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Document 62011CJ0529

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013.
Olaitan Ajoke Alarape e Olukayode Azeez Tijani contro Secretary of State for the Home Department.
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London.
Libera circolazione delle persone – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Articolo 12 – Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro – Figlio maggiorenne che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante – Diritto di soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato terzo – Direttiva 2004/38/CE – Articoli da 16 a 18 – Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro – Soggiorno legale – Soggiorno fondato su detto articolo 12.
Causa C‑529/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:290

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 maggio 2013 ( *1 )

«Libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 12 — Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro — Figlio maggiorenne che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante — Diritto di soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato terzo — Direttiva 2004/38/CE — Articoli da 16 a 18 — Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro — Soggiorno legale — Soggiorno fondato su detto articolo 12»

Nella causa C-529/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), Londra (Regno Unito), con decisione del 2 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2011, nel procedimento

Olaitan Ajoke Alarape,

Olukayode Azeez Tijani

contro

Secretary of State for the Home Department,

con l’intervento di:

AIRE Centre,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, da G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per Alarape e Tijani, da Z. Jafferji, barrister;

per l’AIRE Centre, da A. Weiss, legal director, e A. Berry, barrister;

per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente, assistita da F. Saheed e B. Kennelly, barristers;

per il governo danese, da C. Vang, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da C. Tufvesson e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), nel testo di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), e degli articoli 16, paragrafo 2, 17, paragrafi 3 e 4, nonché 18 di detta direttiva 2004/38.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Alarape e il sig. Tijani, suo figlio, e, dall’altro, il Secretary of State for the Home Department (in prosieguo: il «Secretary of State») in merito al rigetto da parte di quest’ultimo della loro domanda diretta ad ottenere un diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito ai sensi della direttiva 2004/38.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1612/68

3

L’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, che non rientra tra le disposizioni di detto regolamento abrogate dalla direttiva 2004/38, prevedeva quanto segue:

«I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a tali figli di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni».

La direttiva 2004/38

4

L’articolo 2 della direttiva 2004/38, intitolato «Definizioni», così prevede:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)

“familiare”:

a)

il coniuge;

(...)

c)

i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

(...)

3)

“Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

5

Il capo III di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno», include gli articoli da 6 a 15 della stessa. L’articolo 6 ha ad oggetto il «[d]iritto di soggiorno sino a tre mesi».

6

L’articolo 7 della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», è così formulato:

«1.   Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)

di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)

di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)

di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;

di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d)

di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.   Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3.   Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

a)

l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b)

l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c)

l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi

d)

l’interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, soltanto il coniuge, il partner che abbia contratto un’unione registrata prevista all’articolo 2, punto 2, lettera b), e i figli a carico godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell’Unione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). L’articolo 3, paragrafo 2, si applica ai suoi ascendenti diretti e a quelli del coniuge o partner registrato».

7

L’articolo 12, della direttiva 2004/38, intitolato «Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione», dispone quanto segue:

«1.   Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell’Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, le persone interessate devono soddisfare personalmente le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2.   Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell’Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell’Unione.

Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

3.   La partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi».

8

Con il titolo «Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata», l’articolo 13 della direttiva 2004/38 enuncia quanto segue:

«1.   Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l’annullamento del matrimonio dei cittadini dell’Unione o lo scioglimento della loro unione registrata di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2.   Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l’annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell’unione registrata di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

a)

il matrimonio o l’unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio o annullamento o dello scioglimento dell’unione registrata di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b); o

b)

il coniuge o partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base ad accordo tra i coniugi o i partner di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria; o

c)

situazioni particolarmente difficili, come il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l’unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno;

d)

il coniuge o il partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o conviventi di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l’organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato membro ospitante, e fintantoché siano considerate necessarie.

Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale».

9

Nel capo IV della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno permanente», l’articolo 16 della stessa, a sua volta intitolato «Norma generale per i cittadini dell’Unione e i loro familiari», è formulato nel modo seguente:

«1.   Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante.

