EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CB0117
Case C-117/11: Order of the Court (Seventh Chamber) of 19 January 2012 (reference for a preliminary ruling from the Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — United Kingdom) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (First subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure — Taxation — VAT — Sixth Directive — Article 28(2)(a) — Article 28(3)(b) — Exemption of certain transport services — Transaction combining car parking services and the transport of travellers between the car park and an airport — Existence of two separate supplies of services or of a single supply — Principle of fiscal neutrality)
Causa C-117/11: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale)
Causa C-117/11: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale)
GU C 109 del 14.4.2012, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/4 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-117/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Fiscalità - IVA - Sesta direttiva - Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) - Esenzione di alcuni servizi di trasporto - Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto - Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica - Principio della neutralità fiscale)
2012/C 109/07
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrenti: Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell'imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un'esenzione con rimborso dell'imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l'aeroporto — Se, ai fini dell'IVA, l'operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte.
Dispositivo
La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante.