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Document 62011TN0359
Case T-359/11: Action brought on 7 July 2011 — Makhlouf v Council
Causa T-359/11: Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Makhlouf/Consiglio
Causa T-359/11: Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Makhlouf/Consiglio
GU C 282 del 24.9.2011, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/25 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2011 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-359/11)
2011/C 282/54
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hafez Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti P. Grollet e G. Karouni)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte riguardante il ricorrente; |
— |
annullare la decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte riguardante il ricorrente; |
— |
annullare la decisione di esecuzione 2011/302/PESC, con la quale l’allegato della decisione 2011/273/PESC è stato sostituito dal testo riportato nell’allegato della decisione del 23 maggio, nella parte riguardante il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese, in applicazione degli artt. 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto al processo equo. Il ricorrente afferma che i suoi diritti della difesa sono stati violati, in quanto egli si è visto infliggere le sanzioni di cui trattasi senza prima essere stato sentito, avere avuto modo di difendersi, né avere avuto conoscenza degli elementi sulla base dei quali tali misure sono state adottate. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 296, secondo comma, TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio di avere disposto misure restrittive nei suoi confronti senza avergliene comunicato i motivi, in modo da consentirgli di far valere i propri mezzi difensivi. Il ricorrente imputa al convenuto di essersi accontentato di una formulazione generica e stereotipata, senza menzionare in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione legale della sua decisione e le considerazioni che lo hanno condotto a adottarla. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione della garanzia attinente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente sostiene che non solo egli non ha potuto far valere utilmente il proprio punto di vista presso il Consiglio, ma anche che, in mancanza di qualunque indicazione, nella decisione impugnata, dei motivi specifici e concreti che la giustificano, egli non è neppure in grado di argomentare il suo ricorso dinanzi al Tribunale. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, in quanto le misure restrittive, e più precisamente la misura di congelamento di fondi, costituiscono una lesione sproporzionata del diritto fondamentale del ricorrente a disporre liberamente dei suoi beni. |
6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata, in quanto le misure di congelamento di fondi e di restrizione della libertà di circolazione costituiscono altresì una lesione sproporzionata del diritto fondamentale del ricorrente. |