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Document 62011CN0496

    Causa C-496/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 26 settembre 2011 — Portugal Telecom SGSP, SA/Fazenda Pública

    GU C 362 del 10.12.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 26 settembre 2011 — Portugal Telecom SGSP, SA/Fazenda Pública

    (Causa C-496/11)

    2011/C 362/19

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal Central Administrativo Sul

    Parti

    Ricorrente: Portugal Telecom SGSP, SA

    Convenuta: Fazenda Pública

    Interveniente: Ministério Público

    Questioni pregiudiziali

    a)

    Se la corretta interpretazione dell’articolo 17, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), osti a che l’amministrazione fiscale portoghese imponga alla ricorrente — una SGPS — l’utilizzazione del metodo di detrazione del pro-rata per la totalità dell’IVA prelevata sui suoi inputs, per il fatto che il suo oggetto sociale principale è la gestione di partecipazioni sociali di altre società, anche qualora tali inputs (servizi acquisiti) presentino un nesso diretto, immediato e inequivocabile con le operazioni tassate — prestazioni di servizi — realizzate successivamente, nell’ambito di un’attività secondaria, legalmente consentita, di prestazioni di servizi tecnici di gestione.

    b)

    Se un soggetto qualificato come SGPS e che incorra nell’IVA sull’acquisizione di beni e servizi che, in seguito, sono totalmente addebitati, con liquidazione dell’IVA, alle sue società partecipate, allorché detto soggetto unisce un’attività di carattere accessorio — prestazione di servizi tecnici di amministrazione e gestione — all’attività principale svolta — gestione di partecipazioni sociali — possa detrarre la totalità dell’imposta prelevata su quegli acquisti, applicando il metodo di detrazione della destinazione effettiva, previsto dal n. 2, dell’art. 17, della Sesta direttiva.


    (1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)


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