità tributaria e doganale – agenzia tributaria e doganale dell’Est) ( 9 ) con la quale si chiede alla Baltic Agro AS (in prosieguo: la «Baltic Agro»), sulla base di un controllo a posteriori, il pagamento del dazio antidumping e dell’IVA sulle sue importazioni di concime a base di nitrato di ammonio originario della Russia.

    12.

    I dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia di cui alla fattispecie in esame, originariamente imposti dal regolamento n. 2022/95, più volte modificato, sono quelli imposti dal regolamento n. 661/2008.

    13.

    Nella fattispecie in esame, tra l’ottobre 2009 e il gennaio 2010, la Baltic Agro acquistava alcune tonnellate di concime a base di nitrato di ammonio dalla società JSC Acron, avente sede in Russia, avvalendosi di un intermediario, la società estone Magnet Group OÜ ( 10 ). A tal fine, la Magnet Group e la JSC Acron, da una parte, e la Magnet Group e la Baltic Agro, dall’altra, stipulavano diversi contratti di compravendita.

    14.

    Nel gennaio e nel febbraio 2010, due agenzie doganali presentavano cinque dichiarazioni presso le autorità doganali in merito a tali importazioni, con le quali veniva indicata la Baltic Agro come destinatario delle merci importate e, come speditore, per due di esse la JSC Acron e per tre di esse la società di trasporti lettone OOO Ventoil.

    15.

    Il 1o marzo e il 23 aprile 2010, dette agenzie doganali presentavano presso il MTA istanza di annullamento delle suddette dichiarazioni, nella parte in cui esse indicavano la Baltic Agro come destinatario invece della Magnet Group.

    16.

    Il 3 marzo 2010, il MTA effettuava un controllo a posteriori sulle cinque dichiarazioni doganali, al fine di determinare se il valore doganale delle merci importate, il calcolo e il pagamento dei dazi all’importazione fossero esatti.

    17.

    Il 31 maggio 2010, il MTA, sulla base del controllo a posteriori effettuato, emetteva due avvisi di accertamento imponendo alla Baltic Agro il versamento dei dazi doganali e dell’IVA sulle merci importate, in base al rilievo che le condizioni dell’esenzione dai dazi doganali previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 non erano state rispettate.

    18.

    Il 31 maggio 2010, la Baltic Agro proponeva un ricorso avverso tali avvisi di accertamento dinanzi al Tartu Halduskohus (tribunale amministrativo di Tartu, Estonia), facendo valere che il fatto di essersi avvalsa dell’intermediazione di una società per le importazioni in oggetto non aveva alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale.

    19.

    Il ricorso veniva respinto con sentenza del 25 aprile 2011. Secondo il Tartu Halduskohus, la Baltic Agro non poteva beneficiare dell’esenzione poiché non aveva acquistato la merce importata direttamente dal produttore.

    20.

    Il 25 maggio 2011, la Baltic Agro proponeva appello dinanzi alla Tartu Ringkonnakohus (corte d’appello amministrativa di Tartu, Estonia), chiedendo di annullare la sentenza del Tartu Halduskohus, di accogliere il ricorso e di domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008.

    III – Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi la Corte

    21.

    In tale contesto, la Tartu Ringkonnakohus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (…) debba essere interpretato nel senso che l’importatore ed il primo cliente indipendente nella Comunità devono essere sempre la medesima persona.

    2)

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (…), in combinato disposto con la decisione 2008/577 (…), debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dal dazio antidumping vale solo per il primo cliente indipendente nella Comunità che non abbia ancora rivenduto la merce prima di averla dichiarata.

