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Document 62010TN0389

Causa T-389/10: Ricorso presentato il 13 settembre 2010 — SLM/Commissione

GU C 301 del 6.11.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/46


Ricorso presentato il 13 settembre 2010 — SLM/Commissione

(Causa T-389/10)

()

2010/C 301/74

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italia) (rappresentanti: G. Belotti, avvocato, F. Covone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via preliminare o principale:

l’annullamento della decisione della Commissione nel caso COMP. 38.344 — Acciaio per precompresso — C(2010) 4387 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 giugno 2010

In via subordinata:

la riduzione dell’ammenda comminata.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-385/10, Arcelormittal Wire France e.a./Commissione.

A sostegno delle proprie pretensioni la società ricorrente fa valere:

 

Per l’annullamento della decisione: l’inusuale ed ingiustificata lunghezza del procedimento amministrativo, che ha gravemente pregiudicato l’esercizio dei diritti di difesa della ricorrente, soprattutto con riferimento a fatti del biennio 1997-1999, ossia antecedenti di 10 anni alla Comunicazione degli addebiti del settembre 2008.

 

Per la riduzione dell’ammenda comminata:

 

Difetto di motivazione nella quantificazione della sanzione; nella misura in cui resta vago comprendere su quale base di calcolo ed a partire da quale fatturato la Commissione abbia sanzionato la ricorrente.

 

Violazione del tetto massimo del 10 % del fatturato.

 

Difetto di motivazione nelle maggiorazioni comminate.

 

Erronea applicazione degli orientamenti sulla determinazione delle sanzioni del 2006, anziché quelli del 1998, in vigore non solo all’epoca dei fatti contestati, ma anche nei primi quattro anni del procedimento.

 

Erronea valutazione circa la durata della partecipazione della ricorrente al cartello, non basata su più riscontri oggettivi.

 

Mancata considerazioni di circostanze attenuanti, ossia del dimostrato ruolo secondario della ricorrente nei fatti contestati, della sua limitata quota di mercato, nonché dell’inefficacia del cartello.

 

Intervenuta prescrizione, non essendo intervenuto alcun provvedimento idoneo a sospenderla nel lustro successivo all’ispezione a sorpresa.


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