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Document 62012CN0320

Causa C-320/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret (Danimarca) il 2 luglio 2012 — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd./Ankenævnet for Patenter og Varemærker

GU C 258 del 25.8.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret (Danimarca) il 2 luglio 2012 — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd./Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Causa C-320/12)

2012/C 258/22

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

Resistente: Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di malafede di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (1), costituisca espressione di un criterio giuridico che può essere soddisfatto conformemente al diritto nazionale, oppure se si tratti di una nozione di diritto dell’Unione europea da interpretare uniformemente nell’intera Unione europea.

2)

Qualora la nozione di malafede di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE costituisca una nozione di diritto UE, se detta nozione debba essere interpretata nel senso che può essere sufficiente che il richiedente la registrazione al momento del deposito della registrazione stessa aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza del marchio straniero o se per rifiutare la registrazione viga l’ulteriore condizione relativa alla situazione soggettiva del richiedente.

3)

Se uno Stato membro possa decidere di introdurre una tutela speciale dei marchi stranieri che, quanto alla condizione di malafede, si differenzia dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE, per esempio stabilendo una speciale condizione secondo cui il richiedente aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza del marchio straniero.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).


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