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Document 62013CA0327
Case C-327/13: Judgment of the Court (First Chamber) of 4 September 2014 (request for a preliminary ruling from the Cour d’appel de Bruxelles — Belgium) — Burgo Group SpA v Illochroma SA, in liquidation, Jérôme Theetten, acting in his capacity as liquidator of Illochroma SA (Request for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Insolvency proceedings — Definition of ‘establishment’ — Group of companies — Establishment — Right to request the opening of secondary insolvency proceedings — Criteria — Person empowered to request the opening of secondary insolvency proceedings)
Causa C-327/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Burgo Group SpA/Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Nozione di «dipendenza» — Gruppo di società — Dipendenza — Diritto di aprire una procedura secondaria di insolvenza — Criteri — Persona autorizzata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza)
Causa C-327/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Burgo Group SpA/Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Nozione di «dipendenza» — Gruppo di società — Dipendenza — Diritto di aprire una procedura secondaria di insolvenza — Criteri — Persona autorizzata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza)
GU C 395 del 10.11.2014, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 395/17 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Burgo Group SpA/Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA
(Causa C-327/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Nozione di «dipendenza» - Gruppo di società - Dipendenza - Diritto di aprire una procedura secondaria di insolvenza - Criteri - Persona autorizzata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza))
(2014/C 395/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Burgo Group SpA
Convenuti: Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello dove essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una procedura secondaria di insolvenza nell’ altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica. |
2) |
L’articolo 29, lettera b), del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la questione di sapere quale persona o autorità sia legittimata a chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza deve essere valutata sulla base del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata chiesta l’apertura di detta procedura. Tuttavia, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può essere limitato ai soli creditori domiciliati o aventi la loro sede sociale nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione ovvero ai soli creditori il cui credito derivi dall’esercizio di tale dipendenza. |
3) |
Il regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che, quando la procedura principale di insolvenza è una procedura di liquidazione, la presa in considerazione di criteri di opportunità da parte del giudice al quale è chiesto l’avvio di una procedura secondaria di insolvenza rientra nel diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura di detta procedura. Tuttavia, gli Stati membri, nel determinare le condizioni per l’apertura di una procedura secondaria, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi generali di quest’ultimo nonché le disposizioni del regolamento n. 1346/2000. |