Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0391

Causa C-391/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH [Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Ambito di applicazione ratione personae — Omissioni ingannevoli negli advertorial ovvero pubblicità redazionali — Normativa di uno Stato membro che vieta ogni pubblicazione a titolo oneroso priva della dicitura «annuncio» ( «Anzeige» ) — Armonizzazione completa — Misure più restrittive — Libertà di stampa]

GU C 367 del 14.12.2013, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/18


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH

(Causa C-391/12) (1)

(Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Ambito di applicazione ratione personae - Omissioni ingannevoli negli advertorial ovvero pubblicità redazionali - Normativa di uno Stato membro che vieta ogni pubblicazione a titolo oneroso priva della dicitura «annuncio» («Anzeige») - Armonizzazione completa - Misure più restrittive - Libertà di stampa)

2013/C 367/31

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: RLvS Verlagsgesellschaft mbH

Resistente: Stuttgarter Wochenblatt GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) e, segnatamente, degli articoli 3, paragrafo 5, 4 e 7, paragrafo 2, nonché del punto 11 dell’allegato I della medesima — Omissioni ingannevoli in resoconti pubblicitari — Normativa di uno Stato membro che vieta pubblicazioni a titolo oneroso in assenza dell’indicazione «Anzeige» («annuncio»)

Dispositivo

In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), non può essere invocata nei confronti degli editori, di modo che, in tali circostanze, la direttiva stessa va interpretata nel senso che non osta all’applicazione di una disposizione nazionale a termini della quale tali editori sono tenuti ad apporre una dicitura specifica, nella specie il termine «annuncio» («Anzeige»), sulle pubblicazioni nei loro periodici per le quali essi percepiscono un corrispettivo, a meno che la collocazione o la struttura della pubblicazione non consenta, in linea generale, di riconoscerne il carattere pubblicitario.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


Top