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Document 62012TN0032

Causa T-32/12: Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Vardar/UAMI — Joker (pingulina)

GU C 109 del 14.4.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/17


Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Vardar/UAMI — Joker (pingulina)

(Causa T-32/12)

2012/C 109/38

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Muslahadin Vardar (Löhne, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Höfener e M. Boden)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joker, Inc. (Allen, Stati Uniti)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 novembre 2011 nel procedimento R 475/2011-4 e riformarla con l’effetto di respingere l’opposizione, convalidando la domanda di registrazione del marchio presentata dal ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «pingulina», nei colori arancione, viola, blu, verde, giallo e nero, per prodotti rientranti nelle classi 20, 24 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8402992

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: l’opposizione era fondata in particolare sulla registrazione di marchio internazionale n. 537386A del marchio figurativo «PINGU», in bianco e nero, per prodotti rientranti segnatamente nelle classi 20, 24 e 25

Decisione della divisione d’opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione e rigetto della richiesta di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha concluso erroneamente che esisteva un rischio di confusione tra il marchio di cui è stata chiesta la registrazione ed i marchi anteriori.


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