Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0112

    Causa C-112/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’ 11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — A/B e altri (Articolo 267 TFUE — Costituzione nazionale — Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro — Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto — Curatore del convenuto in absentia)

    GU C 409 del 17.11.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 409/10


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — A/B e altri

    (Causa C-112/13) (1)

    ((Articolo 267 TFUE - Costituzione nazionale - Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio - Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro - Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto - Curatore del convenuto in absentia))

    2014/C 409/14

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente: A

    Convenuti: B, C, D, E, F, G, H

    Dispositivo

    1)

    Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i giudici ordinari d’appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono obbligati ad adire, nel corso del procedimento, la Corte costituzionale con una domanda di annullamento erga omnes della legge, anziché limitarsi a disapplicarla nel caso di specie, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatta procedura abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari — tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda — di esercitare la loro facoltà o di adempiere al loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali. Per contro, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi:

    di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;

    di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e

    di disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione.

    Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere interpretata conformemente a tali precetti del diritto dell’Unione.

    2)

    L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza della legislazione nazionale, un giudice nazionale nomina un curatore in absentia per un convenuto a cui l’atto introduttivo del ricorso non è stato notificato perché la sua residenza era sconosciuta, la comparizione di detto curatore del convenuto in absentia non equivale alla comparizione dello stesso convenuto ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento, che determina la competenza internazionale di tale giudice.


    (1)  GU C 226 del 3.8.2013.


    Top