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Document 62011CJ0529

Massime della sentenza

Causa C-529/11

Olaitan Ajoke Alarape e Olukayode Azeez Tijani

contro

Secretary of State for the Home Department

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London]

«Libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 12 — Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro — Figlio maggiorenne che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante — Diritto di soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato terzo — Direttiva 2004/38/CE — Articoli da 16 a 18 — Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro — Soggiorno legale — Soggiorno fondato su detto articolo 12»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013

  1. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Diritto di soggiorno dei familiari – Diritto dei figli di un lavoratore di accedere all’insegnamento dispensato dallo Stato membro ospitante e corrispondente diritto di soggiorno – Compimento della maggiore età del figlio – Irrilevanza – Divorzio dei genitori o perdita dello status di lavoratore migrante da parte del solo genitore cittadino dell’Unione – Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, come modificato dalla direttiva 2004/38, art. 12)

  2. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Diritto di soggiorno dei familiari – Diritto del genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia fruito dell’accesso all’istruzione di continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno nello Stato membro ospitante – Ammissibilità in caso di necessità da parte del figlio della presenza e delle cure del genitore – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, come modificato dalla direttiva 2004/38, art. 12)

  3. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Diritto di soggiorno dei familiari – Familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro – Presa in considerazione del periodo di soggiorno sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 e in assenza dei requisiti di cui alla direttiva 2004/38 – Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7, §§ 1 e 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 24-27)

  2.  Il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia esercitato il diritto di accesso all’istruzione sul fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nel testo di cui alla direttiva 2004/38, può continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno ai sensi di questo stesso articolo qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto dell’insieme delle circostanze della causa di cui è investito.

    (v. punti 28, 31, dispositivo 1)

  3.  I periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, compiuti dai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nel testo di cui alla direttiva 2004/38, ed in assenza dei requisiti stabiliti per beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente ai sensi della stessa.

    Infatti, l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dipende in ogni caso dal fatto che, da un lato, il cittadino stesso risponda alle condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva, secondo cui è necessario un soggiorno legale in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante e che, dall’altro, i familiari di cui trattasi abbiano soggiornato con il suddetto cittadino durante il periodo in questione.

    A tale riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, le condizioni che deve soddisfare il cittadino dell’Unione, la nozione di soggiorno legale deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva, segnatamente a quelle previste all’articolo 7, paragrafo 1, della stessa. Di conseguenza, il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che non soddisfa le condizioni di cui a tale articolo 7, paragrafo 1, non può essere considerato come soggiorno legale ai sensi di detto articolo 16, paragrafo, della direttiva 2004/38.

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente per i familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, l’obbligo di soggiornare con detto cittadino nello Stato membro ospitante durante il periodo in questione implica per essi l’esistenza necessaria e concomitante di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in qualità di familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo. Ne consegue che, ai fini di tale acquisizione, possono prendersi in considerazione unicamente i periodi di soggiorno di tali familiari che rispondano al requisito di accompagnare o raggiungere nello Stato membro ospitante un cittadino dell’Unione che soddisfi esso stesso i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), o c), della direttiva 2004/38.

    Pertanto, la circostanza che il familiare di un cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro abbia soggiornato in uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non può incidere in alcun modo sull’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38.

    (v. punti 34-37, 39, 40, 48, dispositivo 2)

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Causa C-529/11

Olaitan Ajoke Alarape e Olukayode Azeez Tijani

contro

Secretary of State for the Home Department

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London]

«Libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 12 — Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro — Figlio maggiorenne che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante — Diritto di soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato terzo — Direttiva 2004/38/CE — Articoli da 16 a 18 — Diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro — Soggiorno legale — Soggiorno fondato su detto articolo 12»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013

  1. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei familiari — Diritto dei figli di un lavoratore di accedere all’insegnamento dispensato dallo Stato membro ospitante e corrispondente diritto di soggiorno — Compimento della maggiore età del figlio — Irrilevanza — Divorzio dei genitori o perdita dello status di lavoratore migrante da parte del solo genitore cittadino dell’Unione — Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, come modificato dalla direttiva 2004/38, art. 12)

  2. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei familiari — Diritto del genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia fruito dell’accesso all’istruzione di continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno nello Stato membro ospitante — Ammissibilità in caso di necessità da parte del figlio della presenza e delle cure del genitore — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, come modificato dalla direttiva 2004/38, art. 12)

  3. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno dei familiari — Familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro — Presa in considerazione del periodo di soggiorno sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 e in assenza dei requisiti di cui alla direttiva 2004/38 — Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7, §§ 1 e 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 24-27)

  2.  Il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia esercitato il diritto di accesso all’istruzione sul fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nel testo di cui alla direttiva 2004/38, può continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno ai sensi di questo stesso articolo qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto dell’insieme delle circostanze della causa di cui è investito.

    (v. punti 28, 31, dispositivo 1)

  3.  I periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, compiuti dai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nel testo di cui alla direttiva 2004/38, ed in assenza dei requisiti stabiliti per beneficiare di un diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente ai sensi della stessa.

    Infatti, l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dipende in ogni caso dal fatto che, da un lato, il cittadino stesso risponda alle condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva, secondo cui è necessario un soggiorno legale in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante e che, dall’altro, i familiari di cui trattasi abbiano soggiornato con il suddetto cittadino durante il periodo in questione.

    A tale riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, le condizioni che deve soddisfare il cittadino dell’Unione, la nozione di soggiorno legale deve intendersi come corrispondente ad un soggiorno conforme alle condizioni previste da detta direttiva, segnatamente a quelle previste all’articolo 7, paragrafo 1, della stessa. Di conseguenza, il soggiorno conforme al diritto di uno Stato membro, ma che non soddisfa le condizioni di cui a tale articolo 7, paragrafo 1, non può essere considerato come soggiorno legale ai sensi di detto articolo 16, paragrafo, della direttiva 2004/38.

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente per i familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, l’obbligo di soggiornare con detto cittadino nello Stato membro ospitante durante il periodo in questione implica per essi l’esistenza necessaria e concomitante di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, in qualità di familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino medesimo. Ne consegue che, ai fini di tale acquisizione, possono prendersi in considerazione unicamente i periodi di soggiorno di tali familiari che rispondano al requisito di accompagnare o raggiungere nello Stato membro ospitante un cittadino dell’Unione che soddisfi esso stesso i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), o c), della direttiva 2004/38.

    Pertanto, la circostanza che il familiare di un cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro abbia soggiornato in uno Stato membro sul solo fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non può incidere in alcun modo sull’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38.

    (v. punti 34-37, 39, 40, 48, dispositivo 2)

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