    3)

    Se l’articolo 66 del codice doganale (…), in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento [di attuazione] e con altre norme procedurali sulle modifiche successive della dichiarazione in dogana, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui al momento dell’importazione della merce venga indicato nella dichiarazione un destinatario errato, deve essere data la possibilità, su richiesta, di invalidare la dichiarazione in dogana anche dopo la concessione dello svincolo delle merci e la rettifica dell’indicazione del destinatario, laddove nell’ipotesi di indicazione del destinatario corretto si sarebbe dovuta applicare l’esenzione doganale prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (…), oppure se l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale (…), in simili circostanze, debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali non sono autorizzate a procedere alla contabilizzazione a posteriori.

    4)

    In caso di risposta negativa ad entrambe le alternative di cui alla terza questione, se sia conforme all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1 [TFUE] e con l’articolo 31 [TFUE], che, in forza dell’articolo 66 del codice doganale (…), in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento [di attuazione] e con le altre norme procedurali sulle modifiche successive della dichiarazione in dogana, non sia possibile, dopo la concessione dello svincolo della merce e la rettifica dell’indicazione del destinatario, invalidare su richiesta la dichiarazione in dogana laddove nell’ipotesi di indicazione del destinatario corretto si sarebbe dovuta applicare l’esenzione dal dazio prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (…)».

    22.

    Il governo dell’Estonia, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. La Corte, ritenendosi sufficientemente edotta per adottare una decisione, ha deciso, in virtù dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, di non tenere un’udienza.

    IV – Sulla prima e sulla seconda questione

    A – Osservazioni preliminari

    23.

    Con le sue due prime questioni, che è opportuno analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio, in sostanza, interroga la Corte sulla sfera di applicazione ratione personae dell’esenzione dal dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, che trae origine dall’applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 661/2008, in combinato disposto con l’articolo 1 della decisione 2008/577.

    24.

    L’articolo 3 del regolamento n. 661/2008 dispone, infatti, l’esenzione dai dazi antidumping imposti dal suddetto regolamento alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e indicate nella decisione 2008/577. L’articolo 1 del suddetto regolamento indica, nella specie, «JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia, e JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding “Acron”».

    25.

    Tuttavia, il beneficio di tale esenzione è subordinato, in particolare, alla condizione, prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 661/2008, che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo cliente indipendente nella Comunità. L’allegato del regolamento n. 661/2008 dispone al punto 8, inter alia, che nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all’impegno deve figurare «il nome della società che funge da importatore».

    26.

    Orbene, è pacifico che nel procedimento principale la Baltic Agro abbia importato il concime a base di nitrato di ammonio avvalendosi dell’intermediazione della società estone Magnet Group, che le fatture, conformemente agli impegni assunti, siano state emesse a nome della Magnet Group e che sia stata la Baltic Agro a procedere alla loro dichiarazione in dogana. È parimenti pacifico che è proprio perché la Baltic Agro non ha acquistato direttamente il concime a base di nitrato di ammonio importato dalla JSC Acron che il MTA le abbia negato la concessione dell’esenzione dai dazi antidumping.

    27.

    Per tale motivo, il giudice del rinvio chiede più specificatamente alla Corte, da una parte, se l’importatore e il primo cliente indipendente devono essere sempre la medesima persona e, dall’altra, se l’esenzione vale solo per il primo cliente indipendente che non abbia rivenduto la merce prima di averla dichiarata.

    B – Osservazioni delle parti

    28.

    Il governo dell’Estonia e la Commissione, gli unici ad aver affrontato queste questioni ( 11 ), concordano nel ritenere, con argomentazioni differenti, che l’esenzione dai dazi antidumping di cui all’articolo 3 del regolamento n. 661/2008 si applica solo al soggetto che è, allo stesso tempo, l’importatore e il primo cliente indipendente nella Comunità che non ha rivenduto la merce prima di averla dichiarata.

    29.

    Nel procedimento principale, né la Baltic Agro né la Magnet Group potrebbero beneficiare dell’esenzione. La Baltic Agro, che è certamente l’importatore, non è il primo cliente indipendente nella Comunità, poiché ha acquistato le merci dalla Magnet Group. La Magnet Group è il primo cliente indipendente nella Comunità ma ha rivenduto le merci alla Baltic Agro prima della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, ove la Baltic Agro si è occupata delle formalità della dichiarazione alla dogana.

