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Document 62011CA0004

Causa C-4/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid [Asilo — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Articolo 3, paragrafi 1 e 2 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articoli da 6 a 12 — Criteri per la determinazione dello Stato membro competente — Articolo 13 — Clausola residuale]

GU C 9 del 11.1.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid

(Causa C-4/11) (1)

(Asilo - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 4 - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Articolo 3, paragrafi 1 e 2 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articoli da 6 a 12 - Criteri per la determinazione dello Stato membro competente - Articolo 13 - Clausola residuale)

2014/C 9/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: Kaveh Puid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese (GU L 50, pag. 1) — Obbligo per uno Stato membro di assumere la responsabilità di esaminare una domanda d’asilo sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 in caso di rischio di violazioni dei diritti fondamentali del richiedente e/o di non applicazione delle norme minime imposte dalle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE ad opera dello Stato membro responsabile della domanda in base ai criteri stabiliti da tale regolamento

Dispositivo

Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ‒, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento.

Per contro, in una situazione del genere, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


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