3.   La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all’anno né da assenze di durata superiore per l’assolvimento degli obblighi militari né da un’assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4.   Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi».

10

Con il titolo «Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari», l’articolo 17 della direttiva di cui trattasi prevede per tali lavoratori e i loro familiari l’attribuzione, a determinate condizioni, di un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno.

11

Nello stesso capo IV, l’articolo 18 della direttiva 2004/38, intitolato «Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte [dei] familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro», così prevede:

«Senza pregiudizio dell’articolo 17, i familiari del cittadino dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante».

Il diritto del Regno Unito

12

Il regolamento del 2006 in materia di immigrazione (Spazio economico europeo) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006; in prosieguo: il «regolamento del 2006»] è entrato in vigore il 30 aprile 2006 ed è volto a recepire le disposizioni della direttiva 2004/38 nel diritto del Regno Unito.

13

L’articolo 10 del regolamento del 2006 dispone quanto segue:

«1)   Ai sensi del presente regolamento, per “familiare che ha mantenuto il diritto di soggiorno” si intende, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 8, la persona che soddisfi le condizioni elencate ai paragrafi 2, 3, 4 o 5.

(...)

5)   Una persona soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo se:

a)

ha cessato di essere familiare di una persona avente diritto a seguito dello scioglimento del matrimonio o dell’unione civile con tale persona avente diritto;

b)

al momento dello scioglimento, soggiornava nel Regno Unito conformemente al presente regolamento;

c)

soddisfa il requisito di cui al paragrafo 6, e

d)

soddisfa una delle seguenti condizioni:

i)

il matrimonio o l’unione civile sono durati almeno tre anni, durante i quali i coniugi o conviventi abbiano soggiornato per almeno un anno nel Regno Unito, prima dell’inizio del procedimento che ha condotto allo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile;

ii)

l’ex coniuge o partner della persona avente diritto ha ottenuto l’affidamento di un figlio della persona avente diritto;

iii)

l’ex coniuge o partner della persona avente diritto beneficia di un diritto di visita ad un figlio di età inferiore a 18 anni della persona avente diritto e un Tribunale ha disposto che tale diritto sia esercitato nel Regno Unito, o

iv)

situazioni particolarmente difficili esigano la conservazione del diritto di soggiorno nel Regno Unito della persona, come il fatto che questa o un suo familiare sia stato vittima di violenza domestica durante il matrimonio o l’unione civile registrata.

6)   Una persona soddisfa le condizioni stabilite dal presente paragrafo se:

a)

non è cittadina dello [Spazio economico europeo (SEE)] ma, se era cittadina del SEE, è un lavoratore subordinato o autonomo oppure una persona che provvede al proprio sostentamento conformemente all’articolo 6, o

b)

è un familiare di una persona di cui al punto a).

(...)».

14

Con il titolo «Diritto di soggiorno permanente», l’articolo 15 del regolamento del 2006 dispone quanto segue:

«1)   Le seguenti persone acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito:

a)

i cittadini del SEE che abbiano soggiornato nel Regno Unito conformemente al presente regolamento e in modo continuativo per cinque anni;

b)

i familiari di un cittadino del SEE che non siano a loro volta cittadini del SEE, ma che abbiano soggiornato nel Regno Unito presso il cittadino del SEE conformemente al presente regolamento in modo continuativo per cinque anni;

c)

i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la propria attività;

d)

il familiare di un lavoratore subordinato o autonomo che abbia cessato la propria attività;

e)

qualsiasi persona, familiare di un lavoratore subordinato o autonomo, qualora:

i)

il lavoratore subordinato o autonomo sia deceduto;

ii)

il familiare abbia convissuto con quest’ultimo immediatamente prima del suo decesso, e

iii)

il lavoratore subordinato o autonomo abbia soggiornato nel Regno Unito in via continuativa per almeno due anni immediatamente prima del decesso o il decesso sia stato causato da incidente sul lavoro o malattia professionale;

f)

qualsiasi persona che:

i)

abbia soggiornato in via continuativa per cinque anni nel Regno Unito conformemente al presente regolamento; e

ii)

al termine di tale periodo, fosse un familiare che ha conservato il diritto di soggiorno.

2)   Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente ai sensi del presente articolo si perde soltanto a seguito di assenza dal Regno Unito di durata superiore a due anni consecutivi.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

La sig.ra Alarape e il sig. Tijani, suo figlio, entrambi di nazionalità nigeriana, sono nati rispettivamente il 9 luglio 1970 e il 28 febbraio 1988. Successivamente al loro trasferimento nel Regno Unito, hanno ottenuto, nel luglio 2004 e nell’agosto 2005, un titolo di soggiorno in qualità, rispettivamente, di coniuge di un cittadino di uno Stato membro avente un’occupazione nel territorio di un altro Stato membro e di discendente di età inferiore ai 21 anni o a carico, e la scadenza di tali titoli era stata fissata al 17 febbraio 2009.

16

Durante il suo soggiorno nel Regno Unito, la sig.ra Alarape ha esercitato un’attività autonoma a tempo parziale con un reddito mensile pari a circa GBP 1 600. Ella ha versato le imposte e i contributi previdenziali.

17

Sin dal suo arrivo nel Regno Unito il sig. Tijani ha seguito un corso d’insegnamento a tempo pieno, prima a scuola, poi alla London Metropolitan University e, infine, alla London South Bank University. Alla data del deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte, questi era stato formalmente ammesso all’Università di Edimburgo ai fini di un dottorato. In linea di principio, egli aveva previsto di vivere ad Edimburgo (Regno Unito) durante il periodo dei corsi. Nel corso degli anni 2006-2008 ha svolto attività lavorativa a tempo parziale.

18

Con una decisione del 29 gennaio 2010, il Secretary of State ha respinto la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale diretta a ottenere un diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito ai sensi della direttiva 2004/38. Il successivo 16 febbraio la sig.ra Alarape ha divorziato.

19

Il ricorso proposto dai ricorrenti nel procedimento principale avverso la suddetta decisione del Secretary of State è stato respinto dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), in quanto, secondo tale giudice, questi ultimi non avevano provato che il loro familiare, cittadino dell’Unione, nel periodo in questione aveva esercitato nel Regno Unito diritti derivanti dal Trattato CE, dato che le prove fornite a questo proposito dimostravano la condizione di lavoratore subordinato dell’interessato solo per il periodo compreso tra il mese di aprile 2004 e il mese di aprile 2006. Tale giudice ha altresì respinto l’argomento dei ricorrenti nel procedimento principale secondo cui, da un lato, la sig.ra Alarape avrebbe acquisito il mantenimento del suo diritto di soggiorno a seguito del suo divorzio e, dall’altro, il loro diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare sarebbe stato violato da detta decisione di rigetto.

20

Nell’ambito del procedimento d’appello interposto dinanzi al giudice del rinvio avverso la suddetta decisione del First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), i ricorrenti nel procedimento principale hanno sollevato, per la prima volta, un argomento fondato sull’articolo 12 del regolamento n. 1612/68.

21

Il giudice del rinvio ritiene che il First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) potrebbe aver commesso un errore di diritto omettendo di esaminare, nel procedimento principale, l’eventuale incidenza dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68. A tale riguardo, esso rileva che tale incidenza avrebbe dovuto essere sottoposta ad esame d’ufficio, cosicché la circostanza che l’articolo in parola non sia stato invocato in primo grado dai ricorrenti nel procedimento principale non influisce sulla procedura.

22

In tale contesto, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), Londra, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, affinché un genitore possa essere qualificato quale “affidatario effettivo” in maniera da beneficiare di un diritto di soggiorno derivato dal fatto che un figlio di età superiore ai 21 anni esercita il diritto di accesso all’istruzione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 (...), il figlio debba

a)

essere a carico di tale genitore,

b)

convivere con esso, e

c)

riceverne sostegno affettivo.

