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Document 62011TN0506

    Causa T-506/11: Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

    GU C 362 del 10.12.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/17


    Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

    (Causa T-506/11)

    2011/C 362/25

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Abrar)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2011, procedimento R 53/2005-1;

    condannare l’UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Peek & Cloppenburg», per prodotti della classe 25

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Peek & Cloppenburg

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: altro segno anteriore, vale a dire la ragione sociale «Peek & Cloppenburg», con validità in Germania

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto l’uso del marchio anteriore «Peek & Cloppenburg» non può essere vietato e non esiste alcun diritto di proibire l’uso del marchio a livello federale ai sensi dell’art. 12 della legge tedesca sui marchi, nonché violazione dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso doveva attendere la decisione del Bundesgerichtshof ed il passaggio in giudicato della sentenza nel procedimento tedesco di annullamento del marchio.


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