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Document 62011CA0418
Case C-418/11: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 26 September 2013 (request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Innsbruck, Austria) — TEXDATA Software GmbH (Company law — Freedom of establishment — Eleventh Directive 89/666/EEC — Disclosure of accounting documents — Branch of a capital company established in another Member State — Pecuniary penalty in the event of failure to disclose within the prescribed period — Right to effective judicial protection — Principle of respect for the rights of the defence — Effective, proportionate and dissuasive nature of the penalty)
Causa C-418/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — TEXDATA Software GmbH (Diritto societario — Libertà di stabilimento — Undicesima direttiva 89/666/CEE — Pubblicità dei documenti contabili — Succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro — Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicità nel termine previsto — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione)
Causa C-418/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — TEXDATA Software GmbH (Diritto societario — Libertà di stabilimento — Undicesima direttiva 89/666/CEE — Pubblicità dei documenti contabili — Succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro — Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicità nel termine previsto — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione)
GU C 344 del 23.11.2013, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 344/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — TEXDATA Software GmbH
(Causa C-418/11) (1)
(Diritto societario - Libertà di stabilimento - Undicesima direttiva 89/666/CEE - Pubblicità dei documenti contabili - Succursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro - Sanzione pecuniaria in caso di mancata pubblicità nel termine previsto - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione)
2013/C 344/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parti nel procedimento principale
TEXDATA Software GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Innsbruck — Interpretazione degli articoli 49 e 54 TFUE, degli articoli 47, paragrafo 2, e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio generale del diritto a un mezzo di ricorso effettivo, dell'articolo 6 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, paragrafo 2, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), dell’articolo 60bis della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata (GU L 222, pag. 11) nonché dell'articolo 38, paragrafo 6, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1) — Pubblicità dei conti annuali consolidati di determinate forme societarie — Normativa di uno Stato membro che prevede, in caso di mancata comunicazione dei conti annuali consolidati al tribunale competente entro un termine di nove mesi, una sanzione pecuniaria senza che gli organi societari abbiano la possibilità di esprimere osservazioni
Dispositivo
Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, i principi del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 12 dell’undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede la possibilità di irrogare immediatamente, alla società di capitali la cui succursale è situata nello Stato membro interessato, un’ammenda minima di EUR 700 nel caso d’inutile decorso del termine di nove mesi previsto per la pubblicità dei documenti contabili, senza previo sollecito e senza dare a detta società la possibilità di esprimersi sull’inadempimento ad essa imputato.