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Document 62011CN0393

    Causa C-393/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 luglio 2011 — Autorità per l’energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e a.

    GU C 282 del 24.9.2011, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/15


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 luglio 2011 — Autorità per l’energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e a.

    (Causa C-393/11)

    2011/C 282/28

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

    Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se in base alla previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE (1), clausola 4, comma 4 (secondo cui «i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive») sia applicabile — poiché appunto giustificata da motivazioni oggettive — la disposizione nazionale (art. 75, comma 2, D.L. n. 112/08) che azzera completamente le anzianità di servizio maturate presso le Autorità indipendenti con contratti di lavoro a termine, in caso di stabilizzazione in via eccezionale — in deroga al principio di cui all’art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/01 — dei lavoratori interessati, a seguito di «prove selettive» non identificabili con un ordinario concorso pubblico per esami (finalizzato all’ottimale affidamento ai vincitori delle funzioni da svolgere), ma comunque tali da consentire, in via eccezionale, l’instaurazione di quello che dovrebbe essere considerato un nuovo rapporto di lavoro, con efficacia «ex nunc»;

    2)

    se viceversa, in base alla medesima direttiva 1999/70/CE, non sia ammissibile — con necessaria disapplicazione della predetta disposizione nazionale — il disconoscimento non solo delle anzianità, ma anche di progressioni in carriera avvenute nel corso degli anni ed in atto alla data dell’intervenuta stabilizzazione, in misura integrale o nella parte eccedente i limiti sia delle anzianità di servizio, richieste per accedere alle prove selettive di cui trattasi, sia di eventuali misure di salvaguardia, che il legislatore nazionale sarebbe abilitato ad approntare per dare tutela, in misura ragionevole, alle posizioni dei vincitori di concorso.


    (1)  GU L 175, pag. 43.


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