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Document 62011CN0179

    Causa C-179/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 aprile 2011 — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

    GU C 186 del 25.6.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 186/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 aprile 2011 — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

    (Causa C-179/11)

    2011/C 186/23

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d'État

    Parti

    Ricorrenti: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)

    Resistenti: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE (1), garantisca il diritto di beneficiare delle condizioni minime di accoglienza da essa previste ai richiedenti per i quali uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo, decida, in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003 (2), di interpellare un altro Stato membro che esso ritenga competente per l’esame della domanda, per l’intera durata della procedura di presa in carico o di ripresa in carico da parte di tale altro Stato membro;

    2)

    in caso di soluzione affermativa di detta questione:

    a)

    se l’obbligo incombente al primo Stato membro di garantire il beneficio delle condizioni minime di accoglienza decada al momento della decisione di accettazione da parte dello Stato membro richiesto, al momento della presa in carico o della ripresa in carico effettiva del richiedente asilo o a un’altra data;

    b)

    quale sia lo Stato membro cui incomba l’onere finanziario delle misure atte a garantire le condizioni minime di accoglienza durante tale periodo.


    (1)  Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).


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