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Document 62012CA0478
Case C-478/12: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 14 November 2013 (request for a preliminary ruling from the Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic v lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH (Jurisdiction in civil and commercial matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Article 16(1) — Contract for travel concluded between a consumer domiciled in one Member State and a travel agency established in another Member State — Supplier of services used by the travel agency established in the Member State where the consumer is domiciled — Right of a consumer to bring an action against two undertakings before the court for the place of his domicile)
Causa C-478/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH [Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 16, paragrafo 1 — Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro — Prestatore di servizi utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore — Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un’azione contro le due imprese]
Causa C-478/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH [Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 16, paragrafo 1 — Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro — Prestatore di servizi utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore — Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un’azione contro le due imprese]
GU C 9 del 11.1.2014, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/14 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH
(Causa C-478/12) (1)
(Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 16, paragrafo 1 - Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro - Prestatore di servizi utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore - Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un’azione contro le due imprese)
2014/C 9/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Feldkirch
Parti
Ricorrenti: Armin Maletic, Marianne Maletic
Convenute: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Feldkirch — Interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di contratti stipulati dai consumatori — Contratto avente ad oggetto un pacchetto di viaggio concluso tra un consumatore e un’impresa — Situazione in cui l’impresa ha sede in uno Stato membro diverso da quello del consumatore e si avvale, ai fini dell’esecuzione di detto contratto, di un’impresa avente sede nello stesso Stato membro del consumatore — Eventuale diritto del consumatore di proporre, dinanzi al tribunale del luogo del suo domicilio, un’azione avverso tali due imprese
Dispositivo
La nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell’operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore.