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Document 62011CA0234

    Causa C-234/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — TETS Haskovo AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica)

    GU C 379 del 8.12.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 379/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — TETS Haskovo AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    (Causa C-234/11) (1)

    (Fiscalità - IVA - Diritto alla detrazione - Conferimento in natura - Distruzione di beni immobili - Nuove costruzioni - Rettifica)

    2012/C 379/14

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad — Varna

    Parti

    Ricorrente: TETS Haskovo AD

    Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Presupposti richiesti ai fini della rettifica dell’IVA detratta a monte in occasione dell’acquisto di beni — Normativa nazionale che prevede la rettifica della detrazione dell’IVA a monte in caso di distruzione di beni — Demolizione di fabbricati effettuata al solo scopo di costruire al loro posto nuovi fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione, da utilizzare per l’effettuazione di operazioni che danno diritto a detrazione dell’IVA a monte.

    Dispositivo

    L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia, come quella oggetto del procedimento principale, e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione.


    (1)  GU C 232 del 6.8.2011.


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