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Document 62011TA0413

    Causa T-413/11: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Welte-Wenu/UAMI — Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES) [ «Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES — Impedimento assoluto alla registrazione — Imitazione dell’emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa — Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 6 ter della convenzione di Parigi — Contenuto della domanda di dichiarazione di nullità — Ricevibilità di nuovi elementi — Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento n. 207/2009 — Regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte della decisione della divisione di annullamento» ]

    GU C 55 del 23.2.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/11


    Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Welte-Wenu/UAMI — Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)

    (Causa T-413/11) (1)

    (Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES - Impedimento assoluto alla registrazione - Imitazione dell’emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa - Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 6 ter della convenzione di Parigi - Contenuto della domanda di dichiarazione di nullità - Ricevibilità di nuovi elementi - Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento n. 207/2009 - Regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 - Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte della decisione della divisione di annullamento)

    2013/C 55/17

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Welte-Wenu GmbH (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: avv. T. Kahl)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e F.W. Bulst, agenti)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH.

    Dispositivo

    1)

    Il punto 3 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH, è annullato, là dove esso sottolinea che la Welte-Wenu sopporta le spese del procedimento di dichiarazione di nullità e le include nella somma globale di EUR 2 500 che la Welte-Wenu deve rimborsare alla Commissione europea.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    La Welte-Wenu sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI. La Commissione sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


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