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Document 62013CA0567

Causa C-567/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7 — Contratto di finanziamento immobiliare — Clausola compromissoria — Carattere abusivo — Ricorso del consumatore — Regola procedurale nazionale — Incompetenza del tribunale chiamato a decidere del ricorso riguardante l’invalidità di un contratto di adesione a conoscere della domanda diretta a constatare l’abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto)

GU C 118 del 13.4.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt

(Causa C-567/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 7 - Contratto di finanziamento immobiliare - Clausola compromissoria - Carattere abusivo - Ricorso del consumatore - Regola procedurale nazionale - Incompetenza del tribunale chiamato a decidere del ricorso riguardante l’invalidità di un contratto di adesione a conoscere della domanda diretta a constatare l’abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto))

(2015/C 118/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai

Convenuta: Raiffeisen Bank Zrt

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l’invalidità di un contratto d’adesione non è competente a conoscere della domanda di tale consumatore diretta a ottenere l’accertamento dell’abusività di clausole contrattuali contenute in tale contratto, salvo qualora risulti che il fatto di sottrarre la competenza al giudice locale comporta inconvenienti procedurali idonei a rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.


(1)  GU C 71 dell’8.3.2014.


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