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Document 62011TN0393

Causa T-393/11: Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — Masottina/UAMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)

GU C 282 del 24.9.2011, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/35


Ricorso proposto il 26 luglio 2011 — Masottina/UAMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA)

(Causa T-393/11)

2011/C 282/68

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masottina SpA [(Conegliano (TV), Italia] (rappresentante: avv. N. Schaeffer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Cooperativas de Alicante, operante con la denominazione Coop. V. BOCOPA (Alicante, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2011, nel procedimento R 518/2010-1, nonché la decisione della divisione di opposizione 2 febbraio 2010;

respingere l’opposizione proposta dalla Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA contro la registrazione del marchio «CA’ MARINA» e accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 6375216 cui la Masottina SpA ritiene di avere diritto;

condannare la Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA al pagamento di tutte le spese di giudizio e delle spese connesse.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CA’ MARINA» per prodotti della classe 33 — domanda di marchio comunitario n. 6375216

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «MARINA ALTA» registrato con il n. 1796374 per prodotti della classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha applicato erroneamente il citato articolo: i) relativamente all’assenza di carattere distintivo o quantomeno all’insufficiente determinatezza e distinzione del marchio «MARINA ALTA»; ii) poiché non sussiste alcun rischio di confusione tra i segni in questione; iii) in quanto non si è tenuto conto del fatto che non esiste alcuna identità tra i prodotti, i rispettivi canali di distribuzione e il pubblico di riferimento.


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