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Document 62012TN0047

Causa T-47/12: Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — Intesa Sanpaolo/UAMI– equinet Bank (EQUITER)

GU C 109 del 14.4.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/19


Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — Intesa Sanpaolo/UAMI– equinet Bank (EQUITER)

(Causa T-47/12)

2012/C 109/42

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: equinet Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 Ottobre 2011 nel procedimento R 2101/2010-1;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «EQUITER», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 66707749.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario registrato n. 1600816 «EQUINET», per servizi appartenenti alle classi 35, 36 e 38; marchio denominativo tedesco registrato n. 39962727 «EQUINET», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36 e 38.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione.

Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3 in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, perché la commissione di ricorso ha errato nel valutare il materiale prodotto a sostegno dell’uso del marchio in quanto: i) mancano sufficienti indicazioni circa l’attività, il tempo, il luogo e l’estensione dell’uso del marchio, ii) mancano sufficienti indicazioni sulla natura dell’uso del marchio, e iii) la prova fornita dall’opponente non è sufficiente a dimostrare che il marchio anteriore sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio pertinente nei cinque anni precedenti la pubblicazione del marchio contestato.


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