2)

Se, per poter godere di tale diritto di soggiorno derivato, il genitore non debba necessariamente dimostrare la sussistenza di tutte le tre circostanze sopraindicate, ma possa limitarsi a una soltanto ovvero a due di esse.

3)

Riguardo [alla prima questione, lettera b)], se possa ritenersi salvo il concetto di residenza nei confronti di un figlio adulto studente e convivente con il proprio genitore – ovvero con i propri genitori – anche qualora il suddetto figlio non conviva con il proprio genitore o i propri genitori per la durata del corso di studi (a eccezione delle vacanze e di qualche fine settimana).

4)

Riguardo [alla prima questione, lettera c)], se il sostegno affettivo del genitore debba essere di natura specifica (ossia ravvicinato o fisicamente immediato) oppure se sia sufficiente che si tratti di un normale legame emotivo tra un genitore e un figlio adulto.

5)

Se, qualora una persona abbia goduto di un diritto di soggiorno fondato sul diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 (...) per un periodo ininterrotto superiore a cinque anni, tale diritto consenta di acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi del capo IV della direttiva 2004/38 (...) sul “diritto di soggiorno permanente” e quindi di ottenere la carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 19 della medesima direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime quattro questioni

23

Con le sue prime quattro questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano le condizioni che deve soddisfare il genitore di un figlio di età superiore a 21 anni, che abbia acceduto all’istruzione sul fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, per poter continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno in base allo stesso articolo.

24

In primo luogo, si deve osservare che il compimento della maggiore età non incide direttamente sui diritti conferiti al figlio dall’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, come interpretato dalla Corte, dal momento che, in considerazione del loro oggetto e della loro ratio, sia il diritto di accesso all’istruzione previsto da tale articolo sia il connesso diritto di soggiorno del figlio permangono finché questi non abbia terminato gli studi (sentenza del 23 febbraio 2010, Teixeira, C-480/08, Racc. pag. I-1107, punti 78 e 79).

25

Pertanto, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, la sfera di applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 include anche gli studi superiori, la data in cui il figlio conclude gli studi può collocarsi successivamente alla sua maggiore età (v. sentenza Teixeira, cit., punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

26

In secondo luogo, per quanto concerne il diritto derivato di soggiorno del genitore, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che, qualora i figli godano, in forza dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, del diritto di proseguire il proprio percorso scolastico nello Stato membro ospitante, mentre i genitori affidatari rischiano di perdere il loro diritto di soggiorno, il diniego nei confronti di tali genitori della possibilità di risiedere nello Stato membro ospitante per il periodo della frequenza scolastica dei figli potrebbe risultare tale da privare questi ultimi di un diritto loro riconosciuto dal legislatore dell’Unione (v. sentenza del 23 febbraio 2010, Ibrahim e Secretary of State for the Home Department, C-310/08, Racc. pag. I-1065, punto 30).

27

Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che la circostanza che i genitori dei figli di cui trattasi abbiano medio tempore divorziato, la circostanza che solamente uno dei genitori sia cittadino dell’Unione e che tale genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante non hanno alcuna rilevanza al riguardo (v. sentenze del 17 settembre 2002, Baumbast e R, C-413/99, Racc. pag. I-7091, punto 63, nonché Ibrahim e Secretary of State for the Home Department, cit., punto 29).

28

Inoltre, quanto al diritto derivato di soggiorno di un genitore che aveva l’affidamento di un figlio divenuto maggiorenne e che esercita il proprio diritto di proseguire gli studi nello Stato membro ospitante, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, anche se si presume che quest’ultimo, in linea di principio, sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, il diritto di soggiorno del genitore affidatario può tuttavia protrarsi oltre il compimento della maggiore età se il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare i propri studi. Spetta al giudice del rinvio valutare se effettivamente ciò si verifichi nel procedimento principale (v., in tale senso, sentenza Teixeira, cit., punto 86).

