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Document 62011CN0509

Causa C-509/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 30 settembre 2011 — ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft/Schienen-Control Kommission e Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

GU C 13 del 14.1.2012, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 30 settembre 2011 — ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft/Schienen-Control Kommission e Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(Causa C-509/11)

2012/C 13/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft

Resistenti:

1)

Schienen-Control Kommission

2)

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 30, n. 1, primo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (1) debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, l’organismo nazionale designato ha il potere di rendere obbligatorio per un’impresa ferroviaria, le cui modalità di risarcimento relative all’indennizzo per il prezzo del biglietto non siano conformi ai criteri stabiliti dall’art. 17 di tale regolamento, il contenuto specifico delle modalità di indennizzo da adottare da parte di detta impresa, anche qualora la normativa nazionale gli conferisca solo la possibilità di dichiarare inefficaci siffatte modalità di indennizzo.

2)

Se l’art. 17 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3 dicembre 2007, pag. 14) debba essere interpretato nel senso che un’impresa ferroviaria può escludere, in casi di forza maggiore, l’obbligo di prestare gli indennizzi per il prezzo del biglietto, in applicazione analogica delle cause di esclusione previste dai regolamenti (CE) n. 261/2004, (UE) n. 1177/2010 o (UE) n. 181/2011 oppure per effetto del ricorso ad esenzioni da responsabilità come contemplate dall’art. 32, n. 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV, allegato I del regolamento), anche relativamente alle ipotesi di indennizzo per il prezzo del biglietto.


(1)  GU L 315, pag. 14.


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