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Dokumentas 62011CN0629
Case C-629/11 P: Appeal brought on 8 December 2011 by Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 20 September 2011 in Case T-298/09: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Commission
Causa C-629/11 P: Impugnazione proposta l’ 8 dicembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 , causa T-298/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
Causa C-629/11 P: Impugnazione proposta l’ 8 dicembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011 , causa T-298/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
GU C 49 del 18.2.2012, p. 17—17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 49/17 |
Impugnazione proposta l’8 dicembre 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011, causa T-298/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
(Causa C-629/11 P)
2012/C 49/28
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale; |
— |
esercitare la sua piena competenza e annullare la decisione della DG EAC di selezionare le offerte della ricorrente presentate in risposta alla gara d’appalto EAC/01/2008 relativa alla prestazione di servizi esterni per programmi d'istruzione (ESP-ISEP) (GU 2008/S 158-212752) per il lotto n. 1 «Sviluppo e manutenzione del sistema informatico» e il lotto n. 2 «Studi, testaggio, formazione e supporto a sistemi informatici», in quanto secondo contraente nel meccanismo a cascata, comunicata alla ricorrente con due lettere distinte datate 12 maggio 2009, nonché una domanda di risarcimento danni ai sensi dei vecchi articoli 225, 235 e 288 CE (divenuti articoli 256, 268 e 340 TFUE) per i danni subiti in conseguenza della procedura di gara in questione per un importo pari a EUR 9 544 480 (EUR 3 945 040 per il lotto n. 1 ed EUR 5 599 440 per il lotto n. 2); |
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso, comprese le spese sostenute relativamente al procedimento iniziale avente ad oggetto il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
1) |
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo riguardante l’errata interpretazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario (1) e dell’articolo 149, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione. |
2) |
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza nella causa T-298/09, in quanto la Commissione non avrebbe ottemperato entro i termini a quanto prescritto dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dall’articolo 149, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione, norme che prevedono requisiti procedurali essenziali. Inoltre, le informazioni limitate comunicate con ritardo alla ricorrente non possono assolutamente essere considerate sufficienti né tali da soddisfare l’obbligo di motivazione, come previsto dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in quanto esse non hanno fornito nessuna motivazione o giustificazione per la rispettiva valutazione e non contengono indicazioni concernenti le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerente meglio classificato. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).