Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0372

    Causa C-372/11 P: Impugnazione proposta il 14 luglio 2011 dalla Power-One Italy SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 maggio 2011 , causa T-489/08, Power-One Italy SpA/Commissione europea

    GU C 282 del 24.9.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/12


    Impugnazione proposta il 14 luglio 2011 dalla Power-One Italy SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 maggio 2011, causa T-489/08, Power-One Italy SpA/Commissione europea

    (Causa C-372/11 P)

    2011/C 282/23

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Power-One Italy SpA (rappresentanti: A. Giussani e R. Giuffrida, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Annullare l’ordinanza del Tribunale di Primo Grado (Sesta Sezione) nella causa T-489/08, emessa in data 24 maggio 2011, e, per l’effetto:

    accertare e dichiarare la violazione a carico della Commissione europea dell’art. 10, par. 2, del regolamento 1655/2000 (1), e dell’art. 14 NAS (2) oltre che del principio generale di diritto sul legittimo affidamento;

    accertare e dichiarare, in quanto lo stato degli atti lo consente, il nesso di causalità tra la condotta della Commissione ed i danni subiti e subendi dalla Power One e per l’effetto condannare l’Unione ai sensi e per gli effetti dell’art. 268 TFUE (ex-art. 235 CE) a risarcire alla Power One Italy SpA tutti i danni subiti e quantificati in misura pari ad Euro 2 876 188,99 ovvero al costo sostenuto per il progetto PNEUMA, come da documentazione allegata all’impugnazione e comunque già in possesso della Commissione e dedotti in giudizio.

    Condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della propria impugnazione l’appellante adduce, in primo luogo, una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e una motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento all’affermazione di uno sviamento di procedura.

    Il Tribunale afferma, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall’annullamento della decisione della Commissione un vantaggio più ampio rispetto agli importi restituiti, corrispondente al recupero dell’intero sostegno finanziario previsto per il progetto controverso, e che «si può ritenere che il pagamento di quest’ultima somma a titolo di risarcimento danni presenti uno stretto nesso con l’annullamento della decisione di cui trattasi» motivando, in tal modo, il rilievo concernente lo sviamento di procedura. Il Tribunale opererebbe pertanto, in modo arbitrario, una scissione della domanda formulata dalla ricorrente, della sostanziale unitarietà degli atti che hanno integrato la condotta lesiva, nonché dell’evento dannoso, rappresentato dalle spese complessivamente sostenute. L’accoglimento dell’eccezione, formulata dalla Commissione, non risulterebbe, quindi, adeguatamente motivata.

    Il secondo motivo sui cui si fonda l’impugnazione riguarda una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e un’erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova e di acquisizione delle prove nonché una motivazione insufficiente e contraddittoria delle allegazioni relative al danno residuale.

    Nella decisione del Tribunale, si legge, al punto 55, che «il ricorso non indica la natura e la portata del danno residuale che la ricorrente avrebbe subito» e che «il ricorso non indica assolutamente i motivi per i quali la ricorrente ritiene che il danno residuale sia ascrivibile alla revoca del finanziamento del progetto controverso da parte della Commissione». Occorrerebbe rilevare, al riguardo, che il danno subito dalla società esponente non può che essere individuato in re ipsa, laddove il finanziamento in questione presenterebbe una destinazione funzionale precisa, individuabile nel progetto realizzato, e la revoca delle stesse non potrebbe che coincidere con il sostenimento di un costo che in assenza del contributo la società esponente non avrebbe affrontato le predette argomentazioni, già sviluppate nelle osservazioni relative all’eccezione di irricevibilità formulata dalla Commissione (osservazioni alle quali era stato, altresì, allegato il bilancio della società ricorrente), non sono state valutate dal Tribunale adito, il quale si è limitato a contestare la carenza di allegazione relativa al danno subito.

    La ricorrente lamenta, infine, una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e un’erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova e di acquisizione delle prove nonché la mancanza di una valutazione di fatti decisivi per la controversia con riferimento al nesso di causalità.

    Al punto 57 dell’ordinanza impugnata, in relazione alle allegazioni concernenti il nesso di causalità, il Tribunale afferma che la società ricorrente «non fornisce alcuna indicazione quanta all’incidenza del comportamento di cui trattasi sul fatto che la ricorrente abbia sostenuto i costi del progetto controverso eccedenti l’importo massimo per il quale la Commissione si era impegnata». A giudizio della ricorrente, sembra evidente che nel caso di specie il Tribunale è incorso in un’inesattezza materiale nell’accertamento dei fatti risultanti dal fascicolo sottoposto in giudizio. In sostanza il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova acquisiti negando la sussistenza di un palese nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno subito dalla società ricorrente. In tal modo, il Tribunale non avrebbe considerato, nel motivare la sua decisione circostanze già dedotte per strumento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché delle osservazioni successivamente depositate. Dalle allegazioni della società ricorrente emergerebbe, in particolare, la natura accessoria, e non essenziale, dell’asserito inadempimento della stessa, consistente in un ritardo nell’integrazione della documentazione, a fronte di un progetto interamente realizzato.


    (1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) (GU L 192, pag. 1)

    (2)  Norme Amministrative Standard allegate al Grant Agreement sottoscritto.


    Top