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Document 62012TB0263

Causa T-263/12: Ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2014 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Autorità della cosa giudicata — Obbligo di motivazione — Obbligo di comunicazione individuale — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Competenza del Consiglio — Sviamento di potere — Errore di diritto — Nozione di sostegno fornito alla proliferazione nucleare — Errore di valutazione — Ricorso manifestamente infondato in diritto» )

GU C 194 del 24.6.2014, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 194/25


Ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2014 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

(Causa T-263/12) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Autorità della cosa giudicata - Obbligo di motivazione - Obbligo di comunicazione individuale - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Competenza del Consiglio - Sviamento di potere - Errore di diritto - Nozione di sostegno fornito alla proliferazione nucleare - Errore di valutazione - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))

2014/C 194/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012.


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