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Document 62011TN0506
Case T-506/11: Action brought on 26 September 2011 — Peek & Cloppenburg v OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)
Causa T-506/11: Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)
Causa T-506/11: Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)
GU C 362 del 10.12.2011, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/17 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)
(Causa T-506/11)
2011/C 362/25
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Abrar)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2011, procedimento R 53/2005-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Peek & Cloppenburg», per prodotti della classe 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Peek & Cloppenburg
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: altro segno anteriore, vale a dire la ragione sociale «Peek & Cloppenburg», con validità in Germania
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto l’uso del marchio anteriore «Peek & Cloppenburg» non può essere vietato e non esiste alcun diritto di proibire l’uso del marchio a livello federale ai sensi dell’art. 12 della legge tedesca sui marchi, nonché violazione dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso doveva attendere la decisione del Bundesgerichtshof ed il passaggio in giudicato della sentenza nel procedimento tedesco di annullamento del marchio.