Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0062

Causa T-62/12: Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ClientEarth/Consiglio

GU C 109 del 14.4.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/24


Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — ClientEarth/Consiglio

(Causa T-62/12)

2012/C 109/51

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e P. van den Berg, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto che rifiuta il (pieno) accesso al documento 6865/09, contenente un parere legale del servizio giuridico del convenuto riguardante la legittimità di progetti di emendamento ad una proposta della Commissione europea a riforma del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), ai sensi di detta disciplina; nonché

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha dimostrato come la divulgazione del documento di cui trattasi pregiudichi la tutela della consulenza legale.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo sottoparagrafo, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha dimostrato come la divulgazione del documento di cui trattasi pregiudichi seriamente il processo decisionale del Consiglio.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione sia dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, sia dell’articolo 4, paragrafo 3, primo sottoparagrafo, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto il convenuto non ha tenuto conto dell’interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento di cui trattasi.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità, in quanto il Consiglio non ha correttamente valutato se un accesso maggiore al documento di cui trattasi potesse essere concesso.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


Top