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Document 62012CA0225

Causa C-225/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — C. Demir/Staatssecretaris van Justitie (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Clausole di «standstill» — Nozione di «situazione regolare quanto al soggiorno» )

GU C 9 del 11.1.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — C. Demir/Staatssecretaris van Justitie

(Causa C-225/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Clausole di «standstill» - Nozione di «situazione regolare quanto al soggiorno»)

2014/C 9/13

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: C. Demir

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Paesi Bassi — Interpretazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo di associazione tra la CEE e la Turchia — Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni all’accesso al mercato del lavoro dei lavoratori turchi che si trovano nel loro territorio in situazione regolare quanto al soggiorno e al lavoro — Normativa nazionale che prevede una condizione sostanziale e/o procedurale in materia di prima ammissione sul territorio nazionale dei cittadini turchi — Obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione di soggiorno provvisorio prima di entrare nei Paesi Bassi e di chiedere un permesso di soggiorno — Punto 85 della sentenza della Corte nelle cause riunite C 317/01 (Abatay) e C 369/01 (Sahin) (Racc. 2003, pag. I-12301)

Dispositivo

1)

L’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarità della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d’ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di «standstill» di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l’ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l’applicazione di tale clausola.

2)

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che è valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una «situazione regolare quanto al soggiorno».


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.


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