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Document 62011CN0496
Case C-496/11: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal) lodged on 26 September 2011 — Portugal Telecom SGPS, SA v Fazenda Pública
Causa C-496/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 26 settembre 2011 — Portugal Telecom SGSP, SA/Fazenda Pública
Causa C-496/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 26 settembre 2011 — Portugal Telecom SGSP, SA/Fazenda Pública
GU C 362 del 10.12.2011, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 26 settembre 2011 — Portugal Telecom SGSP, SA/Fazenda Pública
(Causa C-496/11)
2011/C 362/19
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Central Administrativo Sul
Parti
Ricorrente: Portugal Telecom SGSP, SA
Convenuta: Fazenda Pública
Interveniente: Ministério Público
Questioni pregiudiziali
a) |
Se la corretta interpretazione dell’articolo 17, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), osti a che l’amministrazione fiscale portoghese imponga alla ricorrente — una SGPS — l’utilizzazione del metodo di detrazione del pro-rata per la totalità dell’IVA prelevata sui suoi inputs, per il fatto che il suo oggetto sociale principale è la gestione di partecipazioni sociali di altre società, anche qualora tali inputs (servizi acquisiti) presentino un nesso diretto, immediato e inequivocabile con le operazioni tassate — prestazioni di servizi — realizzate successivamente, nell’ambito di un’attività secondaria, legalmente consentita, di prestazioni di servizi tecnici di gestione. |
b) |
Se un soggetto qualificato come SGPS e che incorra nell’IVA sull’acquisizione di beni e servizi che, in seguito, sono totalmente addebitati, con liquidazione dell’IVA, alle sue società partecipate, allorché detto soggetto unisce un’attività di carattere accessorio — prestazione di servizi tecnici di amministrazione e gestione — all’attività principale svolta — gestione di partecipazioni sociali — possa detrarre la totalità dell’imposta prelevata su quegli acquisti, applicando il metodo di detrazione della destinazione effettiva, previsto dal n. 2, dell’art. 17, della Sesta direttiva. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)