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Document 62011TN0642

    Causa T-642/11 P: Impugnazione proposta l' 8 dicembre 2011 da Harald Mische avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011 , causa F-93/05, Mische/Parlamento

    GU C 49 del 18.2.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 49/30


    Impugnazione proposta l'8 dicembre 2011 da Harald Mische avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-93/05, Mische/Parlamento

    (Causa T-642/11 P)

    2012/C 49/55

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Holland, J. Mische e M. Velardo, lawyers

    Controinteressati nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-93/05, Mische/Parlamento, e pronunciarsi, per quanto possibile, fondandosi sui fatti prodotti dinanzi al Tribunale, nonché

    annullare la decisione del Parlamento del 4 ottobre 2004 per la parte in cui stabilisce l'inquadramento del ricorrente;

    condannare il Parlamento a risarcire i danni causati (inclusi il danno alla carriera, il violato legittimo e regolare stipendio, il danno morale, gli interessi ecc.);

    condannare il Parlamento alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel dichiarare il ricorso inammissibile in quanto depositato tardivamente.

    2)

    Secondo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nello statuire che il ricorso è inammissibile in quanto non procurerebbe alcun beneficio al ricorrente e quest'ultimo non ha interesse ad agire.

    3)

    Terzo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'aver omesso di statuire sul motivo attinente alla fondatezza della domanda e, in particolare, la violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e/o dell'articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari (1).


    (1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).


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