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Document 62012CA0175

    Causa C-175/12: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg [Unione doganale e tariffa doganale comune — Regime preferenziale per l’importazione di prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) — Articoli 16 e 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di Cotonou — Importazione di fibre sintetiche dalla Nigeria nell’Unione europea — Irregolarità nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 redatto dalle autorità competenti dello Stato di esportazione — Timbro non conforme al facsimile trasmesso alla Commissione — Certificati rilasciati a posteriori e sostitutivi — Codice doganale comunitario — Articoli 220 e 236 — Possibilità di applicare a posteriori una tariffa doganale preferenziale non più in vigore alla data della domanda di rimborso — Presupposti]

    GU C 367 del 14.12.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 367/9


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg

    (Causa C-175/12) (1)

    (Unione doganale e tariffa doganale comune - Regime preferenziale per l’importazione di prodotti originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) - Articoli 16 e 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di Cotonou - Importazione di fibre sintetiche dalla Nigeria nell’Unione europea - Irregolarità nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 redatto dalle autorità competenti dello Stato di esportazione - Timbro non conforme al facsimile trasmesso alla Commissione - Certificati rilasciati a posteriori e sostitutivi - Codice doganale comunitario - Articoli 220 e 236 - Possibilità di applicare a posteriori una tariffa doganale preferenziale non più in vigore alla data della domanda di rimborso - Presupposti)

    2013/C 367/15

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht München

    Parti

    Ricorrente: Sandler AG

    Convenuta: Hauptzollamt Regensburg

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell'articolo 236, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell'articolo 889, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 (GU L 62, pag. 6), nonché degli articoli 16 e 32 del primo protocollo dell'allegato V all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317, pag. 3) — Importazione di fibre sintetiche dalla Nigeria nell'Unione europea — Possibilità di applicare a posteriori un dazio doganale di favore non più in vigore alla data della domanda di rimborso — Caso in cui la merce è stata importata a una data in cui detto dazio di favore era ancora in vigore ma la sua applicazione è stata negata a causa di un timbro non conforme al modello comunicato alla Commissione sul certificato di circolazione delle merci EUR.1

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 889, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una domanda di rimborso di dazi qualora un regime tariffario preferenziale sia stato chiesto e concesso all’atto dell’immissione in libera pratica delle merci e solo successivamente, nel quadro di una verifica a posteriori intervenuta dopo la scadenza del regime tariffario preferenziale e il ripristino del dazio normalmente dovuto, le autorità dello Stato di importazione abbiano proceduto alla riscossione della differenza rispetto al dazio doganale applicabile alle merci originarie di paesi terzi.

    2)

    Gli articoli 16, paragrafo 1, lettera b), e 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e approvato a nome della Comunità con la decisione 2003/159/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, devono essere interpretati nel senso che, ove risulti, durante un controllo a posteriori, che sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 sia stato apposto un timbro non corrispondente al facsimile trasmesso dalle autorità dello Stato d’esportazione, le autorità doganali dello Stato d’importazione possono rifiutare tale certificato e restituirlo all’importatore per consentirgli di ottenere il rilascio di un certificato a posteriori sulla base dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), di tale protocollo invece di avviare la procedura prevista all’articolo 32 di detto protocollo.

    3)

    Gli articoli 16, paragrafi 4 e 5, e 32 di detto protocollo n. 1 devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di uno Stato d’importazione si rifiutino di accettare, in quanto certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale protocollo, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 che, pur essendo conforme in tutti gli altri elementi ai requisiti delle disposizioni del medesimo protocollo, rechi, nella casella «Osservazioni», non la dicitura specificata al paragrafo 4 di tale disposizione, ma una dicitura che, in conclusione, deve essere interpretata nel senso che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale protocollo. In caso di dubbi relativi all’autenticità di tale documento o al carattere originario dei prodotti interessati, tali autorità sono tenute ad avviare la procedura di controllo prevista all’articolo 32 di detto protocollo.


    (1)  GU C 194 del 30.6.2012.


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