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Document 62011TA0389

Causa T-389/11: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Guccio Gucci/UAMI — Chang Qing Qing (GUDDY) [ «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GUDDY — Marchio comunitario denominativo anteriore GUCCI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Carattere distintivo elevato del marchio anteriore in ragione della conoscenza che ne ha il pubblico — Prova — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009» ]

GU C 258 del 25.8.2012, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/20


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Guccio Gucci/UAMI — Chang Qing Qing (GUDDY)

(Causa T-389/11) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GUDDY - Marchio comunitario denominativo anteriore GUCCI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo elevato del marchio anteriore in ragione della conoscenza che ne ha il pubblico - Prova - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

2012/C 258/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze) (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Chang Qing Qing (Firenze)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2011 (procedimento R 143/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Guccio Gucci SpA e il sig. Chang Qing Qing

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2011 (procedimento R 143/2010-1) è annullata per quanto riguarda, da un lato, i prodotti rientranti nella classe 9 dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, nonché, dall’altro, le pietre e i metalli preziosi, rientranti nella classe 14 di detto Accordo.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


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