EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TN0643
Case T-643/11: Action brought on 15 December 2011 — Crown Equipment (Suzhou) and Crown Gabelstapler v Council
Causa T-643/11: Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio
Causa T-643/11: Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio
GU C 49 del 18.2.2012, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 49/31 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio
(Causa T-643/11)
2012/C 49/56
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Cina) e Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Germania) (rappresentanti: K. Neuhaus, H. Freund e B. Ecker, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (1), in quanto concerne le ricorrenti; |
— |
condannare il convenuto a sopportare le sue spese e quelle sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su una violazione del diritto della difesa delle ricorrenti in quanto il convenuto ha esplicitamente ignorato parte dei loro asserti. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (2) in quanto il convenuto ha fondato il suo asserto relativo ad illecito e rapporto di causalità su diversi errori in fatto. Il convenuto ha fondato il suo asserto su fatti contrari a quelli esposti nel regolamento controverso:
|
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 3, paragrafo 2, 6 e 7 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 oppure dell’art. 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto il convenuto fondato i suoi asserti relativi ad illecito e nesso di causalità su manifesti errori di valutazione oppure è venuto meno all’obbligo di fornire una sufficiente motivazione. Il convenuto ha commesso errori manifesti di valutazione:
|
In ogni caso, il convenuto ha commesso un errore procedurale in quanto il regolamento contestato non contiene spiegazioni sull’ovvio impatto della contrazione della domanda sull’illecito che si asserisce l’industria dell’Unione abbia subito.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).