Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0478

Causa C-478/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH [Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 16, paragrafo 1 — Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro — Prestatore di servizi utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore — Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un’azione contro le due imprese]

GU C 9 del 11.1.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

(Causa C-478/12) (1)

(Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 16, paragrafo 1 - Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro - Prestatore di servizi utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore - Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un’azione contro le due imprese)

2014/C 9/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrenti: Armin Maletic, Marianne Maletic

Convenute: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Feldkirch — Interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di contratti stipulati dai consumatori — Contratto avente ad oggetto un pacchetto di viaggio concluso tra un consumatore e un’impresa — Situazione in cui l’impresa ha sede in uno Stato membro diverso da quello del consumatore e si avvale, ai fini dell’esecuzione di detto contratto, di un’impresa avente sede nello stesso Stato membro del consumatore — Eventuale diritto del consumatore di proporre, dinanzi al tribunale del luogo del suo domicilio, un’azione avverso tali due imprese

Dispositivo

La nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell’operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


Top