    30.

    La Baltic Agro ritiene invece, in sostanza, che il regolamento n. 661/2008 non specifichi affatto che l’importatore e il primo cliente indipendente debbano essere la medesima persona e che sia il primo cliente indipendente a dover assolutamente presentare la dichiarazione a proprio nome per poter beneficiare dell’esenzione. Non sussisterebbe, peraltro, alcuna ragione di negare tale esenzione, dal momento che non vi sarebbe dubbio alcuno circa l’origine, il contenuto, la quantità, il valore delle merci e l’identità dell’acquirente, né circa il rispetto da parte del produttore esportatore dei suoi impegni.

    C – Analisi

    31.

    Emerge dal considerando 159 del regolamento n. 661/2008 che le tre condizioni previste dal suo articolo 3, tra cui quella che impone che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente dalle società esportatrici al primo cliente indipendente nella Comunità, sono giustificate dalla necessità «di consentire alla Commissione ed alle autorità doganali di garantire che le società rispettino i loro impegni, al momento della presentazione della domanda d’immissione in libera pratica all’autorità doganale competente». Il considerando 21 della decisione 2008/577 riproduce, in sostanza, lo stesso ragionamento.

    32.

    La Commissione ha peraltro specificato, nelle sue osservazioni scritte, che le disposizioni relative alla vendita diretta sono volte essenzialmente a consentirle di controllare in modo trasparente il prezzo minimo all’importazione che i produttori esportatori si sono impegnati a rispettare, in quanto ogni altra rivendita ulteriore può generare dei costi aggiuntivi che si ripercuoteranno sul predetto prezzo.

    33.

    Pertanto, sono essenzialmente osservazioni collegate al controllo, sia da parte della Commissione che da parte delle autorità competenti degli Stati membri, del rispetto degli impegni assunti dai produttori esportatori, e che consentono a questi ultimi di beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping sul nitrato di ammonio a giustificare i requisiti previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 661/2008.

    34.

    A tal proposito, si può osservare che tali requisiti non figuravano nel precedente dispositivo, introdotto nella normativa che impone un dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, dal regolamento (CE) n. 993/2004 del Consiglio ( 12 ). Quest’ultimo, infatti, adottato al fine di adeguare la predetta normativa in occasione dell’adesione di dieci nuovi Stati membri dell’Unione europea, il 1o maggio 2004, aveva aggiunto l’articolo 1 bis al regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio ( 13 ), che prevedeva requisiti simili, ma non identici a quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 661/2008 ( 14 ). Quest’ultimo non figurava neppure nei regolamenti concernenti l’accettazione degli impegni ai quali era subordinata l’esenzione prevista dal regolamento n. 993/2004 ( 15 ).

    35.

    Tuttavia, né il regolamento n. 661/2008 né la decisione 2008/577 forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle specifiche ragioni sottese all’introduzione di detto nuovo requisito.

    36.

    Pertanto, è giocoforza rilevare che né il regolamento n. 661/2008 né la decisione 2008/577 consentono di stabilire se l’importatore ed il primo cliente indipendente devono obbligatoriamente essere la medesima persona o di comprendere le ragioni per le quali dovrebbero necessariamente esserlo.

    37.

    I requisiti previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 661/2008, che si iscrivono nella medesima logica degli impegni e dei requisiti di controllo che essi impongono, tuttavia, subordinano molto chiaramente il beneficio dell’esenzione dal dazio antidumping alla specifica condizione che le importazioni siano fatturate e spedite direttamente dai produttori esportatori al primo cliente indipendente nella Comunità.

    38.

    Orbene, emerge chiaramente dalla decisione di rinvio che non si può ritenere che la Baltic Agro soddisfi detta duplice condizione.

    39.

