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Document 62012CN0299
Case C-299/12: Reference for a preliminary ruling from the Nejvyšší správní soud (Czech Republic) lodged on 18 June 2012 — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. v Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Causa C-299/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 giugno 2012 — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Causa C-299/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 giugno 2012 — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce
GU C 273 del 8.9.2012, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 giugno 2012 — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(Causa C-299/12)
2012/C 273/09
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s.
Convenuta: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Questioni pregiudiziali
1) |
Se costituisca un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010 (2), la seguente indicazione sulla salute: «Il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture», nonostante che da essa non risulti espressamente che il consumo di detto prodotto riduca significativamente un rischio di sviluppare tale malattia umana. |
2) |
Se la nozione di «denominazione commerciale o di marchio di fabbrica» di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010, comprenda anche le comunicazioni commerciali riportate sulla confezione del prodotto. |
3) |
Se la disposizione transitoria menzionata all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, nella versione risultante dal regolamento della Commissione (UE) n. 116/2010, del 9 febbraio 2010, possa essere interpretata nel senso che essa si riferisce a (tutti) gli alimenti esistenti prima del 1o gennaio 2005 oppure nel senso che essa si riferisce ad alimenti protetti da una denominazione commerciale o un marchio di fabbrica e che erano esistenti in quanto tali già prima di tale data. |
(1) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).
(2) Regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali (GU L 37, pag. 16).