29

Per contro, se il beneficiario del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 cessa di aver bisogno della presenza e delle cure del genitore affidatario per poter proseguire e terminare i propri studi nello Stato membro ospitante, il diritto derivato di soggiorno in tale Stato di detto genitore viene meno con la maggiore età del beneficiario (v., in tale senso, sentenza Teixeira, cit., punto 87).

30

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 35 a 37 delle sue conclusioni, la questione se il figlio maggiorenne continui o meno a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi è una questione di fatto che spetta al solo giudice nazionale valutare. In proposito, quest’ultimo potrà tener conto delle circostanze e degli indizi propri della controversia che facciano emergere una reale necessità, quali, segnatamente, l’età del figlio, la residenza presso l’abitazione familiare o il bisogno di un sostegno genitoriale sul piano finanziario o affettivo per proseguire e terminare gli studi.

31

Conseguentemente, si deve rispondere alle prime quattro questioni dichiarando che il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia esercitato il diritto di accesso all’istruzione sul fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 può continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno ai sensi di questo stesso articolo qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze della controversia di cui è investito.

Sulla quinta questione

32

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, compiuti da familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, e in assenza dei requisiti necessari per poter beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, possano essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di detti familiari, del diritto di soggiorno permanente in base a tale direttiva.

33

A tale riguardo si deve rilevare che la direttiva 2004/38 contempla due situazioni diverse, in cui i familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi di detta direttiva. Da un lato, secondo l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva in discorso, il diritto di soggiorno permanente di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo spetta anche ai suddetti familiari se hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni assieme a tale cittadino nello Stato membro ospitante. L’articolo 17 della stessa direttiva prevede, a determinate condizioni, deroghe a favore dei lavoratori che abbiano cessato la propria attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari. Dall’altro, secondo l’articolo 18 della direttiva 2004/38, i familiari del cittadino dell’Unione di cui agli articoli 12, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, della stessa, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

34

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, occorre rilevare che l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dipende in ogni caso dal fatto che, da un lato, il cittadino stesso risponda alle condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva e che, dall’altro, i familiari di cui trattasi abbiano soggiornato con il suddetto cittadino durante il periodo in questione.

35

Quanto alle condizioni che deve soddisfare il cittadino dell’Unione, va rilevato che, per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, la Corte, dopo aver analizzato gli obiettivi nonché il contesto globale e particolare in cui tale direttiva si inserisce, ha già dichiarato che la nozione di soggiorno legale sottesa ai termini «che abbia soggiornato legalmente», di cui alla suddetta disposizione, deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva, segnatamente a quelle previste all’articolo 7, paragrafo 1, della stessa e che, di conseguenza, il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che non soddisfa le condizioni di cui a tale articolo 7, paragrafo 1, non può essere considerato come soggiorno «legale» ai sensi di detto articolo 16, paragrafo 1 (sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C-424/10 et C-425/10, Racc. pag. I-14035, punti 46 e 47).

36

Per quanto riguarda l’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente per i familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, l’obbligo, ricordato al punto 34 della presente sentenza, di soggiornare con detto cittadino nello Stato membro ospitante durante il periodo in questione implica per essi l’esistenza necessaria e concomitante di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in qualità di familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo.

37

Ne consegue che, ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, possono prendersi in considerazione unicamente i periodi di soggiorno di tali familiari che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della stessa.

38

Analogamente, rinviando agli articoli 12, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, l’articolo 18 di quest’ultima delimita il diritto di soggiorno permanente da esso contemplato, dal momento che, da un lato, siffatto diritto di soggiorno spetta soltanto ai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e il cui diritto di soggiorno è conservato in caso di decesso di tale cittadino, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento di un’unione civile registrata, e, dall’altro, detto diritto di soggiorno è subordinato alla condizione che gli stessi interessati siano in grado di dimostrare, prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, che soddisfano le stesse condizioni di quelle previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o d), della direttiva 2004/38.