    Non è stato peraltro dimostrato né sostenuto che detti requisiti sarebbero manifestamente inadeguati per conseguire l’obiettivo di controllo che gli stessi perseguono, o che gli stessi siano sproporzionati.

    40.

    Conseguentemente, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 661/2008 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dal dazio antidumping, che lo stesso prevede in favore dei produttori esportatori indicati nella decisione 2008/577, si applica solo alle merci fatturate e spedite direttamente da questi ultimi al primo cliente indipendente nella Comunità che non le abbia rivendute prima della presentazione della loro dichiarazione in dogana.

    V – Sulla terza e sulla quarta questione

    A – Osservazioni preliminari

    41.

    Con la terza questione, il giudice del rinvio sottopone alla Corte una duplice questione interpretativa in merito a diverse disposizioni del codice doganale e del regolamento di attuazione. Questi chiede, innanzitutto, se le autorità doganali nazionali possano invalidare, su richiesta, una dichiarazione in dogana, dopo la concessione dello svincolo delle merci, a norma dell’articolo 66 del codice doganale e dell’articolo 251 del regolamento di attuazione, ove detta domanda si fondi su un errore nell’indicazione del destinatario delle merci, mentre, in assenza di tale errore, dette merci avrebbero beneficiato dell’esenzione dal dazio antidumping. Il giudice del rinvio chiede inoltre, alternativamente, se l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, in circostanze simili a quelle oggetto del procedimento principale, vada interpretato nel senso che osti a che dette autorità procedano alla contabilizzazione a posteriori di tale dazio.

    42.

    Con la quarta questione, subordinata alla risposta fornita alla terza, il giudice del rinvio sottopone alla Corte una questione pregiudiziale per valutare la validità dell’articolo 66 del codice doganale in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento di attuazione. Questi chiede, in particolare, se sia conforme all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), all’articolo 28, paragrafo 1, e all’articolo 31 TFUE, l’impossibilità di invalidare, su richiesta, una dichiarazione in dogana errata in applicazione di tali disposizioni e la conseguente impossibilità di beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping prevista dall’articolo 3 del regolamento n. 661/2008.

    B – Osservazioni delle parti

    43.

    Il governo dell’Estonia ritiene che la terza e la quarta questione siano irricevibili nella misura in cui esse si fondano sulla premessa errata che la dichiarazione in dogana conteneva un errore quanto al destinatario delle merci. Poiché le formalità doganali per l’immissione in libera pratica delle merci sono state espletate dalla Baltic Agro, la Magnet Group non poteva figurare, nella dichiarazione in dogana, come destinatario di queste ultime. Pertanto, la controversia in esame non rientrerebbe in alcuno dei casi previsti dall’articolo 66 del codice doganale, dall’articolo 251 del regolamento di attuazione o dall’articolo 220, paragrafo 2, del codice doganale. In ogni caso, il codice doganale ed il regolamento di attuazione non sarebbero incompatibili con l’articolo 20 della Carta, e con gli articoli 28, paragrafo 1, TFUE e 31 TFUE.

    44.

    Il Consiglio, che si limita a rispondere alla quarta questione, ritiene che il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta non può essere applicato nel caso in cui una dichiarazione in dogana non sia stata correttamente compilata.

    45.

    La Commissione ritiene, in sostanza, che le condizioni di applicazione dell’articolo 66 del codice doganale e dell’articolo 251 del regolamento di attuazione o dell’articolo 220, paragrafo 2, del codice doganale non siano soddisfatte. Peraltro, il principio di uguaglianza non troverebbe applicazione in una situazione come quella oggetto del procedimento principale.

    C – Analisi

    46.

    In primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 66, paragrafo 1, del codice doganale prevede che il dichiarante in dogana possa ottenere, da parte delle autorità doganali competenti, l’annullamento della dichiarazione in dogana predisposta dal medesimo ed accettata da dette autorità, derogando in tal modo al principio della sua irrevocabilità, a condizione che egli fornisca la prova che la merce è stata dichiarata erroneamente per il regime doganale indicato in tale dichiarazione ( 16 ). Tuttavia, l’articolo 66, paragrafo 2, del codice doganale prevede che la dichiarazione non possa essere invalidata dopo la concessione dello svincolo della merce, salvo nei casi previsti dall’articolo 251 del regolamento di attuazione.

