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Document 62012TN0062
Case T-62/12: Action brought on 9 February 2012 — ClientEarth v Council
Causa T-62/12: Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ClientEarth/Consiglio
Causa T-62/12: Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ClientEarth/Consiglio
GU C 109 del 14.4.2012, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/24 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ClientEarth/Consiglio
(Causa T-62/12)
2012/C 109/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e P. van den Berg, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del convenuto che rifiuta il (pieno) accesso al documento 6865/09, contenente un parere legale del servizio giuridico del convenuto riguardante la legittimità di progetti di emendamento ad una proposta della Commissione europea a riforma del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), ai sensi di detta disciplina; nonché |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha dimostrato come la divulgazione del documento di cui trattasi pregiudichi la tutela della consulenza legale. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo sottoparagrafo, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha dimostrato come la divulgazione del documento di cui trattasi pregiudichi seriamente il processo decisionale del Consiglio. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione sia dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, sia dell’articolo 4, paragrafo 3, primo sottoparagrafo, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha tenuto conto dell’interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento di cui trattasi. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità, in quanto il Consiglio non ha correttamente valutato se un accesso maggiore al documento di cui trattasi potesse essere concesso. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).