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Document 62012CN0299

    Causa C-299/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 giugno 2012 — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

    GU C 273 del 8.9.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 273/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 giugno 2012 — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

    (Causa C-299/12)

    2012/C 273/09

    Lingua processuale: il ceco

    Giudice del rinvio

    Nejvyšší správní soud

    Parti

    Ricorrente: GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s.

    Convenuta: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se costituisca un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010 (2), la seguente indicazione sulla salute: «Il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture», nonostante che da essa non risulti espressamente che il consumo di detto prodotto riduca significativamente un rischio di sviluppare tale malattia umana.

    2)

    Se la nozione di «denominazione commerciale o di marchio di fabbrica» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010, comprenda anche le comunicazioni commerciali riportate sulla confezione del prodotto.

    3)

    Se la disposizione transitoria menzionata all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010, possa essere interpretata nel senso che essa si riferisce a (tutti) gli alimenti esistenti prima del 1o gennaio 2005 oppure nel senso che essa si riferisce ad alimenti protetti da una denominazione commerciale o un marchio di fabbrica e che erano esistenti in quanto tali già prima di tale data.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

    (2)  Regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali (GU L 37, pag. 16).


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