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Document 62012TN0462

    Causa T-462/12: Ricorso proposto il 19 ottobre 2012 — Pilkington Group/Commissione

    GU C 379 del 8.12.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 379/30


    Ricorso proposto il 19 ottobre 2012 — Pilkington Group/Commissione

    (Causa T-462/12)

    2012/C 379/51

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Pilkington Group Ltd (St. Helens, Regno Unito) (rappresentanti: J. Scott, S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, Solicitors)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione del 6 agosto 2012 che rigetta una domanda di trattamento riservato [decisione C(2012) 5718 def.] (Caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto) (e in particolare l'articolo 4 della medesima); e

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 8 del mandato del consigliere-uditore (1) e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali nonché del principio di buona amministrazione, da parte della convenuta, che ha omesso di esaminare sufficientemente gli argomenti dettagliati della ricorrente e di motivare adeguatamente il proprio approccio.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto dell’Unione [in particolare dell’articolo 339 TFUE, dell’articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (2), dell'articolo 8 del mandato del consigliere-uditore] da parte della convenuta, che ha deciso di pubblicare informazioni che, in applicazione di una valutazione e di un criterio giuridico corretti, avrebbero dovuto essere considerate come rientranti nel segreto professionale, in quanto la Commissione:

    non ha applicato il criterio giuridico corretto;

    ha valutato erroneamente la questione se l'informazione di cui trattasi costituisca un segreto aziendale o altra informazione riservata;

    ha usato criteri non pertinenti come quello secondo cui le informazioni costituiscono fatti essenziali dell’infrazione contestata; e

    ha valutato erroneamente la questione se vi siano ragioni imperative che consentono la divulgazione, tenuto conto, in particolare, dell’approccio della Commissione consistente nel rifiutare l’accesso a documenti che contengono informazioni analoghe e della giurisprudenza dei giudici dell'Unione che crea una presunzione generale secondo cui tali informazioni sono riservate e non possono essere divulgate al pubblico.

    3)

    Terzo motivo, vertente sull’infrazione al diritto dell’Unione, da parte della convenuta, che ha violato il principio della parità di trattamento adottando un approccio sfavorevole alla ricorrente rispetto ad altre imprese in una posizione analoga in altri procedimenti recenti o in corso.

    4)

    Quarto motivo, vertente sulla infrazione al diritto dell’Unione, da parte della convenuta, che ha violato il principio del legittimo affidamento non rispettando il legittimo affidamento che la ricorrente nutre nella circostanza che informazioni riservate ottenute dalla Commissione o affidate alla medesima nell’ambito di una procedura in materia di diritto della concorrenza siano protette da divulgazione.

    5)

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto dell’Unione [in particolare dell’articolo 339 TFUE, dell’articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, dell’articolo 8 del mandato del consigliere-uditore] da parte della convenuta, che ha deciso di pubblicare informazioni che consentono di identificare persone precise.

    6)

    Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e del regolamento (CE) n. 1049/2001 (3) (in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo) da parte della convenuta, che ha adottato un modo di divulgazione sproporzionato delle informazioni di cui trattasi e ha eluso le procedure ed i principi previsti da detto regolamento.


    (1)  2011/695/UE: Decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, pag. 29)

    (2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)

    (3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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