    47.

    Orbene, come osservato dalla Commissione, l’articolo 66 del codice doganale non può applicarsi alle circostanze oggetto del procedimento principale, posto che non risulta in alcun modo che le merci siano state assoggettate per errore al regime di importazione indicato dalla dichiarazione in dogana, vale a dire l’immissione in libera pratica, bensì unicamente che tale dichiarazione indicasse un destinatario errato delle merci, ossia la Baltic Agro in luogo della Magnet Group.

    48.

    Peraltro, come sottolineato dal governo dell’Estonia, non sono neppure soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 78 del codice doganale, che consente alle autorità doganali nazionali di procedere alla revisione di una dichiarazione in dogana errata, posto che, nel procedimento principale, il destinatario delle merci indicato non è errato.

    49.

    In secondo luogo, occorre costatare che l’articolo 220, paragrafo 2, del codice doganale disciplina le condizioni al verificarsi delle quali un debitore viene esonerato dalla riscossione a posteriori dei dazi all’importazione a seguito di un errore delle autorità doganali ( 17 ).

    50.

    Orbene, come ha osservato la Commissione, non è stato mai sostenuto che le autorità doganali nazionali hanno commesso un errore nel procedimento principale, posto che la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio si basa, piuttosto, sul solo fatto che la dichiarazione in dogana menzionava il destinatario errato. Orbene, è sul dichiarante in dogana che incombe l’obbligo di fornire informazioni esatte ( 18 ).

    51.

    Da tali considerazioni emerge che la terza questione del giudice del rinvio riguarda alcune disposizioni del diritto dell’Unione che, alla luce degli elementi di fatto forniti, sono manifestamente inapplicabili al procedimento principale. Date le circostanze, ritengo che la terza questione sia priva di oggetto e non sia necessario rispondervi.

    52.

    In terzo luogo, non si può ritenere che il diritto di uguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta possa determinare l’invalidità della normativa doganale dell’Unione, poiché quest’ultima non consentirebbe alla Baltic Agro di ottenere l’annullamento della dichiarazione in dogana e di beneficiare, di conseguenza, dell’esenzione dal dazio antidumping prevista dall’articolo 3 del regolamento n. 661/2008.

    53.

    A tal proposito, il giudice del rinvio ha precisato, in sostanza, che è necessario paragonare la situazione di una società importatrice che abbia indicato il primo cliente indipendente nell’Unione come destinatario nella sua dichiarazione in dogana con quella di una società importatrice che abbia indicato un importatore che si sia avvalso di un intermediario come destinatario nella sua dichiarazione in dogana. La disparità di trattamento risiederebbe nel fatto che la prima, diversamente dalla seconda, beneficerebbe dell’esenzione dal dazio antidumping.

    54.

    A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento, che è un principio generale del diritto dell’Unione, ora sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta ( 19 ), osta a che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa o a che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

    55.

    Tuttavia, il confronto proposto dal giudice del rinvio non può essere accolto. Infatti, la situazione dell’importatore che non abbia rispettato i requisiti formali previsti dall’articolo 3 del regolamento n. 661/2008 non può essere paragonata a quella dell’importatore che li abbia rispettati. Certo, l’articolo 20 della Carta potrebbe eventualmente opporsi a tali requisiti, qualora si accertasse che essi sono irragionevoli, arbitrari o manifestamente sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa che li prevede. Tuttavia, non emerge in alcun modo dal fascicolo che una tale affermazione sia stata formulata nel procedimento principale e l’analisi di tale disposizione non consente di concludere che tale sia il caso di specie.

    56.

