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Document 62010TN0406

    Causa T-406/10: Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Emesa-Trefilería e Industrias Galyca/Commissione

    GU C 301 del 6.11.2010, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/55


    Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Emesa-Trefilería e Industrias Galyca/Commissione

    (Causa T-406/10)

    ()

    2010/C 301/87

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Emesa-Trefilería, SA (Arteixo, Spagna) e Industrias Galyca, SA (Vitoria, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras e A. Valiente Martin)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione impugnata nella parte che riguarda le ricorrenti;

    in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def. (caso COMP/38.344 — Acciaio di precompressione), con cui la Commissione ha dichiarato che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l’art. 101 TFUE e l'art. 53 EEA partecipando ad un accordo continuato o ad una pratica concordata continuata nel settore dell'accio di precompressione a livello europeo e/o nazionale/regionale. Inoltre, chiedono l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta ad esse.

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    In primo luogo, esse affermano che la Commissione ha violato il diritto fondamentale ad un giudice imparziale di cui all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali in quanto l’imposta è stata inflitta da un’autorità amministrativa che detiene contemporaneamente poteri investigativi e sanzionatori.

    In secondo luogo, esse lamentano che la Commissione ha rifiutato illegittimamente di accordare alle ricorrenti una riduzione delle loro ammende conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 (1), dato che la decisione si basa in larga parte su prove fornite dalla Emesa.

    Infine, esse sostengono che la Commissione ha rifiutato illegittimamente di accordare alle ricorrenti la parziale immunità ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, benché l’Emesa abbia fornito elementi di prova decisivi che hanno avuto un’incidenza diretta sulla gravità e la durata della violazione.


    (1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU 2002 C 45, pag. 3.


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