39

Conseguentemente, ai fini dell’acquisizione da parte dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro del diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38, possono essere presi in considerazione unicamente i periodi di soggiorno che soddisfano le condizioni stabilite da tale direttiva.

40

La circostanza che il familiare di un cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro abbia soggiornato in uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non può pertanto incidere in alcun modo sull’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38.

41

Una simile conclusione non può essere rimessa in discussione dall’affermazione contenuta nella sentenza del 7 ottobre 2010, Lassal (C-162/09, Racc. pag. I-9217), secondo cui, ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, devono essere presi in considerazione soggiorni ininterrotti di cinque anni, conclusi prima della data di recepimento di tale direttiva nello Stato membro interessato, conformemente a strumenti di diritto dell’Unione antecedenti a tale data.

42

Difatti, in primo luogo, come risulta dai punti da 33 a 39 della presente sentenza, ai fini dell’acquisizione da parte dei familiari di un cittadino dell’Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, del diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38, possono essere presi in considerazione soltanto i soggiorni che soddisfano le condizioni stabilite da tale direttiva.

43

In secondo luogo, va rilevato che, nel procedimento all’origine della citata sentenza Lassal, la qualità di «lavoratore» dell’interessata ai sensi del diritto dell’Unione e, quindi, il fatto che la stessa soddisfacesse la condizione stabilita all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 non era oggetto di discussione.

44

È vero che, dal momento che la maggior parte dei periodi di soggiorno dell’interessata nello Stato membro in questione erano antecedenti alla direttiva 2004/38, detti periodi non potevano essersi conclusi che «conformemente agli strumenti del diritto dell’Unione antecedenti» ad essa. Tuttavia, una tale formulazione della citata sentenza Lassal, deve essere intesa nel contesto delle questioni poste dal giudice del rinvio, le quali concernevano non già le condizioni materiali del soggiorno legale ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, bensì il trattamento dei periodi di soggiorno corrispondenti a tali criteri conclusi precedentemente alla data di recepimento di detta direttiva in tale Stato membro.

45

Per contro, la nozione di soggiorno legale sottesa ai termini «che abbia soggiornato legalmente», di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, è stata analizzata per la prima volta soltanto nella citata sentenza Ziolkowski e Szeja.

46

Occorre inoltre rammentare che la direttiva 2004/38, da un lato, ha lo scopo di superare un approccio settoriale e frammentario del diritto di circolare e soggiornare liberamente al fine di agevolare l’esercizio di tale diritto mediante l’elaborazione di un atto legislativo unico che codifichi e riveda gli strumenti del diritto dell’Unione anteriori a tale direttiva e, dall’altro, ha previsto un sistema graduale per quanto riguarda il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, il quale, riprendendo sostanzialmente le fasi e le condizioni previste nei diversi strumenti del diritto dell’Unione e nella giurisprudenza anteriori a tale direttiva, sfocia nel diritto di soggiorno permanente (v. sentenza Ziolkowski e Szeja, cit., punti 37 e 38).

47

Pertanto, i termini «strumenti di diritto dell’Unione antecedenti» alla direttiva 2004/38, di cui al punto 40 della citata sentenza Lassal, devono essere intesi nel senso che essi fanno riferimento agli strumenti che tale direttiva ha codificato, rivisto e abrogato e non già a quelli che, come l’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, essa ha mantenuto inalterati.

48

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 e in assenza dei requisiti stabiliti per beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente ai sensi della stessa.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

Il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia esercitato il diritto di accesso all’istruzione sul fondamento dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nel testo di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, può continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno ai sensi di questo stesso articolo qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto dell’insieme delle circostanze della causa di cui è investito.

 

2)

I periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, nel testo di cui alla direttiva 2004/38, ed in assenza dei requisiti stabiliti per beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente ai sensi della stessa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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