    Non si può peraltro ritenere che l’imposizione alla Baltic Agro del pagamento del dazio antidumping sull’importazione di nitrato di ammonio costituisca una violazione del dazio della tariffa doganale comune e, pertanto, degli articoli 28, paragrafo 1, TFUE e 31 TFUE. Come emerge dalle considerazioni che precedono, la percezione di tale dazio, in definitiva, è la mera conseguenza della violazione dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del regolamento n. 661/2008, piuttosto che dell’applicazione della normativa doganale dell’Unione. Quand’anche la Baltic Agro avesse potuto ottenere l’annullamento della sua dichiarazione in dogana e rettificare l’indicazione del destinatario, che menzionava la Magnet Group, essa, in ogni caso, non avrebbe potuto soddisfare i predetti requisiti nel procedimento principale.

    57.

    Conseguentemente, suggerisco alla Corte di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che dal suo esame non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità dell’articolo 66 del codice doganale in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento di attuazione alla luce dell’articolo 20 della Carta e degli articoli 28, paragrafo 1, TFUE e 31 TFUE.

    VI – Conclusione

    58.

    Per concludere, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dalla Tartu Ringkonnakohus dichiarando che:

    1)

    L’articolo 3 del regolamento n. 661/2008 del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dal dazio antidumping previsto dallo stesso a favore dei produttori esportatori indicati nella decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina, si applica unicamente alle merci fatturate e spedite direttamente da questi ultimi al primo cliente indipendente nell’Unione europea che non le abbia rivendute prima di procedere alla loro dichiarazione in dogana.

    2)

    Dall’esame della quarta domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità dell’articolo 66 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, alla luce dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e degli articoli 28, paragrafo 1, TFUE e 31 TFUE.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185, pag. 1, e rettifica GU 2009, L 339, pag. 59).

    ( 4 ) Decisione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina (GU L 185, pag. 43, rettificata GU 2009, L 339, pag. 59).

    ( 5 ) GU 1996, L 56, pag. 1.

    ( 6 ) (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).

    ( 7 ) GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di attuazione».

    ( 8 ) GU L 98, pag. 3.

    ( 9 ) In prosieguo: il «MTA».

    ( 10 ) In prosieguo: la «Magnet Group».

    ( 11 ) Il Consiglio, nelle sue osservazioni scritte, si è limitato a rispondere alla terza e alla quarta questione.

    ( 12 ) Regolamento del 17 maggio 2004, che modifica i regolamenti (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d’ammonio originario della Polonia e dell’Ucraina e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania (GU L 182, pag. 28).

    ( 13 ) Regolamento, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 102, pag. 1).

    ( 14 ) Come emerge dalle spiegazioni fornite, in particolare, nei considerando 9, 10 e 17 del regolamento n. 993/2004, il suo obiettivo era quello di istituire un trattamento speciale, sotto forma di esenzione, unicamente per le importazioni di nitrato di ammonio nei dieci nuovi Stati membri, al fine di evitare che l’applicazione del dazio antidumping sul nitrato di ammonio originario della Russia, allora previsto dal regolamento n. 658/2002, comportasse un notevole e repentino aumento di prezzo in tali paesi, rendesse il nitrato d’ammonio proibitivo per gli utilizzatori finali e perturbasse i flussi commerciali tradizionali.

    ( 15 ) Regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa e dell’Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa o dell’Ucraina (GU L 183, pag. 13); regolamento (CE) n. 1996/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa o dell’Ucraina (GU L 344, pag. 24).

    ( 16 ) V. sentenza DP grup (C‑138/10, EU:C:2011:587, punti 41 e 42).

    ( 17 ) V. in particolare, sentenza del 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C‑293/04, EU:C:2006:162).

    ( 18 ) V. sentenza DP grup (EU:C:2011:587, punti 39 e 40).

    ( 19 ) V., in particolare, sentenze del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 54), e Schaible (C‑101/12, EU:C:2013:661, punto 76).

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