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Document 62011TN0646
Case T-646/11: Action brought on 27 June 2012 — CD v Council of the European Union
Causa T-646/11: Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — CD/Consiglio
Causa T-646/11: Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — CD/Consiglio
GU C 258 del 25.8.2012, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/21 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — CD/Consiglio
(Causa T-646/11)
2012/C 258/40
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CD (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte relativa al ricorrente; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte riguardante il ricorrente; |
— |
annullare la decisione del Consiglio dell’11 novembre 2011 che ha rifiutato di cancellare il nome del ricorrente dall’allegato III A della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, come modificata dalla decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, relativo all’insufficienza della motivazione e ad una lesione del diritto della difesa, in quanto la motivazione degli atti impugnati non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità. |
2) |
Secondo motivo, riguardante una violazione del principio di responsabilità personale, dato che gli atti impugnati stabiliscono una responsabilità e prevedono sanzioni senza caratterizzare l’implicazione personale del ricorrente nei fatti che giustificano tali sanzioni. |
3) |
Terzo motivo, vertente sull’assenza di fondamento giuridico, giacché gli atti impugnati non dimostrano l’esistenza di una norma di diritto positivo che sarebbe stata violata dal ricorrente. |
4) |
Quarto motivo, inerente ad un errore di valutazione, in quanto gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti. |
5) |
Quinto motivo, concernente l’inosservanza del principio di proporzionalità, poiché l’implicazione personale del ricorrente nella decisione collettiva, per la quale è stato sanzionato, non era altrettanto importante quanto la sanzione. |